CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 maggio 2018
Cassazione n. 18135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20627/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 100,scala B , interno n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocatoBRUNO PETTINARI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'avvocata JESSICANOCCIOLINI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente/ricorrente in via incidentale adesiva- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di AREZZO depositata i l 03/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza depositata il 3 maggio 2018 il Tribunale di Arezzo respingeva le opposizioni ex artt. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 D. Lgs. n. 150 del 2011 proposte dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di pagamento emesso in favore del c.t.u. dott. [OSCURATO:PERSONA], al quale, nell’àmbito del giudizio di separazione personale pendente dinanzi allo stesso ufficio giudiziario fra i predetti consorti, era stato affidato l’incarico di accertare la loro capacità economico-patrimoniale nel periodo gennaio 2011-giugno 2016. Contro tale ordinanza il Rossi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti con controricorso dal Baldi. [OSCURATO:PERSONA] ha anch’ella notificato controricorso, con il quale ha aderito all’impugnazione proposta dal coniuge. La trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. Sono state depositat e memorie (quella del ricorrente, in data 11.5.2023, quindi tardivamente, rispetto al termine d cui all’art. 380 bis 1 cpc). [OSCURATO:PERSONA] Con i tre motivi di ricorso, denuncianti la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 3 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 51 e 52 D.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico delle spese di giustizia), il Rossi censura l’impugnata ordinanza per aver confermato l’opposto decreto di pagamento con il quale erano state quantificate le spettanze del c.t.u. dott. Baldi nell’ingente somma di 24.242,00 euro, oltre accessori, risultante dall’artificiosa scomposizione dell’attività svolta dall’ausiliario in sei distinte operazioni - individuate nella separata valutazione del patrimonio immobiliare, del patrimonio mobiliare e dei redditi del singolo coniuge - , per ognuna delle quali è stato riconosciuto all’ausiliario un compenso distinto e autonomo. Sostiene il ricorrente che il Tribunale aretino avrebbe errato nel liquidare i compensi in conformità all’istanza presentata dal prefato consulente, il quale aveva invocato l’applicazione dell’art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 per l’attività di valutazione dei redditi e del successivo art. 3 per tutte le altre operazioni espletate. Il compenso doveva, infatti, essere calcolato, in maniera unitaria e onnicomprensiva, ai sensi dell’art. 3 innanzi citato. A torto, inoltre, il giudice a quo , richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità afferenti a fattispecie ben diverse, ha affermato che tale ultima norma è applicabile nella sola ipotesi in cui il consulente si sia limitato a una disamina di elementi nominali e meramente compilati , laddove invece essa si riferisce ad attività di valutazione di patrimoni anche complesse e richiedenti una pluralità di accertamenti, come statuito da specifiche pronunce di questa Corte Suprema. Viene pure rimproverato al Tribunale toscano di aver ritenuto applicabile alla valutazione dei redditi l’art. 2 delle tabelle relativo alle consulenze in materia contabile, in base all’assunto che il dott. Baldi avrebbe compiuto un accertamento assai complesso, consistito non già in una semplice compilazione di dati, bensì nell’esame critico e ragionato di documentazione copiosa ed eterogenea . Si obietta che l’anzidetta attività non formava oggetto dell’incarico conferito dal giudice ed era stata svolta dal c.t.u. di sua autonoma iniziativa, sicchè di essa non poteva tenersi conto ai fini della quantificazione del compenso a lui spettante. L’impugnato provvedimento è infine censurato per aver ritenuto scindibile la valutazione delle consistenze patrimoniali del singolo coniuge in due distinte operazioni -riguardanti l’una i beni immobili, l’altra i beni mobili-, nonostante l’unitarietà del concetto di patrimonio . Analoghedoglianze sono state mosse dalla Renali nel suo controricorso, notificato il 20 luglio 2018, con il quale ella ha spiegato impugnazione incidentale adesiva a quella del coniuge. A quest’ultimo proposito, va sùbito osservato che detta impugnazione -tempestivamente proposta nel termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., decorrente dalla data di deposito del provvedimento gravato (3 maggio 2018)- è senz’altro ammissibile, in quanto nel controricorso che la contiene sono indicate con sufficiente chiarezza le censure rivolte al provvedimento impugnato e le norme di diritto su cui esse si fondano, sostanzialmente coincidenti con quelle illustrate dal ricorrente principale; né in contrario rileva la mancanza di una formale rubricazione dei motivi, non espressamente richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4) c.p.c. (cfr. Cass. n. 3110/20, Cass. n. 13957/2007, Cass. n. 9635/2009, Cass.n. 3314/2001, Cass. n. 165/1978). Tanto premesso, ritiene la Corte che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, siano fondati. Come si evince dalla lettura dell’ordinanza gravata, al dott. Baldi era stato affidato dal giudice istruttore della causa di separazione pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo fra i coniugi Rossi-Renali il seguente incarico: «tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti, espletata ogni indagine utile al riguardo (anche mediante l’ausilio della Guardia di Finanza, qualora opportuno) -ed acquisita tutta la documentazione ritenuta necessaria (anche presso istituti bancari o assicurativi con i quali le parti intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti nei tre anni anteriori la domanda di separazione)-, accerti la capacità economico- patrimoniale delle parti da gennaio 2011 alla data di conferimento dell’incarico, con riguardo: all’entità del patrimonio in immobili, mobili registrati, partecipazioni societarie, depositi bancari e altri tipi di investimento; all’entità dei redditi di qualunque na tura percepiti, a tal fine desumendo elementi di stima anche dell’entità delle spese effettuate». A fronte di un quesito così formulato, richiedente una valutazione complessiva e unitaria del patrimonio di entrambi i coniugi, in tutte le sue componenti costitutive, il Tribunale aretino ha confermato il provvedimento di liquidazione, il quale, recependo il metodo di calcolo posto a base dell’istanza presentata dall’ausiliario, aveva liquidato in favore dello stesso un separato compenso per ciascuna delle sei operazioni in cui era stata suddivisa l’attività di consulenza. In particolare, l’ordinanza impugnata ha ritenuto applicabile l’art. 3 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 per la stima del patrimonio mobiliare e immobiliare dei coniugi e l’art. 2 delle medesime tabelle per la valutazione dei loro redditi. A sostegno della decisione assunta ilgiudice toscano ha affermato: -che «proprio sei sono state le indagini svolte dal dott. Baldi», in quanto «ogni singola voce ha comportato una indagine assolutamente peculiare»; -che la valutazione dei redditi era consistita non già nella mera «compilazione di dati», bensì in una complessa attività di ricerca, di esame ragionato di una moltitudine di documenti «eterogenei» e di «scelta critica dei dati da privilegiare», tipica di una perizia contabile; -che appaiono inconferenti le pronunce giurisprudenziali richiamate a supporto della spiegata opposizione, siccome riguardanti casi in cui il consulente si era limitato ad «elaborare e compendiare in un’unica valutazione dati acriticamente recepiti da fonti diverse (fiscale, contabile, Conservatoria, ecc.)». Il ragionamento seguìto dal Tribunale non appare condivisibile. Come, infatti, fondatamente assumono i ricorrenti, la fattispecie in esame è sovrapponibile a quelle scrutinate da questa Corte nelle sentenze nn. 24128/2013 e 4966/2015, che a torto il giudice aquo ha ritenuto non pertinenti al caso concreto. Con le menzionate pronunce è stato sancito che la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio al quale sia stato conferito, nell’àmbito di un giudizio di separazione personale, l’incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla scorta dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria deve essere operata non già in base all’art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, relativo alla perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì in applicazione del successivo art. 3, concernente la perizia o consulenza tecnica per la valutazione di patrimoni. In esse viene inoltre precisato che all’ausiliario va attribuito un compenso unitario, e non uno distinto per ogni indagine compiuta, in quanto, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l’unicità dell’incarico ma può assumere rilevanza esclusivamente nella determinazione della misura dell’onorario, fissato per il singolo scaglione tra una percentuale minima e una massima, oltre a costituire elemento valorizzabile ai fini dell’eventuale esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di aumentare l’onorario ai sensi dell’art. 52, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002. Nella sentenza n. 4966/2015 -riguardante un caso analogo in cui il giudice di merito aveva reputato complessa l’attività di indagine sui redditi dei coniugi svolta dal c.t.u.- è stato pure messo in evidenza che, diversamente opinando, il disposto dell’art. 3 innanzi citato non troverebbe alcuna pratica applicazione, giacchè il compenso del consulente dovrebbe essere sempre e comunque costituito dalla somma di tante liquidazioni quante sono le singole attività da lui svolte. Il conseguente esito di parcellizzazione delle indagini e del relativo compenso sarebbe, però, del tutto contrario alla ratio del sistema di liquidazione, che mira a includere sotto il medesimo criterio, piuttosto che ad escluderle, tutte le attività che siano di regola preordinate all’espletamento dell’incarico, il quale risiede nel tipo di accertamento disposto dal giudice e non nelle attività che il c.t.u., secondo il proprio apprezzamento, abbia ritenuto necessarie allo scopo (in analogo ordine di idee si vedano anche, fra le altre, Cass.n. 7186/2007, Cass. n. 1580/2017 e 22623/2018). Alla stregua del surriferito orientamento giurisprudenziale, al quale si intende qui dare continuità, va riconosciuto sussistente il denunciato error in judicando, dovendo ritenersi: a) che l’incarico di consulenza tecnica conferito al dott. Baldi, in quanto relativo alla valutazione di patrimoni, rientri interamente nell’àmbito previsionale dell’art. 3 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002; b)che l’opera espletata dall’ausiliario non possa essere scomposta in una pluralità di prestazioni suscettibili di distinto apprezzamento ai fini della liquidazione del compenso a lui spettante. Va, conseguentemente, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio allo stesso Tribunale di Arezzo, in persona di diverso magistrato, il quale procederà a un nuovo esame di merito, uniformandosi al principio di diritto sopra espresso. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale adesivo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Arezzo,