CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 17/05/2021 del tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 maggio 2021, il tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena accordato a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di Appello di Roma del 15 gennaio 2020. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo il vizio di violazione del combinato disposto degli artt. 165 cod. pen. e 666 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione avrebbe proceduto alla revoca del beneficio sul mero presupposto del mancato verificarsi della condizione cui lo stesso era subordinato e senza verificare l'impossibilità dell'adempimento richiesto. Laddove invece avrebbe dovuto accertare la effettiva eseguibilità del giudicato accertando le ragioni del mancato adempimento dell'obbligo subordinante. Inoltre, la decisione contestata sarebbe fondata sulla valutazione del contenuto della sentenza di condanna e non sulla considerazione delle condizioni di eseguibilità dell'obbligo subordinante. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione, Si osserva che dalla analisi della documentazione disponibile, emergerebbe che la impossibilità per il ricorrente di adempiere all'obbligo subordinante il beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe sorta in un momento anteriore persino alla commissione del reato ascritto, e tale circostanza sarebbe quindi in contrasto con il rilievo motivazionale per cui se la condotta "eventualmente incolpevole" fosse stata antecedente alla sentenza di condanna di secondo grado la corte di appello avrebbe riformato la sentenza anche in punto di diritto assolvendo l'imputato per stato di necessità. In tal modo si sarebbe sovrapposto il merito della vicenda processuale con quello della verifica delle condizioni di eseguibilità dell'obbligo, con motivazione quindi carente sul piano logico, alla luce dei presupposti errati siccome contrastanti con la documentazione disponibile. 5. I due motivi sono omogenei essendo entrambi incentrati sulla ritenuta sussistenza della impossibilità per il ricorrente di adempiere all'obbligo cui era subordinato il beneficio in questione. Per cui devono esaminarsi congiuntamente. 6. Si deve premettere che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa ed impegna il giudice ad un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa (Sez. U, n. 7551 del 08/94/1998, Rv. 210798; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, Rv. 239069). Nonostante ciò, tuttavia, in sede esecutiva non è esentato dal prendere in considerazione l'assoluta impossibilità di adempiere che osti alla revoca del beneficio. Il principio è stato reiteratamente affermato, tra l'altro, in relazione agli obblighi risarcitori al cui adempimento il giudice subordini la concessione del beneficio (Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, Rv. 260555Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013, Corsano; Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 2575879) Si è precisato al riguardo che la revoca è impedita purchè il soggetto condannato alleghi l'impossibilità di adempiere per cause a lui non imputabili, competendo al giudice dell'esecuzione, in considerazione della natura dichiarativa del provvedimento di revoca, la sola valutazione sull'adempimento e sulla esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell'adempimento stesso (in motivazione Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016 Cc. (dep. 09/03/2016 ) Rv. 266466 - 01Sez. 3, n. 35972 del 22/09/2010, Lembo, Rv. 248569). In altri termini l'istituto della sospensione condizionale della pena, è ispirato a criteri che trascendono la limitata sfera dell'interesse particolare dell'imputato e, quindi, il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento di somme, non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato ma dall'applicazione di tale principio non può derivare al predetto grave e irreparabile danno in ipotesi d'incolpevole inadempimento del detto obbligo, non comportando l'inosservanza dello stesso la revoca automatica del beneficio, potendo il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e potendo il giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto (in tal senso Sez. 6, n. 3450 del 05/02/1998 Ud. (dep. 19/03/1998) Rv. 210088 - 01).. 7. Nel caso in esame manca una verifica delle condizioni economiche allegate dal ricorrente come ostative al pagamento cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato, come richiesta alla luce e nei limiti dei principi sopra esposti. 8. Consegue che il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Roma. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma. Così decis