CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04675/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2925-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in liquidazione, in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec [OSCURATO:EMAIL]); - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio, viale di [OSCURATO:PERSONA], 29; It22, - controricorrente - avverso la sentenza n. 4237-2019 della Corte d'Appello di Roma, depositata in data 24 giugno 2019, notificata il 26 giugno 2019; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per la cassazione della sentenza n. 4237-2019 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata in data 24 giugno 2019, notificata in data 26 giugno 2019, articolando quattro motivi, illustrati da me- moria; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; la ricorrente espone: i) di essere stata convenuta, innanzi al Tribunale di Roma, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., perché fosse condannata al pagamento dell'im- porto di euro 452.200,82, per la fornitura di servizi di telecomunicazione, noleg- gio, manutenzione e riscatto di apparati TACS e GSM oggetto di due contratti Multibusiness, di cui alle fatture indicate come docc. 1-26 nell'atto di citazione, nonché per il riscatto di apparecchi radiomobili e delle rispettive sim card; il) di avere contestato il fondamento della domanda, stante la nullità delle fatture per indeterminatezza del credito, risultato persino maggiore di quello - pari ad euro 372.866,71- rilevato dal revisore dei conti di [OSCURATO:PERSONA]; iii) di avere domandato, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per omessa regolarizzazione dei pagamenti effettuati in acconto, il cui ammontare sarebbe risultato superiore a quanto richiesto in giudizio; il Tribunale di Roma, con sentenza n. 25932/2010, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 17.971,52, oltre agli interessi, e rigettava la domanda riconvenzionale, ritenendo indimostrato l'inadempimento imputato a [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, il giudice di primo grado riteneva che [OSCURATO:PERSONA] era stata in grado di provare, tramite i tabulati riferiti a nove utenze, un credito pari ad euro 2236,07 per il 1999, ad euro 1843,00 per il 2000, ad euro 1843,00 per il 1999 e ad euro 856,20 per il 2000 per canoni fissi ed accessori, per noleggio e manu- tenzione, escludeva la debenza di interessi moratori ed ac:certava anche un ul- teriore credito di [OSCURATO:PERSONA], di euro 11.192,65 per il riscatto dei materiali di cui alla fattura n. 20053266 del 3 aprile 2000; la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 4237/2019, cha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse assolto il suo onere probatorio, producendo i tabulati telefonici che documentavano un traffico tele- fonico effettivo di euro 2236,00 - somma che [OSCURATO:SOCIETA] aveva riconosciuto - che provare il fatto estintivo del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] spettava a [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, il pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA], nelle more tra l'atto di citazione e la prima udienza, di euro 12.818,61 senza indicare a quale fattura intendeva imputare detto importo, ne aveva comportato, in applicazione dell'art. 1193 cod.civ., l'imputazione alla fattura più risalente, che gli inadempimenti attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] erano indicati genericamente e non erano stati specificati i danni as- seritamente risentiti; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., perché la Corte d'Appello sarebbe incorsa in plurimi travisamenti delle prove: a) quando ha affermato che le tabelle che avevano contabilizzato il traffico telefonico prodotte da [OSCURATO:PERSONA], sulle quali il Tribunale aveva basato la decisione, non contenevano voci riferibili al traffico telefonico per il periodo antecedente al settembre 1999, sebbene il Tribunale avesse omesso di indicare specificamente che il calcolo decorreva da settembre 1999; l'errore consisterebbe nel non aver rilevato che il tabulato prodotto da [OSCURATO:PERSONA] indicava, dal punto a al punto m, i consumi relativi a tutto l'anno e che solo dal punto h (relativo al mese di set- tembre) al punto m (riferentesi a dicembre) il tabulato si riferiva ai consumi telefonici dal settembre al dicembre 2009, per un ammontare complessivo di euro 721,00; b) quando ha considerato non rilevante che il Tribunale avesse omesso di indi- care specificamente la decorrenza del calcolo da settembre 1999; c) quando ha ritenuto decisivo, ai fini dell'imputazione del pagamento di euro 12.818,61, che esso fosse avvenuto tra la data di notifica dell'atto di citazione e la prima udienza, perché ciò sarebbe smentito dagli atti di causa; d) quando ha sostenuto, sempre ai fini dell'imputazione del suddetto paga- mento, che la fattura più risalente cui esso era stato imputato non fosse stata contestata, mentre sarebbe stato contestato tutto il rapporto (e tutte le fatture); 1.1) occorre osservare preliminarmente che nella sentenza impugnata la Corte di merito ha reputato non corretta la tesi dell'odierna ricorrente secondo cui per il calcolo del dovuto doveva farsi riferimento al settembre 1999, perché le fatture a debito erano solo quelle con decorrenza da detto mese e perché [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto solo gli importi maturati da settembre 1999 in poi; in particolare, nella sentenza risulta affermato: "l'appellata, richiedendo gli im- porti per gli anni 1999 e 2000 ed allegando i tabulati relativi agli anni 1999 e 2000, ha formulato la domanda sia in ordine al traffico prepagato che ai congua- gli successivi"; la somma di euro 2236,00 comprendeva, quindi, secondo la Corte territoriale, tutto l'importo dovuto per l'anno 1999 per i titoli indicati; detta statuizione priva di rilievo le contestazioni mosse alla sentenza impugnata per non essersi tenuto conto che i tabulati telefonici registravano per il periodo da settembre a dicembre 1999 un consumo di soli 721,00; che i consumi da settembre a dicembre ammontassero a euro 721,00 non escludeva infatti che all'importo di euro 2236,00 si fosse giunti sommando al consumo telefonico il conguaglio o i conguagli; ad ogni modo, deve escludersi che ricorrano i presupposti per affermare fon- datamente che la Corte d'Appello sia incorsa nel vizio di travisamento della prova; anche ammessa la censurabilità dell'avvenuta utilizzazione, da parte del giu- dice di merito, "di prove inesistenti, ossia di prove (e dunque di giudizi di con- gruità rappresentativa), non solo riferite a fonti mai dedotte in giudizio dalle parti (un testimone che non è mai stato addotto o sentito; un documento mai depo- sitato agli atti del processo, etc.), ma altresì a prove che, pur riferendosi a fonti che appartengono al processo (uno specifico documento ritualmente depositato, un testimone regolarmente escusso, etc.), si sostanziano nella elaborazione di contenuti informativi che a dette fonti in nessun modo si lasciano ricondurre, neppure in via indiretta o mediata, nella loro più larga estensione rappresenta- tiva; ossia di informazioni probatorie delle quali risulti preclusa alcuna possibile o immaginabile connessione significativa con le fonti o i mezzi di prova cui il giudice ha viceversa inteso riferirle", pena l'inemendabilità della sentenza, ben- ché palesemente illegittima, il Collegio rileva che, nel caso di specie, invero, non sono ravvisabili gli estremi del vizio cassatorio denunciato: [OSCURATO:SOCIETA] ha invocato e prospettato una (pretesa) diversa lettura dei contenuti delle prove raccolte in giudizio secondo il suo soggettivo punto di vista, in nessun modo consentita in sede di legittimità; a p. 10 del ricorso, infatti, si legge: "il travisamento della prova nasce dall'avere la Corte d'Appello inteso i tabulati del traffico telefonico prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], per l'intero anno 1999 e 2000 e le tabelle, con le quali la [OSCURATO:SOCIETA] ha provveduto semplicemente a contabilizzare esattamente il traffico delle predette annualità come due prove distinte ed autonome e così non è"; a p. 11 [OSCURATO:SOCIETA] lamenta che la Corte abbia rigettato la censura volta a con- testare che le tabelle non avessero contabilizzato il traffico per il periodo ante- cedente al settembre 1999, prestando credito alle difese avverse, senza tenere conto delle sue controdeduzioni; a p. 12 censura la sentenza per essersi ritenuta irrilevante la mancata specifi- cazione, da parte del Tribunale, della decorrenza del dovuto da settembre 1999, sostenendo che il Tribunale, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'Ap- pello, non lo aveva specificato, perché aveva considerato l'importo come dovuto per l'intero anno 1999; è evidente, dunque, che la ricorrente ha criticato l'inadeguata valutazione delle prove, anche alla luce delle deduzioni delle parti, ipotizzando che il giudice d'ap- pello, nel condurre il discorso probatorio, abbia fatto propria una certa lettura degli accertamenti richiamati nei termini riportati nella motivazione del provve- dimento impugnato, strutturandone i contenuti alla luce delle deduzioni di una delle parti; il che è sufficiente per collocare la censura al di fuori del perimetro rigoroso entro il quale è denunciabile il vizio di travisamento della prova; le stesse considerazioni valgono per la doglianza con cui è stato dedotto che il pagamento dell'importo di euro 12.818,61 sarebbe stato effettuato tra la data di notifica dell'atto di citazione e la prima udienza del giudizio di prime cure: la tesi di [OSCURATO:SOCIETA] è che il giudice a quo abbia estrapolato tale circostanza dalla comparsa conclusionale di [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, avrebbe rinviato a specifi- che pagine e righe del suo atto di appello che, invece, non farebbero cenno a detta circostanza; è opportuno aggiungere, a tale ultimo riguardo, che [OSCURATO:SOCIETA] neppure ha sod- disfatto l'onere di prospettare, sul piano