CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septlte le conclusioni del PG P-e 02-4,44-4' xr° -M12" 14'1"4-7 o il difensore at..at t Lval9(.4 ee e2A,541 1,P a---12A.: 02.-e-c• [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona sottoposta ad indagini, l'archiviazione ex art. 410 c.p.p con restituzione degli atti al PM. Tale provvedimento veniva emesso a seguito dell'opposizione dell'indagata, [OSCURATO:PERSONA], alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulata dal P.M. nell'ambito del procedimento penale RGNR 12551/2018. In sintesi, [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. con il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] presso il relativo punto vendita del [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, era stata accusata del furto di una panca a dondolo in ferro del valore di € 43,90. Ella, assumendo di non aver commesso il fatto, ritenendo ingiusta la formulazione dell'archiviazione in termini di particolare tenuità del fatto, che invece presupponeva la sua colpevolezza, aveva proposto l'opposizione alla suddetta richiesta di archiviazione al fine di ottenere un provvedimento con formula più favorevole e un epilogo pienamente liberatorio. 2.Avverso l'ordinanza del GIP - che, valutando tutti gli atti del fascicolo e le risultanze delle indagini compiute dalla P.G. delegata, ha concluso, in accoglimento delle prospettazioni formulata in sede di opposizione dall'indagata, per l'archiviazione ex art. 410 c.p.p., evidenziando che l'unico elemento emerso a carico della Mortillaro fosse ravvisabile nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che in sede di inventario aveva rilevato l'assenza della panchina, disattendendo la richiesta formulata dal P.M. ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 131-bis cod. pen, e 411 del codice di rito - ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] deducendo con un unico motivo l'abnormità dell'ordinanza di archiviazione per violazione dell'art. 411 comma 1-bis c.p.p.. In particolare, premesso che l'istituto dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto si differenzia rispetto a quello di cui agli artt. 408-410 del codice di rito, si evidenzia come l'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. delinei due soli possibili scenari: in assenza di opposizione ovvero nel caso di inammissibilità dell'opposizione, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato, in caso di opposizione ammissibile, il giudice , dopo aver instaurato il contraddittorio, se accoglie la richiesta provvede con ordinanza, se non l'accoglie restituisce gli atti al P.M.(eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 409, commi 4 e 5 del codice di rito); tertium non datur, sicchè il provvedimento impugnato nel disporre l'archiviazione per insussistenza del fatto è affetto da abnormità, avendo intrapreso una strada non prevista dalla norma. Una siffatta soluzione ha comportato anche la violazione del principio del contraddittorio essendo stata l'udienza fissata in relazione a richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. per tenuità del fatto e non per infondatezza della notitia criminis.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore dell'indagato ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con la memoria pervenuta in atti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 tema sollecitato dal ricorso attiene alla riconoscibilità del carattere abnorme al provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere su una richiesta di archiviazione ex art. 131-bis, cod. pen., si determini a disporre l'archiviazione per un causa diversa rispetto a quella indicata dal Pubblico Ministero, riconoscendo, come avvenuto nel caso di specie, a monte della configurabilità della particolare tenuità del fatto, l'infondatezza della notitia criminis. Esso risulta già affrontato specificamente da questa Corte che, relativamente ad un caso analogo a quello in esame, ha affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della rìchìesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., disponga invece archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" (nella specie perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), atteso che la verifica della fondatezza della notizia di reato si inserisce nella progressione delle questioni che il giudice è tenuto a sciogliere prima di addivenire all'esame della particolare tenuità (Sez. 2, Sentenza n. 41104 del 13/09/2019, PMT C/Cappello, Rv. 277044 - 01. In motivazione, questa Corte ha altresì evidenziato che la decisione del giudice non lede in alcun modo le prerogative della parte offesa, che, ex art. 411, comma 1 -bis, cod. proc. pen., può prendere visione degli atti e presentare opposizione, esprimendo il proprio dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione). Tale principio, enucleato attraverso una approfondita disamina che si fonda su plurime pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione a Sezioni Unite, è pienamente condiviso da questo Collegio; sì è in particolare fatto riferimento alle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno tra l'altro affermato che rientra tra i poteri del G.i.p. quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero e che il G.i.p. non può limitarsi ad un semplice esame della richiesta finale del p.m., ma deve esercitare il suo controllo sul complesso degli atti procedimentali rimessigli dallo stesso p.m. (Sez. U n. 40984 del 22/03/2018, Gíanforte, Rv. 273581, Sez. U 4319 del 28/11/2013, L., Rv. 257786, Sez. U n. 22909 del 31/05/2005, Minerviní, Rv 231163).Se così è, non può affermarsi che il provvedimento del G.i.p. oggetto dell'odierna impugnazione sia abnorme, non potendosi affermare che esso non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero che determini una stasi processuale non altrimenti superabile, per come richiesto per potersi ritenere configurata l'abnormità. Al contrario - osserva questa Corte nella pronuncia Cappello suindicata - esso è l'espressione e il risultato del potere di controllo demandato al G.i.p. che, investito della richiesta di archiviazione, ha il dovere di vagliare e apprezzare tutti í requisiti necessari al suo accoglimento attraverso il vaglio delle risultanze delle indagini preliminari, requisiti che nel caso della irrilevanza per particolare tenuità del fatto presuppongono appunto un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato, che tuttavia si ritiene non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale. Sicchè deve giungersi a ritenere che la richiesta di archiviazione ex art. 131-bis, cod. pen. implichi, necessariamente, per il G.i.p. l'esame preliminare della fondatezza della notizia di reato, che si presenta come il presupposto ineludibile del successivo apprezzamento volto a stabilire se il fatto (pur sussistente) sia tuttavia non punibile per la particolare tenuità. Antecedente logico ineludibile della valutazione in punto di sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c. p. p. è, come correttamente evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, l'esistenza di tutti i requisiti richiesti per l'esame della richiesta di archiviazione che al G.I.P. è stata affidata dal P.M. poiché tale istanza presuppone che questi ritenga che l'accusa sia astrattamente sostenibile in dibattimento, che il fatto sia previsto dalla legge come reato, che vi sia la condizione di procedibilità eventualmente richiesta e che il reato non si sia estinto. Consegue che la verifica della fondatezza della notizia di reato sì inserisce nella progressione delle questioni che il G.i.p. è tenuto a sciogliere prima di addivenire all'esame della particolare tenuità. Tale impostazione soddisfa peraltro le ragioni di economia processuale, che sono sottese sia alla stessa richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (per come già evidenziato), sia all'archiviazione in generale, il cui precipuo compito «sta nell'evitare il v processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà» nel senso che «limite implicito alla stessa obbligatorietà [dell'azione penale], razionalmente intesa, è che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo» (Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 1991). 2.Né potrebbe ravvisarsi la violazione del contraddittorio, pure prospettata in ricorso. Tale lesione non si verifica in quanto le enunciate prerogative trovano piena tutela ove si considerino le formalità previste dall'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., che stabiliscono l'instaurazione obbligatoria di un preliminare contraddittorio (cartolare) nell'interesse delle partì private e, quindi, anche della persona offesa, che viene avvisata della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, che può prendere visione degli atti e che può presentare opposizione con cui indicare le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta (come accaduto nel caso di specie); laddove peraltro nel caso in scrutinio, nell'interesse dell'indagata, era stata proposta opposizione che instava, proprio, affinchè l'archiviazione fosse disposta, non già come richiesta dal PM per tenuità del fatto, ma per infondatezza della notitia criminis. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, ai versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Ca