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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 42129/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avvero la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma per due reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, uno in relazione al comma 4, l'altro in relazione al comma 5.

2. Lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla disposta confisca del denaro sequestrato sul presupposto che lo stesso fosse totalmente di provenienza illecita «atteso il diverso e piccolo taglio delle banconote, il luogo di nascondimento e l'assenza di un'attività lavorativa dell'imputato».

L'assunto non appare suffragato da alcuna evidenza probatoria, atteso che il diverso taglio delle banconote costituisce, di per sé, un dato neutro.

Il luogo di nascondimento del denaro non può essere considerato indice dell'attività di spaccio; allo stesso modo in cui l'assenza di un'attività lavorativa non può essere valutata come sintomatica della provenienza illecita, anche considerato cheì, in quell'immobilet vive anche la madre dell'imputato, impiegata da anni presso una famiglia con contratto a tempo indeterminato.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del capo della sentenza relativo alla confisca, con revoca della misura e restituzione della somma di denaro in sequestro all'avente diritto.

4. La sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro, necessitando la decisione sul punto di più approfondita motivazione da parte del giudice di merito.

5. Premessa la ricorribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiamento concernente vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.

U, 26/09/2019, Savin), il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ha motivato la confisca del denaro, ritenendolo genericamente "di provenienza illecita" in ragione del piccolo taglio delle banconote, del luogo di nascondimento e dell'assenza di un'attività lavorativa dell'imputato.

Orbene, l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ossia del vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione.

È certamente ammessa, anche con la sentenza di patteggiamento, la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando questo sia il reato per cui si procede.

Nel caso di specie, tuttavia, è contestata una mera detenzione a fini di spaccio e non una vendita di sostanze stupefacenti: deve, pertanto, essere sviluppata la motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra il reato oggetto dell'accusa e la somma di denaro in sequestro, non rilevando che tale somma possa essere in ipotesi il profitto di precedenti cessioni non accertate con la sentenza impugnata, le quali non possono costituire il fondamento della disposta confisca, potendo essere questa giustificata unicamente dal rapporto di pertinenzialità al reato che è stato oggetto del relativo accertamento giudiziario (Sez. 4, 19/09/2016, n. 40912, Ka).

Anche in base all'art.12-sexies della legge n.356/92 la confisca è soggetta a presupposti ben precisi, sui quali il giudice è chiamato a motivare.

6. L'impugnata sentenza va pertanto annullata sul punto, essendo necessaria da parte del giudice di merito una nuova e più approfondita valutazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma.

Così deciso il 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avvero la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma per due reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, uno in relazione al comma 4, l'altro in relazione al comma 5. 2. Lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla disposta confisca del denaro sequestrato sul presupposto che lo stesso fosse totalmente di provenienza illecita «atteso il diverso e piccolo taglio delle banconote, il luogo di nascondimento e l'assenza di un'attività lavorativa dell'imputato». L'assunto non appare suffragato da alcuna evidenza probatoria, atteso che il diverso taglio delle banconote costituisce, di per sé, un dato neutro. Il luogo di nascondimento del denaro non può essere considerato indice dell'attività di spaccio; allo stesso modo in cui l'assenza di un'attività lavorativa non può essere valutata come sintomatica della provenienza illecita, anche considerato cheì, in quell'immobilet vive anche la madre dell'imputato, impiegata da anni presso una famiglia con contratto a tempo indeterminato. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del capo della sentenza relativo alla confisca, con revoca della misura e restituzione della somma di denaro in sequestro all'avente diritto. 4. La sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro, necessitando la decisione sul punto di più approfondita motivazione da parte del giudice di merito. 5. Premessa la ricorribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiamento concernente vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, 26/09/2019, Savin), il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ha motivato la confisca del denaro, ritenendolo genericamente "di provenienza illecita" in ragione del piccolo taglio delle banconote, del luogo di nascondimento e dell'assenza di un'attività lavorativa dell'imputato. Orbene, l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ossia del vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione. È certamente ammessa, anche con la sentenza di patteggiamento, la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando questo sia il reato per cui si procede. Nel caso di specie, tuttavia, è contestata una mera detenzione a fini di spaccio e non una vendita di sostanze stupefacenti: deve, pertanto, essere sviluppata la motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra il reato oggetto dell'accusa e la somma di denaro in sequestro, non rilevando che tale somma possa essere in ipotesi il profitto di precedenti cessioni non accertate con la sentenza impugnata, le quali non possono costituire il fondamento della disposta confisca, potendo essere questa giustificata unicamente dal rapporto di pertinenzialità al reato che è stato oggetto del relativo accertamento giudiziario (Sez. 4, 19/09/2016, n. 40912, Ka). Anche in base all'art.12-sexies della legge n.356/92 la confisca è soggetta a presupposti ben precisi, sui quali il giudice è chiamato a motivare. 6. L'impugnata sentenza va pertanto annullata sul punto, essendo necessaria da parte del giudice di merito una nuova e più approfondita valutazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma. Così deciso il 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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