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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02513/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed alla mancata esclusione della recidiva, non è conferente con il contenuto della sentenza impugnata che, in realtà, non ha effettuato alcun giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva, perché sia le attenuanti che la recidiva sono state escluse già nella sentenza di primo grado; - anche a voler ritenere il ricorso finalizzato a criticare la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., va osservato che esso è comunque del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perchè non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha spiegato, in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099), che le attenuanti non possono essere concesse al collaboratore soltanto per il fatto che egli collabora con la giustizia, circostanza che integra la diversa attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen, che è stata riconosciuta all'imputato, argomento su cui il ricorso non prende posizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed alla mancata esclusione della recidiva, non è conferente con il contenuto della sentenza impugnata che, in realtà, non ha effettuato alcun giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva, perché sia le attenuanti che la recidiva sono state escluse già nella sentenza di primo grado; - anche a voler ritenere il ricorso finalizzato a criticare la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., va osservato che esso è comunque del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perchè non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha spiegato, in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099), che le attenuanti non possono essere concesse al collaboratore soltanto per il fatto che egli collabora con la giustizia, circostanza che integra la diversa attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen, che è stata riconosciuta all'imputato, argomento su cui il ricorso non prende posizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 d
Sentenza Cassazione n. 02513/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris