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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38091/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e in continuazione con pena irrogata dal GUP presso il Tribunale di Catania con sentenza divenuta irrevocabile il 04/07/2014.

Il motivo attiene all'omessa rilevazione, da parte della Corte territoriale, dell'intervenuta prescrizione del reato anteriormente rispetto alla pronuncia di primo grado (tanto in riferimento al principio espresso da Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481).

Il motivo è manifestamente infondato; atteso che si vede in tema di reato commesso, sulla base della sentenza di secondo grado, tra il 2005 e il 2006 e in riferimento al quale - sulla base della normativa introdotta dalla 1.251/2005 e in ragione del titolo di reato (art.73, comma 1, T.U. stup., che prevede una sanzione edittale compresa tra sei e venti anni) - il termine di prescrizione non poteva ritenersi maturato al momento della pronuncia delle sentenze di merito.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila Klj~a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e in continuazione con pena irrogata dal GUP presso il Tribunale di Catania con sentenza divenuta irrevocabile il 04/07/2014. Il motivo attiene all'omessa rilevazione, da parte della Corte territoriale, dell'intervenuta prescrizione del reato anteriormente rispetto alla pronuncia di primo grado (tanto in riferimento al principio espresso da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481). Il motivo è manifestamente infondato; atteso che si vede in tema di reato commesso, sulla base della sentenza di secondo grado, tra il 2005 e il 2006 e in riferimento al quale - sulla base della normativa introdotta dalla 1.251/2005 e in ragione del titolo di reato (art.73, comma 1, T.U. stup., che prevede una sanzione edittale compresa tra sei e venti anni) - il termine di prescrizione non poteva ritenersi maturato al momento della pronuncia delle sentenze di merito. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila Klj~a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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