argomentativo, l'assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi probatori acquisiti al giudizio, i contenuti infor- mativi che da essi il giudice ha ritenuto di poter trarre ed ha omesso altresì di specificare in che modo la sottrazione al processo dei conl:enuti informativi uti- lizzati dal giudice si converta in un percorso argomentativo necessariamente de- stinato a condurre a una decisione per sé favorevole (nel senso che avrebbe dovuto dimostrare che senza l'errore commesso dal giudice, la sua decisione sarebbe stata diversa, non già in termini di mera probabilità, ma in termini di assoluta certezza); né può trascurarsi che [OSCURATO:SOCIETA] non ha soddisfatto le prescrizioni di cui all'art. 366, 10 comma, n. 6 cod.proc.civ., atteso che non ha affatto chiarito che cosa fosse stato indicato nell'atto di appello e in cosa consisterebbe l'errore di perce- zione attribuito alla Corte territoriale; in tutta evidenza, non può ritenersi suffi- ciente a tale scopo l'avere rimesso a questa Corte il compito di esaminare la documentazione richiamata e prodotta, onde rilevare che l'informazione era stata travisata e che proprio detto travisamento aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA] di essere esonerata dall'onere di provare la data dell'avvenuto pagamento; peraltro, neppure è stata prospettata la decisività dell'informazione asserita- mente travisata, in quanto ad assumere rilievo non è stato il momento del pa- gamento, ma la mancata imputazione dello stesso da parte di [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente applicazione dell'art. 1193 cod.civ.; non meno assertiva è l'affermazione secondo cui "tutto il rapporto era in con- testazione, tutte le fatture erano contestate", la quale troverebbe riscontro nella proposizione della domanda riconvenzionale; affermazione, peraltro, contrad- detta da quella secondo cui era stato eccepito che la somma di euro 12.818,61 avrebbe dovuto essere imputata a copertura dell'unica fattura non contestata, e segnatamente quella del riscatto degli apparati telefonici; 2) con il secondo motivo parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 3, cod.proc.civ.; le censure, pur se nella sostanza dello stesso tenore, sono plurime, ma tutte immeritevoli di accoglimento: a) la sentenza impugnata avrebbe violato il giudicato interno formatosi sul fatto che la somma di euro 2.236,07 fosse stata indicata quale dovuta per la fornitura telefonica di tutto il 1999 e, quindi, trasformando detto importo in debito residuo con decorrenza dal settembre 1999, avrebbe pronunciato ultrapetita; in primo luogo, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA], ha dato atto che il Tribunale aveva fatto confluire nell'importo indicato tutte le somme dovute a [OSCURATO:PERSONA]: non solo quelle relative al traffico telefonico da settembre a dicembre, ma anche quelle riguardanti i conguagli; sul punto [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto impugnazione: il che rende incomprensibile la tesi secondo cui sul punto si sarebbe formato il giudicato interno; b) sarebbe incorsa nel medesimo vizio, quando ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto sia gli importi per il traffico prepagato che per i conguagli successivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto solo il pagamento del credito di cui alle fatture e non altro; si tratta di un'affermazione priva di riscontri, perché questa Corte ignora quale fosse il contenuto delle fatture; c) ulteriore violazione del giudicato interno risiederebbe nell'aver ritenuto il pagamento di euro 12.818,61 avvenuto tra la data di notifica dell'atto di cita- zione e la prima udienza, perché la sentenza di prime cure avrebbe solo dato atto che "nei termini 183 [OSCURATO:PERSONA] riduceva la domanda deducendo un parziale pagamento "; come già rilevato supra, la data del pagamento non ha assunto rilevanza alcuna ai fini del decidere e ciò costituisce una ulteriore ragione per escludere la ricor- renza di alcun giudicato interno; 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.; la sentenza gravata sarebbe solo apparentemente motivata, avendo erronea- mente percepito le informazioni risultanti dai tabulati telefonici, avendo violato il giudicato interno, non avendo sottoposto ad alcuna disamina le sue deduzioni in appello e/o non avendone tenuto conto né avendone fatto menzione; sarebbe inoltre nulla per avere dapprima dichiarato inammissibile il terzo motivo di ap- pello per ragioni formali e poi essere entrata nel merito degli elementi della sua fondatezza; il motivo è inammissibile; le censure formulate non attengono affatto ad un vizio motivazionale, ma co- stituiscono una sorta di sintesi delle varie critiche mosse alla sentenza impu- gnata; il che impone di considerare quello qui scrutinato un non motivo, atteso che esso non è in grado di assolvere la funzione che gli è propria, quella di criticare e, quindi, di indicare che cosa si critichi e su che cosa la critica si fondi, inammissibilmente delegando queste operazioni alla Suprema Corte; 