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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45188/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa in data 20/1/2021 dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione del Tribunale di Taranto che, in data 23/5/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alle modalità di trattazione del giudizio di secondo grado.

Assume la difesa che la citazione in appello di imputato e difensore è inficiata da una serie di violazioni delle norme processuali che disciplinano la partecipazione degli stessi al processo tali da determinare la nullità degli atti conseguenti e della sentenza.

In particolare, il ricorrente denunzia che la cancelleria della Corte d'Appello, Sezione Seconda Penale, in data 30 ottobre 2020 ha notificato all'appellante e al difensore l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'impugnazione, con invito alle parti a comparire il 20/1/2021, ordinando anche la traduzione dell'imputato se detenuto, senza fare alcun riferimento alla disciplina dettata dall'art. 23 D.L. n. 149/2020, alla facoltà di presentare nei termini previsti dalla norma richiesta di partecipazione all'udienza che, in mancanza, sarebbe stata trattata in camera di consiglio.

Siffatta omissione, secondo il ricorrente, integra una violazione dei diritti di difesa.

Aggiunge, inoltre, il difensore di aver ricevuto a mezzo PEC solo in data 11/1/2021 (otto giorni liberi prima della trattazione del processo) la comunicazione delle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale e di non aver potuto formulare la richiesta di discussione orale mentre all'imputato è stata preclusa la possibilità di chiedere la partecipazione all'udienza.

Sebbene la comunicazione delle conclusioni del P.g. fosse stata effettuata senza il rispetto dei dieci giorni liberi venivano, comunque, presentate conclusioni scritte in cui si insisteva per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine del deposito della documentazione sanitaria attestante l'impedimento dell'imputato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questione disattesa dalla Corte di merito nonostante la difesa avesse provato di aver inoltrato la richiesta di differimento a ben due indirizzi informatici del Tribunale di Taranto e avesse fatto quanto possibile per tentare di contattare per via telefonica gli uffici onde accertarsi della presa in carico dell'istanza; 2.2 la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di merito fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o., ritenendo tardivamente dedotte e senza alcun supporto le doglianze circa pretesi vizi della fornitura di agrumi intercorsa tra le parti.

Inoltre, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha incongruamente disatteso la richiesta di inquadramento dei fatti nella previsione dell'art. 641 cod.pen., sebbene i fatti, per come ricostruiti dai giudici di merito, fanno emergere che sin dall'inizio l'intenzione dell'imputato era quella di non pagare la fornitura.

La difesa lamenta ulteriormente la mancata concessione delle attenuanti generiche senza tener conto del positivo comportamento processuale del prevenuto e della scarsa attendibilità della p.o. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato.

La difesa lamenta che la citazione per il giudizio d'appello non conteneva menzione della celebrazione del processo con rito camerale non partecipato e, anzi, riportava le avvertenze in ordine a giorno ed ora di comparizione delle parti e disponeva la traduzione dell'imputato, se detenuto.

L'omesso riferimento alle regole processuali dettate dall'art. 23bis D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 176 /2020, comporta -secondo l'impugnante- una lesione delle prerogative difensive, tanto più ove si consideri la ritardata comunicazione delle conclusioni rassegnate dal P.g. 1.1 La norma cennata, contenente disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, tuttora in vigore, avendo il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 disposto all'art. 7 che la stessa continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021, prevede che, a decorrere dal 9 novembre 2020, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà' di comparire.

Il provvedimento in esame prevede, inoltre, al comma secondo, le modalità del contraddittorio cartolare, precisando che entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni "con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica.....o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati".

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto.

Ai sensi del comma quarto la richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma secondo.

Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. 1.2 La normativa, stante la sua transitorietà connessa alla situazione pandemica, non contiene alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium che continua ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod.proc.pen., alla cui stregua il decreto di citazione per il giudizio d'appello deve contenere i requisiti di cui all'art. 429, comma 1 lett. a) ( generalità dell'imputato); f) ( l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della comparizione ) e g) (la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste) nonché l'indicazione del giudice competente.

Il comma sesto limita la nullità dell'atto alle ipotesi in cui l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1 lett. f), cod.proc.pen. ovvero giorno, luogo ed ora della comparizione, negando la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante che l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione costituisca un requisito dell'atto (in tal senso, Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Rv. 270706; n. 5017 del 19/12/2018, dep.2019, Rv. 275116; Sez. 2, n. 36097 del 14/5/2014, Rv, 260354).

2. Il regime di tassatività delle nullità non consente, dunque, di ampliare la platea dei vizi produttivi di una patologia genetica dell'atto introduttivo del giudizio, tanto più ove si consideri che, contrariamente all'assunto difensivo, il Presidente del collegio non aveva alcuna scelta di optare per un rito diverso, in considerazione del tenore letterale della disposizione che -per ragioni di sicurezza sanitaria- rende "ordinario" il rito camerale con contraddittorio cartolare, subordinando all'iniziativa delle parti l'instaurazione del contraddittorio orale, personalmente partecipato, cui vanno, all'evidenza, riferiti gli inviti alla comparizione riportati nell'avviso censurato.

