CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 07370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26732/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.401, EDIFICIO 1, SCALA D, INT. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2018n. 26732 sez. S2 - ud. 10/02/2023 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 483/2018 depositata il 15/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e Io le Guerrini comproprietari dell’immobile denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, posto in Comune di Castel di Casio, frazione Casola, con annesso terreno distinto nel catasto fabbricati del medesimo Comune, foglio 24, mappale 181, evocavano in giudizio, innanzi al T ri bunale di Bologna , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare, previo accertamento del loro diritto di proprietà, che i convenuti si erano appropriati di una porzione di terreno tramite la posa in opera di una recinzione di paletti e rete metallica. Gli attori chiedevano anche la condanna dei convenuti alla restituzione del bene con contestuale rimozione della recinzione,oltre alle spese di lite. 2. Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree e , in via riconvenzionale , l ’accertamento del legittimo acquisto del terreno in forza di scrittura privata di permuta del 12 settembre 1962 e, in subordine , l’accertamento dell’acquisto a titolo originario in virtù della maturata usucapione ultraventennale ex articolo 1158 c.c. dell’area oggetto di causa. 3. Il Tribunale accoglieva la domanda degli attori e ordinava la restituzione del terreno ai convenuti e la rimozione della recinzione, dei relativi pali di sostegno,e di quant’altro di loro pertinenza. 4. Luigi e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 5. Si costituivano gli appellati chiedendoil rigetto del gravame. Ric. 2018n. 26732 sez. S2 - ud. 10/02/2023 6. La C orte d’ A ppello di Bologna rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata di accoglimento della domanda proposta dagliappellati. In particolare, la C orte d’ A ppello confermava la qualificazione della domanda quale azione di rivendica. Inoltre, evidenziava che la scrittura privata inbase alla quale gli appellanti fondavano il loro titolo di acquisto della proprietà non aveva data certa, non era sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] che aveva acquistato il bene oggetto della controversia in comproprietà con il marito in regime di separazione dei beni e non erano identificati o identificabili i beni oggetto di permuta, essendo ne lasciata in bianco la descrizione. I successivi carteggi intercorsi tra le parti e risultanti agli atti confermavano l’incertezza nell’individuazione dei beni sui quali non era stato evidentemente raggiunto un accordo. Mancava,peraltro, la forma richiesta per il trasferimento dei beni immobili ex articolo 1350 c.c.con riferimento a I ole Guerrini nonché la trascrizione ex articolo 2643 c.c. per l’opponibilità ai terzi. Non vi era pertanto alcuna possibilità di configurare come esistente un vincolo contrattuale tra le parti di cui alla scrittura privata. Si trattava di una cosiddetta minuta o puntua zione con la quale si intendeva documentare un accordo raggiunto su alcuni punti, rinviando la stipulazione del contratto al momento delperfezionarsi dell’accordo sui restantiaspetti e senza che nascesse alcun vincolo , essendosi ancora nella fase delle trattative, con il solo limite della responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 c.c. Quanto all’usucapione del bene doveva confermarsi la sentenza del Tribunale con riferimento alla mancanza di prova degli elementi costitutivi per l’acquisto a titolo originario. [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 26732 sez. S2 - ud. 10/02/2023 della recinzione da parte degli appellanti risaliva al 2004 e non era chiaro se la nuova recinzione corrispondesse a quella eventualmente preesistente e sulla base di prove contrastanti e contraddittorie non poteva ritenersi assolto l’onere probatorio gravante sugli appellanti. Peraltro anche con riferimento all’animus possidendi il carteggio tra le parti confermava il contenzioso circa la proprietàdel terreno. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 9. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 1325,1339, 1374 , 1474 , primo e terzo comma, 1478, 1552 e 1555 codice civile. Si denuncia,inoltre, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La censura attiene alla qualificazione della scrittura privata quale minuta di negoziazioneo puntuazione . A parere del ricorrente la suddetta scrittura sarebbe qualificabile come permuta e perfettamente valida. Alfine di soddis fare il requisito di specificità del motivo nel ricorso è riportato integralmente il documento. Il ricorrente evidenzia che il suddetto documento ha data certa in quanto è statosottoscritto il 12 settembre 1962. Il fatto che non sia stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe irrilevante in quanto costei non era proprietaria del bene al momento della permuta. [OSCURATO:PERSONA] era Ric. 2018n. 26732 sez. S2 - ud. 10/02/2023 proprietario ma in ogni caso è ammessa la permuta di cosa altrui e, dunque,la firma del solo Guccini era sufficiente a trasferire sin dall’origine la proprietà del bene.Infatti, quando il Guccini nel 1963 ha acquisito il compendio di cui faceva parte la porzione permutata si è verificato, ai sensi dell’articolo 1478, comma 2 , c.c. , l’effetto traslativo in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello avrebbe omesso l’esame del documento dove era evidenziato che gli appezzamenti erano contrassegnati con confini segnati in rosso e,dunque, i beni erano già individuabili . Inoltre, la C orte di Bologna avrebbe omesso l’esame dell e letter e del 25 febbraio 2002 e del30 dicembre 2002 con le quali il Lorini aveva invitato il Guccini a stipulare il rogito notarile per riprodurre, ai solifini della trascrizione, l’atto di permuta del 19 62 . Infine , vi sarebbe anche la confessione della controparte e il trasferimento del bene poteva avvenire anche con una semplice scrittura privata non autenticata mentre la opponibilità ai terzi non è un requisito essenzialedi validità dell’atto . Peraltro la titolarità dei beni era in capo ad altri e Guccini e Guerrini ne erano divenuti proprietari solo nel 1963. