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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16308/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui agli artt. 291-bis e 291-quater, d.lgs. n. 43 del 1973, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1.Con unico motivo deduce il vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo di cui all'art. 291-quater d.lgs. n. 43 del 1973.

Lamenta, in particolare, la natura apparente ed illogica della motivazione nella parte in cui omette qualsivoglia validazione sia della ricostruzione accusatoria che di quella difensiva, risolvendosi il provvedimento in una serie di apodittiche affermazioni sulla sussistenza della gravità indiziaria del reato nella più totale assenza di indicazioni circa il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale che ha impedito il controllo sulla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il Tribunale del riesame, nel validare (provvisoriamente) l'ipotesi associativa, rinvia all'ordinanza applicativa della misura cautelare (che, a sua volta, fondava la gravità indiziaria sulle intercettazioni telefoniche sinteticamente richiamate alla pag. 3 del provvedimento impugnato) e all'ammissione degli addebiti da parte del ricorrente; 3.2.in termini generali, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza (Sez. 1, n. 8676 del 15/10/2018, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Rv. 265765 - 01; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Rv. 259111 - 01); 3.3.nello specifico, il rinvio all'ordinanza genetica si coniuga con la precisa indicazione di fatti gravemente indizianti del reato associativo dei quali il ) ricorrente non deduce il travisamento; 3.4.affermare, dunque, che gli elementi qualificanti il reato associativo (rispetto, naturalmente, al concorso di persone nel reato) non si evincono dalla lettura dell'ordinanza impugnata senza contestualmente indicare, in modo specifico e concreto, a fronte di una ammissione degli addebiti, dove si annidi la frattura tra i fatti già indicati nell'ordinanza genetica e quelli sui quali ha fatto affidamento il riesame, costituisce deduzione generica ed assertiva che non rispetta l'onere di specificità gravante sull'impugnante; 3.5.vero è che il tribunale del riesame, come qualunque giudice del resto, deve prendere in considerazione le memorie difensive e tuttavia, quando ciò non accade, l'onere del ricorrente non può esaurirsi, in sede di legittimità, nella mera allegazione della memoria al libello introduttivo lasciando alla Corte di cassazione il compito di dedurre dalla sua lettura eventuali aporie logiche o falle nella ricostruzione dei fatti;

3.6. è compito del ricorrente, non della Corte di cassazione, rinvenire e spiegare le ragioni per le quali il contenuto della memoria, in tesi negletto, inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, indicando i profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato; 3.7.tanto più che nel caso specifico viene tirata in ballo l'interpretazione di conversazioni intercorse con il ricorrentel la cui interpretazione costituisce affare esclusivo del giudice di merito; 3.8.né il recupero di aspetti di fatto introdotti in sede di merito può avvenire in sede di legittimità utilizzando come veicolo di deduzione la violazione dell'art.125 cod. proc. pen., norma il cui ambito applicativo è relegato all'aspetto grafico o apparente della motivazione, non alla divergenza valutativa dei gravi indizi di colpevolezza. 3.9.alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui agli artt. 291-bis e 291-quater, d.lgs. n. 43 del 1973, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1.Con unico motivo deduce il vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo di cui all'art. 291-quater d.lgs. n. 43 del 1973. Lamenta, in particolare, la natura apparente ed illogica della motivazione nella parte in cui omette qualsivoglia validazione sia della ricostruzione accusatoria che di quella difensiva, risolvendosi il provvedimento in una serie di apodittiche affermazioni sulla sussistenza della gravità indiziaria del reato nella più totale assenza di indicazioni circa il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale che ha impedito il controllo sulla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il Tribunale del riesame, nel validare (provvisoriamente) l'ipotesi associativa, rinvia all'ordinanza applicativa della misura cautelare (che, a sua volta, fondava la gravità indiziaria sulle intercettazioni telefoniche sinteticamente richiamate alla pag. 3 del provvedimento impugnato) e all'ammissione degli addebiti da parte del ricorrente; 3.2.in termini generali, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza (Sez. 1, n. 8676 del 15/10/2018, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Rv. 265765 - 01; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Rv. 259111 - 01); 3.3.nello specifico, il rinvio all'ordinanza genetica si coniuga con la precisa indicazione di fatti gravemente indizianti del reato associativo dei quali il ) ricorrente non deduce il travisamento; 3.4.affermare, dunque, che gli elementi qualificanti il reato associativo (rispetto, naturalmente, al concorso di persone nel reato) non si evincono dalla lettura dell'ordinanza impugnata senza contestualmente indicare, in modo specifico e concreto, a fronte di una ammissione degli addebiti, dove si annidi la frattura tra i fatti già indicati nell'ordinanza genetica e quelli sui quali ha fatto affidamento il riesame, costituisce deduzione generica ed assertiva che non rispetta l'onere di specificità gravante sull'impugnante; 3.5.vero è che il tribunale del riesame, come qualunque giudice del resto, deve prendere in considerazione le memorie difensive e tuttavia, quando ciò non accade, l'onere del ricorrente non può esaurirsi, in sede di legittimità, nella mera allegazione della memoria al libello introduttivo lasciando alla Corte di cassazione il compito di dedurre dalla sua lettura eventuali aporie logiche o falle nella ricostruzione dei fatti; 3.6. è compito del ricorrente, non della Corte di cassazione, rinvenire e spiegare le ragioni per le quali il contenuto della memoria, in tesi negletto, inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, indicando i profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato; 3.7.tanto più che nel caso specifico viene tirata in ballo l'interpretazione di conversazioni intercorse con il ricorrentel la cui interpretazione costituisce affare esclusivo del giudice di merito; 3.8.né il recupero di aspetti di fatto introdotti in sede di merito può avvenire in sede di legittimità utilizzando come veicolo di deduzione la violazione dell'art.125 cod. proc. pen., norma il cui ambito applicativo è relegato all'aspetto grafico o apparente della motivazione, non alla divergenza valutativa dei gravi indizi di colpevolezza. 3.9.alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammen
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