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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22040/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 11 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 8 marzo 2021, confermava la affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] riciclaggio ed altro, rideterminando il trattamento sanzionatorio e riducendo l'ammontare della somma confiscata ex art. 648 quater c.p. sino a concorrenza di euro 140.000,00.2.

Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione cli legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta di cui al capo H) quale ipotesi di riciclaggio.

Osserva che, in modo del tutto congetturale ed illogico, la Corte di appello aveva ritenuto comprovata la responsabilità ex art. 648-bis c.p. in ragione del ritrovamento delle chiavi dell'autovettura Audi presso la carrozzeria dell'imputato, dato questo non decisivo ai fini della prova della responsabilità per fatti di riciclaggio ben potendo il ricorrente essere venuto in possesso del mezzo senza necessità di forzare il meccanismo di accensione.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esatta quantificazione della somma contestata.

Rileva che ai fini della determinazione della somma da confiscare andava tenuto conto del vantaggio economico conseguito dall' imputato e non già il valore dei mezzi di cui ai capi B) (decreto 1) ed ai capi B), F) ed H) (decreto 2). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva il Collegio che le censure formulate con il primo motivo, riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio, sono tutte manifestamente infondate.

Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Orbene la corte di appello, nell'esaminare i motivi di doglianza reiterati con il motivo in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di riciclaggio contestato confermando la ricostruzione del giudice di primo grado il quale, con ragionamento privo di aporie logico-giuridiche, ha precisato che il ritrovamento della chiave, mai rinvenuta dalla proprietaria, dell' auto rubata presso l' officina dell' imputato appariva "eloquente indice della ricezicine dell' auto e ove l' Hadif si fosse limitato a rivendere l' autovettura di provenienza illecita senza smontarla non avrebbe avuto ragione di trattenere per sé le chiavi che ragionevolmente sarebbero state richieste dall' acquirente del veicolo".

A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione della condotta delittuosa in esame, che appare oltre che logica congrua ed adeguata nella pahe in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità cieli' imputato per il reato di riciclaggio, le contestazioni formulate dal ricorrente - il quale rileva che il bene sarebbe stato trasferito a terzi nella sua interezza senza forzare il meccanismo di accensione - non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte, in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati.

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà ed illogicità della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato.

3.1. In mancanza di elementi certi in relazione all' effettivo profitto in concreto ricavato dall' imputato dalla vendita dei mezzi oggetti di riciclaggio i giudici di merito hanno quantificato il profitto in euro 105.000,00 tenuto conto del verosimile valore degli stessi, in applicazione del condivisibile principio, cui in questa sede va data continuità, secondo cui in tema di confisca per equivalente, il profitto del reato di riciclaggio può essere individuato dal giudice anche mediante elementi di tipo presuntivo, atteso che indizi e presunzioni, purché ancorati a concrete circostanze, legittimano l'applicazione di misure di sicurezza, qualora non siano contraddette da elementi contrari processualmente rilevanti. (Sez. 2 - , Sentenza n. 35031 del 12/11/2020 Ud. (dep. 09/12/2020) Rv. 280308 - 01

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 11 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 8 marzo 2021, confermava la affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] riciclaggio ed altro, rideterminando il trattamento sanzionatorio e riducendo l'ammontare della somma confiscata ex art. 648 quater c.p. sino a concorrenza di euro 140.000,00.2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione cli legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta di cui al capo H) quale ipotesi di riciclaggio. Osserva che, in modo del tutto congetturale ed illogico, la Corte di appello aveva ritenuto comprovata la responsabilità ex art. 648-bis c.p. in ragione del ritrovamento delle chiavi dell'autovettura Audi presso la carrozzeria dell'imputato, dato questo non decisivo ai fini della prova della responsabilità per fatti di riciclaggio ben potendo il ricorrente essere venuto in possesso del mezzo senza necessità di forzare il meccanismo di accensione. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esatta quantificazione della somma contestata. Rileva che ai fini della determinazione della somma da confiscare andava tenuto conto del vantaggio economico conseguito dall' imputato e non già il valore dei mezzi di cui ai capi B) (decreto 1) ed ai capi B), F) ed H) (decreto 2). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che le censure formulate con il primo motivo, riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio, sono tutte manifestamente infondate. Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Orbene la corte di appello, nell'esaminare i motivi di doglianza reiterati con il motivo in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di riciclaggio contestato confermando la ricostruzione del giudice di primo grado il quale, con ragionamento privo di aporie logico-giuridiche, ha precisato che il ritrovamento della chiave, mai rinvenuta dalla proprietaria, dell' auto rubata presso l' officina dell' imputato appariva "eloquente indice della ricezicine dell' auto e ove l' Hadif si fosse limitato a rivendere l' autovettura di provenienza illecita senza smontarla non avrebbe avuto ragione di trattenere per sé le chiavi che ragionevolmente sarebbero state richieste dall' acquirente del veicolo". A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione della condotta delittuosa in esame, che appare oltre che logica congrua ed adeguata nella pahe in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità cieli' imputato per il reato di riciclaggio, le contestazioni formulate dal ricorrente - il quale rileva che il bene sarebbe stato trasferito a terzi nella sua interezza senza forzare il meccanismo di accensione - non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte, in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà ed illogicità della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato. 3.1. In mancanza di elementi certi in relazione all' effettivo profitto in concreto ricavato dall' imputato dalla vendita dei mezzi oggetti di riciclaggio i giudici di merito hanno quantificato il profitto in euro 105.000,00 tenuto conto del verosimile valore degli stessi, in applicazione del condivisibile principio, cui in questa sede va data continuità, secondo cui in tema di confisca per equivalente, il profitto del reato di riciclaggio può essere individuato dal giudice anche mediante elementi di tipo presuntivo, atteso che indizi e presunzioni, purché ancorati a concrete circostanze, legittimano l'applicazione di misure di sicurezza, qualora non siano contraddette da elementi contrari processualmente rilevanti. (Sez. 2 - , Sentenza n. 35031 del 12/11/2020 Ud. (dep. 09/12/2020) Rv. 280308 - 01 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 mar
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