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. I ricorrenti con la censura in esame lamentano in primo luogo la presunta erroneainterpretazione e qualificazione della scrittura privata del 12 settembre 1962. La Corte d’Appello, con ampia ed esauriente motivazione, ha qualificato tale documento come minuta o puntuazione con la quale si intendeva documentare un accordo raggiunto su alcuni punti, rinviando la stipulazione del contratto al momento delperfezionarsi dell’accordo sui restanti aspetti e senza alcun vincolocontrattuale, Ric. 2018n. 26732 sez. S2 - ud. 10/02/2023 essendosi ancora nella fase delle trattative, con il solo limite della responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 c.c. Ciò premesso questa Corte non può che ribadire che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione e interpretazione attribuita dal giudice di merito ad un negozio giuridico intercorso tra le parti le censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra la volontà dei contraenti così come ritenuta dal ricorrente e quella invece accertata dalla sentenza impugnata, ma debbono essere proposte o sotto il profilo della mancata osservanza, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., delle norme che fissato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, del vizio di motivazione consistito nell'omesso esame di un fatto decisivo Tuttavia,nel caso di specie la censura di omesso esame, pure proposta con il presente motivo, è preclusa dall’art. 34 8 ter vertendosi in ipotesi di doppia conforme. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo Ric. 2018n. 26732 sez. S2 - ud. 10/02/2023 giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Quanto alla censura di violazione delle regole ermeneutiche l'interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.). Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.). In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev'essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono Ric. 2018n. 26732 sez. S2 - ud. 10/02/2023 possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017). Come si è detto, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno escluso che con la scrittura del 12 settembre 1962 si fosse perfezionata una permuta e, per le ragioni esposte , tale accertamento non è validamente attinto dalle censure proposte con il motivo in esame. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 948, 1140, 1146 e 2697 c.c. nonché dell’articolo 115 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La censura attiene alla qualificazione della domanda degli originari attori e alla conseguente applicazione dell’onere della prova della proprietà. Una volta qualificata la domanda come azione di rivendica, infatti, deve ammettersiche grava sulla parte rivendicantel’onere di dimostrare il titolo d’acquisto originario. Tale onere non sarebbe stato assolto da l Guccini che non a vrebbe dimostrato l’acquisto a titolo originario del fondo rivendicato. Tale onere non sarebbeattenuato dalla proposizione da parte del convenuto di una domanda riconvenzionale di usucapione perché il possesso del Lorini, per il quale ha chiesto accertarsi l’usucapione,sarebbe avvenuto a partire dal settembre 1962 prima del titolo di acquisto del Guccini come dedotto fin dal primo atto introduttivo. Ric. 2018n. 26732 sez. S2 - ud. 10/02/2023 Peraltro, risulterebbe omesso l’esame del documento dal quale emergerebbe la prova decisiva che i rispettivi tecnici delle parti nel 2004 avevano determinato in contraddittorio l’estensione dei fondi permutati per giungere a tracciare la linea di confine. L a prova dimostrerebbe che l’azione andava qualificata come regolamento di confini in quanto l’attore ha, in via stragiudiziale , ammesso che vi era un conflitto fra fondi e successivamente ha agito in giudizio allegando uno spoglio e, dunque, un conflitto tra titoli. 2.1 Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Gli attori hanno fornito prova del loro acquisto della porzione di terreno in contestazione, a fronte della contesta zione d e i convenuti che hanno rivendicato a loro volta l’ acquisto sulla base di una scrittura privata intercorsa con gli attori.Secondo la stessa prospettazione del Lorini contenuta nel primo motivo di ricorso, benché il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] era divenuto proprietario successivamente alla scrittura privata del 1962in ogni caso si sarebbe prodotto l’effetto traslativo dovuto alla permuta essendo ammessala permuta di cosa altrui . Risulta evidente che nella fattispecie è lo stesso ricorrente che afferma di aver usucapito il bene in contestazione di proprietà della controparte e sulla base delle medesime circostanze di acquisizione del possesso chiede accertarsi l’usucapione dello stesso. Ne consegue che, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, trova applicazione la giurisprudenza sul c.d. onere della prova attenuato nel giudizio di rivendica. Quanto al secondo profilo di censura deve ribadirsi quanto detto in relazione al primo motivo circa l’inammissibilità delmotivo Ric. 2018n. 26732 sez. S2 - ud. 10/02/2023 di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in presenza di unac.d. “doppia conforme”. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nullità della sentenza e del procedimento per errore processuale e per omessa valutazione delle prove per testi o documentali. Si censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che i riscontri probatori non sarebbero utili ai Lorini per dimostrare l’usucapione non essendo stata assolta la prova rigorosa dell’immissione del possesso e nell’esercizio dello stesso. La sentenza sarebbe erronea per vizio processuale consistente nel non aver valutato la prova offerta. La sentenza avrebbe omesso l’esame della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA],deposizione decisiva. Inoltre , si richiama anche il verbale delle dichiarazioni rese dal medesimo Bertocchi ai carabinieri in occasione della querela sporta dai Lorini contro il Guccini. Nello stesso senso,il verbale di sommarie in formazion i di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Da tali deposizioni emergerebbe che la recinzione preesisteva da 25 anni e il contenzioso era nato per il fatto che la nuova recinzione non corrispondeva alla vecchiaquanto alla linea di confine. La Corte,dunque, non avrebbe dato complessivamente valore alle prove per testi senza adeguata motivazione e senza operare un meditato giudizio di bilanciamento con quelle della controparte. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 1140, 1158 e 2944 c.c. Errore processuale per omesso esame delle prove documentali e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Ric. 2018n. 26732 sez. S2 - ud. 10/02/2023 Si censura la parte della sentenza dove si è affermato che, avendo il Lorini chiesto di stipulare il rogito,risultava evidente che egli non aveva la convinzione di esercitare il possesso. In sostanza viene in rilievo il comportamento del possessore che rilevi in modo non equivoco la volontà di attribuire il diritto reale al suo titolare non essendo sufficiente la consapevolezza dell’altrui proprietà. Secondo il ricorrente,dalla documentazione agli atti non si rinviene alcun documento idoneo a rappresentare il riconoscimento della proprietà altrui. Da tale documentazione emergerebbe che la controparte aveva riconosciuto la validità del contratto di permuta opponendosi al rogito solo per motivi legati al suo corretto adempimento. In ogni caso emergerebbe anche l’animus possidendiin capo ai Lorini. 5. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili. Il ricorrente con entrambi i motivi censura la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto non provata l’usucapione del bene da parte sua. Si afferma che la Corte d’Appello non ha valutato adeguatamente le dichiarazioni testimoniali che proverebbero che la recinzione esisteva già prima del 2004 e il documento dal quale ha tratto la convinzione della mancanza di animus possidend i per il riconoscimento de lla proprietà altrui. Risulta evidente che, in tal modo , il ricorrente richiede una rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie, attività preclusa a questa Corte. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei Ric. 2018n. 26732 sez. S2 - ud. 10/02/2023 testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez.6-5, Ord. n. 29404 del 2017, Sez. 1, Ord. n.19011 del 2017, Sez. 1, Sent. n. 16056 del 2016). La corte territoriale, aconferma di quanto deciso dal Tribunale in primo grado, ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, confermando la decisione circa il contrasto inconciliabile tra le diverse deposizioni testimoniali. Sulla base di tale considerazione ha ritenuto che il Lorini non abbia fornitoprova sufficiente del possesso utile ad usucapire. La Corte d’Appello è giunta alle dette conclusioni con corretto apprezzamento di merito esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento, prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo. Come si è detto, la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le varie risultanze istruttorie di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito,il quale è libero Ric. 2018n. 26732 sez. S2 - ud. 10/02/2023 di formare il suo convincimento,utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009,Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557). I ricorrenti, dunque, sotto l’ombrello del vizio di omesso violazione di legge, nellaspecie degli artt. 1140, 1158 e 2944 c.c. e di errore processuale, tendono ad un’inammissibile rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie sulla cui base la Corte d’Appello ha negato la sussistenza dei presupposti per l’usucapione del terreno in favore del Lorini. In conclusione, deve ribadirsi che la valutazione circa la sussistenza o meno dell’animus possidendi e del corpus possessionis- prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo -è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 7. Risultando tutti i motivi inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2018n. 26732 sez. S2 - ud. 10/02/2023 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 2000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussisten