CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 34550/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20732/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.1470/2024 depositata i l 20/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Dagli atti di causa, ed in particolare dalla sentenza in epigrafe, apprendesi che [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco riceveva “avviso di presa in carico per i tributi di cui all’avviso di accertamento n. TYX031204398/201 nei confronti della società [‘rectius’, associazione] [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2007 di cui risultava essere rappresentante legale”. 2. Impugnatolo dinanzi alla CTP di Messina, questa, nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione, con sentenza n. 1619/6/2016, dichiarava il ricorso inammissibile per non essere l’avviso compreso negli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992. I3. Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, osservando essenzialmente che la comunicazione dell’agente della riscossione di presa in carico “non è un atto assimilabile alla cartella di pagamento (e nemmeno ad un avviso di mora o ad una intimazione di pagamento), ma è un semplice atto a contenuto partecipativo”, privo di natura provvedimentale, e perciò non impugnabile. 14. Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con due motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] restava intimata. In data 10 dicembre 2024 il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata. In data 21 gennaio 2025 il difensore del contribuente formulava istanza di decisione, cui faceva seguito in data 14 ottobre 2025, il deposito di ampia memoria illustrativa. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. 546/92 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata – e, per vero, finanche del sunto propostone poc’anzi – per verificare com’essa esibisca una motivazione effettiva, sia graficamente che contenutisticamente, superando la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 2024). Neppure corrisponde al vero, a differenza di quanto leggesi in memoria, che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia preso in considerazione la diversità soggettiva tra avviso di accertamento e comunicazione di presa in carico, poiché, come visto, è invece essa medesima a chiarire in apertura che oggetto dell’impugnazione è un “avviso di presa in carico”, impugnato dal contribuente, che ne aveva ricevuto comunicazione, “per i tributi di cui all’avviso di accertamento n. TYX031204398/201 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] […] di cui risultava essere rappresentante legale”. “Ergo” – in difetto di riproduzione della comunicazione di presa in carico (ciò che di per sé è foriero d’inammissibilità del ricorso per violazione dei principi di precisione ed autosufficienza), onde consentire a questa S.C. di verificare in quale eventuale diversa veste il contribuente sia stato evocato –rileva l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR circa l’attingimento del contribuente quale legale rappresentante dell’associazione (di cui il ricorso, peraltro, non dimostra il riconoscimento della personalità giuridica). 2. Con il secondo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, 1^ co. n. 5) c.p.c.”, per non avere la [OSCURATO:PERSONA] “minimamente esaminato l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva del ricorrente”, fondata sul fatto che “l’atto indicato nell’avviso di presa in carico (avviso di accertamento n. TYX03I204398) si riferiva all’Associazione ‘[OSCURATO:PERSONA]’ con [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA], al momento della redazione dell’atto di accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) nonché per l’anno oggetto di contestazione (2007) non rivestiva la qualifica di legale rappresentante”; inoltre “mancava il presupposto per agire esecutivamente nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Pur a voler considerare l’associazione “[OSCURATO:PERSONA]” una società di persone, proprio alla luce della responsabilità personale dei soci per i debiti societari, il prodromico avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato non soltanto alla società ma anche al socio personalmente, con la conseguenza che la mancata notifica dell’avviso di accertamento al socio rendeva nulla l’iscrizione a ruolo nei suoi confronti”. 2.1. Il motivo è inammissibile. Esso, invero, come già rilevato nella proposta di definizione anticipata, non deduce alcun fatto propriamente storico e viepiù decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame, ma semmai solo l’omessa condivisione d’una mera prospettazione difensiva, per l’effetto fuoriuscendo dal paradigma censorio evocato. “In limine”, a misura che si avesse a ricondurre la denuncia all’omesso esame, bensì di un fatto, ma processuale, la censura avrebbe dovuto esser svolta attraverso il mezzo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Ad ogni modo, il motivo incorre altresì nella preclusione derivante dalla cd. doppia conforme di merito (art. 348-ter v.t. cod. proc. civ.; attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ.). Ciò detto, in aggiunta, è a rilevarsi che sia il primo che il secondo giudice hanno dato conto (così dimostrando, diversamente da quanto sostenuto soprattutto in memoria, d’aver esaminato la questione vertita) della qualifica di legale rappresentante dell’associazione in capo al contribuente, il quale in tale veste ha ricevuto la comunicazione di presa in carico, giusta avviso di accertamento resosi definitivo nei confronti dell’associazione medesima. La protesta del contribuente di non rivestire tale qualifica né alla data di emissione dell’avviso di accertamento né nell’anno di imposta oggetto di contestazione (2007), oltreché priva di qualsivoglia supporto documentale, è decentrata, rilevando i poteri rappresentativi dell’associazione al momento della comunicazione in sé di presa in carico. 3. In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi con le statuizioni consequenziali ex artt. artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 6.000, oltre spese prenotate a debito. Il medesimo va altresì condannato al pagamento della somma a favore della controparte di euro 3.000 ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito. Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 3.000 ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., di euro 1.500 alla Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat