CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (in quanto, con riferimento al primo motivo, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza secondo cui le circostanze del porto, ed in particolare l'essere stato sorpreso mentre si nascondeva tra le auto in sosta, depongono per la non particolare tenuità dello stesso; con riferimento al secondo motivo, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza della mancanza di circostanze del fatto idonee al riconoscimento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2