CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22060/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01QASIQ nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.lgs. n. 309 del 1994, 495 cod. pen. e e 99, comma 4, cod. pen., esclusivamente in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi sul punto quanto esposto pag. 5, punto 3.2. ultimo capoverso della sentenza impugnata], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (in riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili, con congrua indicazione delle ragioni al riguardo, e alla gravità dei fatti, nonché ai precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, cfr. pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, in punto di omessa motivazione circa il praticato aumento di pena applicato per il delitto di cui al capo a), è generico, atteso che la Corte di appello ha dato atto di come lo stesso fosse stato computato in mesi due di reclusione e di come sia stato ritenuto congruo in riferimento alla gravità delle condotte; - che il terzo motivo, che censura l'assenza di motivazione quanto alla contestata e ritenuta recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., è generico, posto che omette di considerare che il segnalato deficit motivazionale è diretta conseguenza della mancata deduzione di alcuna specifica questione sul punto in sede di gravame: donde, lo stesso non è consentito in questa sede in quanto inedito, di talché, venendo in rilievo un tema che involge profili di merito, non può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] palla M AMA Amktvjkg.ivt~4.4,G DEPOSITATO I