Una volta accertato che l'omissione informativa lamentata dalla difesa non costituisce causa di nullità dell'avviso di fissazione notificato alle parti, deve, altresì, precisarsi che non può farsi carico al Presidente della Corte d'Appello del non previsto onere di informare l'appellante circa la vigenza di una legge processuale, i cui contenuti e prerogative rientrano nelle competenze proprie della difesa tecnica, cui è espressamente rimesso l'atto di impulso tendente all'instaurazione del contraddittorio orale.

3. Né può riconoscersi pregio agli ulteriori rilievi relativi alla tardiva comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale.

Infatti, la richiesta di trattazione pubblica, da formulare almeno quindici giorni prima della data d'udienza fissata, secondo la scansione disegnata dall'art. 23bis, precede il termine accordato al P.m. per le conclusioni scritte (dieci giorni prima dk dell'udienza), scelta la cui logica risiede nella priorità dell'opzione processuale per la trattazione orale, la cui attivazione vanifica la necessità di instaurare il contraddittorio cartolare.

Nella specie, le conclusioni del P.g. sono state comunicate in data 11 gennaio 2021 e la difesa ha controdedotto nei termini previsti sicché alcuna lesione delle prerogative difensive può ritenersi sussistente.

Questa Corte ha, peraltro, chiarito -con riguardo al giudizio di legittimità ma con principio estensibile al processo d'appello- che, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8.

D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (in fattispecie relativa a trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, pur se effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte, Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412; in termini, Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Rv. 280388; Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Rv. 281694 - 02).

