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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25011/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3010/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro DELTAENERGIA S.r.l. (C.F. 10428171002), in pers ona del legale rappresentante pro tempore - i ntimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3200/10/21, depositatain data 24 giugno 2021 Oggetto: tributi– N.3010/22 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente DELTAENERGIA S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011 con il quale –a seguito di PVC – si accertavano maggiori IRES, IRAP e IVA , oltre sanzioni, conseguenti all’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati.

L’accertamento traeva origine da un precedente accertamento nei confronti della società controllante , [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nell’ambito del quale si accertava che erano stati omessi corrispettivi relativi a lavori eseguiti presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Nancy di Roma.

Si accertava, in particolare, che la società contribuente era subentrata alla controllante [OSCURATO:PERSONA] in un contratto d’opera con la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] fine della realizzazione dei lavori in oggetto.

2. La CTP di Roma ha accolto il ricorso.

3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 24 giugno 2021 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello che le prestazioni di cui al contratto d’opera nel quale la società contribuente era successivamente subentrata , avente ad oggetto l’adeguamento dell’impianto elettrico dell’ospedale, erano state eseguite dalla società controllante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mentre la società contribuente non aveva eseguito operazioni imponibili.

4. Propone ricorso per cassazione l’Uffi cio , affidato a un solo motivo;il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, [primo comma], lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,dell’art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e degli artt. 21 e 54 d.P.R. N.3010/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la società contribuente non fosse obbligata alla fatturazione dei lavori per cui è causa.

Osserva parte ricorrente che il tenore del contratto inter partes fosse inequivoco nello stabilire che la società contribuente si fosse obbligata a realizzare le opere di adeguamento dell’impianto elettrico dell’ospedale menzionato in narrativa.

Osserva, inoltre, parte ricorrente che la controllante [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito alla Deltaenergia il ramo di azienda relativo alla gestione dei lavori presso il medesimo ospedale.

Deduce il ricorrente che eventuali diversi accordi tra le parti non avrebbero potuto derogare al dato contrattuale, che ascriveva alla controllata l’esecuzione delle opere.

Osserva, pertanto, parte ricorrente che sarebbe stato irrilevante che le prestazioni fossero in punto di fatto state eseguite dalla società controllante.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, pur denunciando formalmente una violazione di legge, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio e all’accertamento in fatto che ha portato il giudice del merito a ritenere che i lavori fossero stati eseguiti dalla società controllante.

Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez.

VI, 4 luglio 2017, n. 8758).

Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez.

I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez.

I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez.

I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n. 8315), salvo l’esame in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. N.3010/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez.

U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez.

VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

3. Sul punto deve rilevarsi come il giudice di appello abbia accertato in fatto che la società contribuente « non ha effettuato operazioni imponibili», dando rilievo alla « realtà fattuale », svalutando il dato meramente «letterale» ricavabile dalla documentazione contrattuale e, segnatamente, le pattuizioni contrattuali secondo cui la società contribuente si sarebbe obbligata contrattualmente nei confronti della committente a realizzare le opere di adeguamento dell’impianto elettrico.

In ultima analisi, il ricorso mira a una diversa rielaborazione del materiale probatorio, attività spettante al giudice del merito , il quale ha inteso attribuire portata s ubvalente alle pattuizioni contrattuali, dando invece rilievo decisivo al ruolo svolto, in punto di fatto,dalla società controllante della contribuente.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3010/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro DELTAENERGIA S.r.l. (C.F. 10428171002), in pers ona del legale rappresentante pro tempore - i ntimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3200/10/21, depositatain data 24 giugno 2021 Oggetto: tributi– N.3010/22 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente DELTAENERGIA S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011 con il quale –a seguito di PVC – si accertavano maggiori IRES, IRAP e IVA , oltre sanzioni, conseguenti all’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati. L’accertamento traeva origine da un precedente accertamento nei confronti della società controllante , [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nell’ambito del quale si accertava che erano stati omessi corrispettivi relativi a lavori eseguiti presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Nancy di Roma. Si accertava, in particolare, che la società contribuente era subentrata alla controllante [OSCURATO:PERSONA] in un contratto d’opera con la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] fine della realizzazione dei lavori in oggetto. 2. La CTP di Roma ha accolto il ricorso. 3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 24 giugno 2021 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che le prestazioni di cui al contratto d’opera nel quale la società contribuente era successivamente subentrata , avente ad oggetto l’adeguamento dell’impianto elettrico dell’ospedale, erano state eseguite dalla società controllante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mentre la società contribuente non aveva eseguito operazioni imponibili. 4. Propone ricorso per cassazione l’Uffi cio , affidato a un solo motivo;il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, [primo comma], lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,dell’art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e degli artt. 21 e 54 d.P.R. N.3010/22 R.G. Est. F. D’Aquino 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la società contribuente non fosse obbligata alla fatturazione dei lavori per cui è causa. Osserva parte ricorrente che il tenore del contratto inter partes fosse inequivoco nello stabilire che la società contribuente si fosse obbligata a realizzare le opere di adeguamento dell’impianto elettrico dell’ospedale menzionato in narrativa. Osserva, inoltre, parte ricorrente che la controllante [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito alla Deltaenergia il ramo di azienda relativo alla gestione dei lavori presso il medesimo ospedale. Deduce il ricorrente che eventuali diversi accordi tra le parti non avrebbero potuto derogare al dato contrattuale, che ascriveva alla controllata l’esecuzione delle opere. Osserva, pertanto, parte ricorrente che sarebbe stato irrilevante che le prestazioni fossero in punto di fatto state eseguite dalla società controllante. 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, pur denunciando formalmente una violazione di legge, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio e all’accertamento in fatto che ha portato il giudice del merito a ritenere che i lavori fossero stati eseguiti dalla società controllante. Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758). Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315), salvo l’esame in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. N.3010/22 R.G. Est. F. D’Aquino VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054). 3. Sul punto deve rilevarsi come il giudice di appello abbia accertato in fatto che la società contribuente « non ha effettuato operazioni imponibili», dando rilievo alla « realtà fattuale », svalutando il dato meramente «letterale» ricavabile dalla documentazione contrattuale e, segnatamente, le pattuizioni contrattuali secondo cui la società contribuente si sarebbe obbligata contrattualmente nei confronti della committente a realizzare le opere di adeguamento dell’impianto elettrico. In ultima analisi, il ricorso mira a una diversa rielaborazione del materiale probatorio, attività spettante al giudice del merito , il quale ha inteso attribuire portata s ubvalente alle pattuizioni contrattuali, dando invece rilievo decisivo al ruolo svolto, in punto di fatto,dalla società controllante della contribuente. 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.