Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:226
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del presidente del Tribunale 2 agosto 2006 – BA.LA. di [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
([OSCURATO:PERSONA]163/06
R)
«Procedimento sommario — Ricevibilità del ricorso principale — Ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori»
1.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza
— «Fumus boni iuris» — Carattere cumulativo (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale,
art. 104, n. 2) (v. punti 10-12)
2.
Procedimento sommario — Presupposti di ricevibilità — Ricevibilità del ricorso principale — Difetto di pertinenza — Limiti
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1, primo comma) (v. punti 14, 16)
3.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno gravo
e irreparabile (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 36-38)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione dell’art. 1, nn. 1 e 2, lett. b), nonché dei ‘considerando’ 28-31 e 250-252, del regolamento
(CE) della Commissione 23 marzo 2006, n. 553, che istituisce un dazio anti-dumping provvisorio sulle importazioni di alcuni
tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98, p. 3), nella parte
in cui si escludono le calzature per bambini dalle misure anti-dumping introdotte dal regolamento di cui trattasi
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.