3. Il secondo motivo che denunzia cumulativamente vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e al diniego delle generiche è affetto da genericità ed aspecificità in quanto ricusa il confronto dialettico con le ragioni poste alla base della reiezione del gravame, nonostante la Corte di merito abbia dato esaustivo conto dell'infondatezza dell'eccezione di nullità in relazione al mancato rinvio per legittimo impedimento dell'imputato dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dell'irricevibilità della tesi in ordine a vizi della fornitura da parte del Massaro, introdotta solo in sede di impugnazione in assenza di qualsivoglia supporto probatorio; della correttezza della qualificazione giuridica e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Alla luce delle osservazioni che precedono e della complessiva infondatezza del ricorso, lo stesso deve essere rigettato, con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa in data 20/1/2021 dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione del Tribunale di Taranto che, in data 23/5/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alle modalità di trattazione del giudizio di secondo grado. Assume la difesa che la citazione in appello di imputato e difensore è inficiata da una serie di violazioni delle norme processuali che disciplinano la partecipazione degli stessi al processo tali da determinare la nullità degli atti conseguenti e della sentenza. In particolare, il ricorrente denunzia che la cancelleria della Corte d'Appello, Sezione Seconda Penale, in data 30 ottobre 2020 ha notificato all'appellante e al difensore l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'impugnazione, con invito alle parti a comparire il 20/1/2021, ordinando anche la traduzione dell'imputato se detenuto, senza fare alcun riferimento alla disciplina dettata dall'art. 23 D.L. n. 149/2020, alla facoltà di presentare nei termini previsti dalla norma richiesta di partecipazione all'udienza che, in mancanza, sarebbe stata trattata in camera di consiglio. Siffatta omissione, secondo il ricorrente, integra una violazione dei diritti di difesa. Aggiunge, inoltre, il difensore di aver ricevuto a mezzo PEC solo in data 11/1/2021 (otto giorni liberi prima della trattazione del processo) la comunicazione delle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale e di non aver potuto formulare la richiesta di discussione orale mentre all'imputato è stata preclusa la possibilità di chiedere la partecipazione all'udienza. Sebbene la comunicazione delle conclusioni del P.g. fosse stata effettuata senza il rispetto dei dieci giorni liberi venivano, comunque, presentate conclusioni scritte in cui si insisteva per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine del deposito della documentazione sanitaria attestante l'impedimento dell'imputato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questione disattesa dalla Corte di merito nonostante la difesa avesse provato di aver inoltrato la richiesta di differimento a ben due indirizzi informatici del Tribunale di Taranto e avesse fatto quanto possibile per tentare di contattare per via telefonica gli uffici onde accertarsi della presa in carico dell'istanza; 2.2 la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di merito fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o., ritenendo tardivamente dedotte e senza alcun supporto le doglianze circa pretesi vizi della fornitura di agrumi intercorsa tra le parti. Inoltre, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha incongruamente disatteso la richiesta di inquadramento dei fatti nella previsione dell'art. 641 cod.pen., sebbene i fatti, per come ricostruiti dai giudici di merito, fanno emergere che sin dall'inizio l'intenzione dell'imputato era quella di non pagare la fornitura. La difesa lamenta ulteriormente la mancata concessione delle attenuanti generiche senza tener conto del positivo comportamento processuale del prevenuto e della scarsa attendibilità della p.o. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato. La difesa lamenta che la citazione per il giudizio d'appello non conteneva menzione della celebrazione del processo con rito camerale non partecipato e, anzi, riportava le avvertenze in ordine a giorno ed ora di comparizione delle parti e disponeva la traduzione dell'imputato, se detenuto. L'omesso riferimento alle regole processuali dettate dall'art. 23bis D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 176 /2020, comporta -secondo l'impugnante- una lesione delle prerogative difensive, tanto più ove si consideri la ritardata comunicazione delle conclusioni rassegnate dal P.g. 1.1 La norma cennata, contenente disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, tuttora in vigore, avendo il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 disposto all'art. 7 che la stessa continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021, prevede che, a decorrere dal 9 novembre 2020, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà' di comparire. Il provvedimento in esame prevede, inoltre, al comma secondo, le modalità del contraddittorio cartolare, precisando che entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni "con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica.....o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati". La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto. Ai sensi del comma quarto la richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma secondo. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. 1.2 La normativa, stante la sua transitorietà connessa alla situazione pandemica, non contiene alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium che continua ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod.proc.pen., alla cui stregua il decreto di citazione per il giudizio d'appello deve contenere i requisiti di cui all'art. 429, comma 1 lett. a) ( generalità dell'imputato); f) ( l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della comparizione ) e g) (la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste) nonché l'indicazione del giudice competente. Il comma sesto limita la nullità dell'atto alle ipotesi in cui l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1 lett. f), cod.proc.pen. ovvero giorno, luogo ed ora della comparizione, negando la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante che l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione costituisca un requisito dell'atto (in tal senso, Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Rv. 270706; n. 5017 del 19/12/2018, dep.2019, Rv. 275116; Sez. 2, n. 36097 del 14/5/2014, Rv, 260354). 2. Il regime di tassatività delle nullità non consente, dunque, di ampliare la platea dei vizi produttivi di una patologia genetica dell'atto introduttivo del giudizio, tanto più ove si consideri che, contrariamente all'assunto difensivo, il Presidente del collegio non aveva alcuna scelta di optare per un rito diverso, in considerazione del tenore letterale della disposizione che -per ragioni di sicurezza sanitaria- rende "ordinario" il rito camerale con contraddittorio cartolare, subordinando all'iniziativa delle parti l'instaurazione del contraddittorio orale, personalmente partecipato, cui vanno, all'evidenza, riferiti gli inviti alla comparizione riportati nell'avviso censurato. Una volta accertato che l'omissione informativa lamentata dalla difesa non costituisce causa di nullità dell'avviso di fissazione notificato alle parti, deve, altresì, precisarsi che non può farsi carico al Presidente della Corte d'Appello del non previsto onere di informare l'appellante circa la vigenza di una legge processuale, i cui contenuti e prerogative rientrano nelle competenze proprie della difesa tecnica, cui è espressamente rimesso l'atto di impulso tendente all'instaurazione del contraddittorio orale. 3. Né può riconoscersi pregio agli ulteriori rilievi relativi alla tardiva comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale. Infatti, la richiesta di trattazione pubblica, da formulare almeno quindici giorni prima della data d'udienza fissata, secondo la scansione disegnata dall'art. 23bis, precede il termine accordato al P.m. per le conclusioni scritte (dieci giorni prima dk dell'udienza), scelta la cui logica risiede nella priorità dell'opzione processuale per la trattazione orale, la cui attivazione vanifica la necessità di instaurare il contraddittorio cartolare. Nella specie, le conclusioni del P.g. sono state comunicate in data 11 gennaio 2021 e la difesa ha controdedotto nei termini previsti sicché alcuna lesione delle prerogative difensive può ritenersi sussistente. Questa Corte ha, peraltro, chiarito -con riguardo al giudizio di legittimità ma con principio estensibile al processo d'appello- che, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (in fattispecie relativa a trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, pur se effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte, Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412; in termini, Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Rv. 280388; Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Rv. 281694 - 02). 3. Il secondo motivo che denunzia cumulativamente vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e al diniego delle generiche è affetto da genericità ed aspecificità in quanto ricusa il confronto dialettico con le ragioni poste alla base della reiezione del gravame, nonostante la Corte di merito abbia dato esaustivo conto dell'infondatezza dell'eccezione di nullità in relazione al mancato rinvio per legittimo impedimento dell'imputato dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dell'irricevibilità della tesi in ordine a vizi della fornitura da parte del Massaro, introdotta solo in sede di impugnazione in assenza di qualsivoglia supporto probatorio; della correttezza della qualificazione giuridica e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. Alla luce delle osservazioni che precedono e della complessiva infondatezza del ricorso, lo stesso deve essere rigettato, con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il