4) con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per non avere identificato i gravi vizi presenti nei fatti descritti nel motivo di appello che avevano portato alla inammissibilità e per avere dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 342 cod.proc.civ. salvo poi deciderlo nel merito; il terzo motivo di appello era quello con cui veniva censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui era stata rigettata la domanda riconvenzionale, per- ché non provati gli inadempimenti addebitati a [OSCURATO:PERSONA], e la ricorrente insisteva perché fosse accertato l'omesso conguaglio tra il traffico prepagato in acconto e l'effettivo traffico sviluppato e per l'effetto fosse ordinata la restituzione delle somme incassate in eccesso da parte di [OSCURATO:PERSONA]; la statuizione impugnata è la seguente: "l'appellante non prova né quali siano stati nello specifico gli inadempimenti contrattuali della -1-im, né quali siano i danni che siano riconducibili a tali inadempimenti. Si limita, piuttosto generica- mente, a dolersi di un mancato accertamento da parte del primo giudice di una differenza di importi tra quanto versato da [OSCURATO:SOCIETA] e quanto effettivamente spettante a Tim, ma non indica né i riferimenti alle singole fatture in contesta- zione, né gli importi da portare a deconto. L'appellante non deduce in sede di appello neppure quali siano i danni risarcibili"; la Corte territoriale ha richiamato, poi, l'art. 342 cod.proc.civ., allo scopo di affermare che il motivo di appello non era caratterizzato da specificità ai sensi di tale norma ed ha aggiunto che "l'enun- ciazione di censure al primo giudice in ordine all'esame degli elementi probatori o delle analisi dei fatti o dei motivi di diritto non siano generiche ma sviluppino [Vi adeguate motivazioni critiche con cui venga allegata l'esistenza di errori in fatto o in diritto del primo giudice in connessione causale con la pretesa ingiustizia o illegalità del provvedimento impugnato ... e laddove i motivi di impugnazione siano argomentati mediante il richiamo alla documentazione prodotta che l'ap- pellante effettui l'indicazione puntuale e non generica dei documenti cui è affi- dato il gravame con la compiuta illustrazione delle ragioni, illegittimamente tra- scurate dal primo giudice, per le quali il contenuto di essi giustifica la tesi soste- nuta dall'appellante"; il motivo non può trovare accoglimento; va premesso che il motivo risulta formulato nel rispetto delle indicazioni fornite anche recentemente da questa Corte, nel precisare che la deduzione della que- stione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sem- pre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e n, 6, che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascri- zione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione dell'a giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura ta e da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 04/02/2022, n. 3612; Cass. 06/09/2021, n. 24048); ne consegue il potere-dovere di questa Corte di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'e- sistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto; detto esame, operato seguendo il principio per cui l'osservanza del dettato di cui all'art. 342 cod.proc.civ. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramen- tali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle irnpugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199) e rammentando altresì che la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla por- tata delle argomentazioni della sentenza impugnata (Cass. 26/07/202, n. 21401), consente di affermare che il motivo non conteneva la formulazione di specifiche, articolate e motivate critiche alla decisione del giudice di primo grado: detta decisione si fondava, come riportato, sull'assenza di prova degli inadem- pimenti di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, essendo l'impugnazione basata sulla confutazione che non vi fossero elementi probatori a supporto della domanda riconvenzionale, risulta corretta la statuizione di inammissibilità del motivo di appello con cui [OSCURATO:SOCIETA] ha, nella sostanza, rimesso alla valutazione del giudice il rinvenimento della prova degli inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA]; risulta, quindi, condivisibile il giudizio della Corte territoriale; deve aggiungersi che la Corte territoriale non si è affatto pronunciata sul merito del motivo di appello - ove lo avesse fatto, la conseguenza sarebbe stata, ad ogni modo, non già la nullità della sentenza, ma il venir mendo dell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA] di censurare una motivazione, quella di infondatezza, resa ad abun- dantiam -essendosi limitata a ravvisare la genericità del gravame che avrebbe dovuto confutare la sentenza d'Appello in punto di prova dell'inadempimento; 5) ne consegue l'inammissibilità del ricorso; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pa- gamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor- rente, dell'