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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47591/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati e continuati di falso del privato in atto pubblico e truffa, contestualmente dichiarando non doversi procedere per gli ulteriori reati allo stesso contestati per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena inflittagli; letti e valutati i motivi aggiunti proposti dal ricorrente in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di esperimento di perizia grafologica, volto ad un'eventuale riqualificazione del fatto contestato nel meno grave reato di uso di atto falso, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale - con motivazione esente da vizi logici - ha dato atto della non necessarietà dell'accertamento richiesto in quanto, stanti i fatti di causa e il contesto nel quale la vicenda si inserisce, ha ritenuto la scrittura in oggetto pacificamente attribuibile all'imputato.

La censura, pertanto, si risolve in inammissibili argomenti in fatto, riservati alla valutazione del giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità;

3. Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 15 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Nella specie, il giudice ha sottolineato l'insufficienza del dato positivo della mera incensuratezza e ha mostrato di non condividere le osservazioni del ricorrente circa il buon comportamento processuale, poiché non si è osservata alcuna sua forma di collaborazione nel corso del dibattimento;

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

4.1. Viste le conclusioni della difesa delle parti civili, che hanno dato conto delle ragioni sulla base delle quali il ricorso dell'imputato dovrebbe essere dichiarato inammissibile, concludendo anche per la rifusione delle spese sostenute nel giudizio e considerato che, anche per la presenza di due parti civili difese dal medesimo difensore, deve indicarsi la misura di 2500 euro, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi ero 2.500, oltre acces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati e continuati di falso del privato in atto pubblico e truffa, contestualmente dichiarando non doversi procedere per gli ulteriori reati allo stesso contestati per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena inflittagli; letti e valutati i motivi aggiunti proposti dal ricorrente in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di esperimento di perizia grafologica, volto ad un'eventuale riqualificazione del fatto contestato nel meno grave reato di uso di atto falso, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale - con motivazione esente da vizi logici - ha dato atto della non necessarietà dell'accertamento richiesto in quanto, stanti i fatti di causa e il contesto nel quale la vicenda si inserisce, ha ritenuto la scrittura in oggetto pacificamente attribuibile all'imputato. La censura, pertanto, si risolve in inammissibili argomenti in fatto, riservati alla valutazione del giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità; 3. Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 15 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nella specie, il giudice ha sottolineato l'insufficienza del dato positivo della mera incensuratezza e ha mostrato di non condividere le osservazioni del ricorrente circa il buon comportamento processuale, poiché non si è osservata alcuna sua forma di collaborazione nel corso del dibattimento; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; 4.1. Viste le conclusioni della difesa delle parti civili, che hanno dato conto delle ragioni sulla base delle quali il ricorso dell'imputato dovrebbe essere dichiarato inammissibile, concludendo anche per la rifusione delle spese sostenute nel giudizio e considerato che, anche per la presenza di due parti civili difese dal medesimo difensore, deve indicarsi la misura di 2500 euro, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi ero 2.500, oltre acces