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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04792/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5861/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, [OSCURATO:SOCIETA], dal prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n. 21416/2024 depositata il 30/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:SOCIETA]. e Teleunit LTD hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamentando che la società convenuta, la quale svolgeva attività di installazione e fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché di offerta dei relativi servizi, operando a tutti i livelli della filiera produttiva della comunicazione elettronica, aveva abusato della sua posizione dominante, ponendo in essere nei loro confronti condotte illecite ed abusive: e ciò mediante l’applicazione di condizioni economiche per il servizio di terminazione delle chiamate, dirette alla propria rete, discriminatorie rispetto a quelle costantemente concesse alle divisioni commerciali di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare l’abuso sarebbe consistito nell’avere [OSCURATO:PERSONA] imputato alle proprie divisioni commerciali un prezzo, per la terminazione su tale direttrice di traffico, diverso e inferire rispetto a quello applicato ai propri concorrenti sul mercato al dettaglio).

Hanno precisato che l’abuso era stato oggetto di un procedimento avanti all’AGCM (Autorità garante della concorrenza e il mercato), il quale si era concluso con un provvedimento, confermato in sede giurisdizionale amministrativa, che aveva accertato l’abuso di posizione dominante e irrogato, ai danni della convenuta, una sanzione di due milioni di euro.

Entrambe le società hanno domandato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno derivante dai maggiori costi sostenuti per il servizio di terminazione rispetto a quello che avrebbero potuto corrispondere in assenza dell’abuso.

I due giudizi, introdotti separatamente, sono stati successivamente riuniti.

É stata disposta consulenza tecnica d’ufficio nel giudizio di primo grado e il Tribunale di Roma ha condannato la società convenuta al risarcimento del danno derivante dalla compressione dei margini di guadagno, ritenuto coincidente con i maggiori costi sostenuti, liquidando il danno stesso nella misura di euro 2.408.401,83 per [OSCURATO:SOCIETA] e in quella di euro 406.639,82 per Teleunit.

Interposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva del 16 maggio 2017, ha confermato la pronuncia impugnata in punto di an debeatur e, ai fini della quantificazione del danno, diversamente dal primo giudice, ha ritenuto che il pregiudizio patrimoniale non potesse essere quantificato avendo riguardo allo scenario controfattuale segnato dall’applicazione, ai concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], di un prezzo di terminazione eguale al costo da questa imputato alle sue divisioni commerciali.

La causa è stata quindi rimessa in istruttoria ed è stato disposto un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza pubblicata il 9 maggio 2019 la Corte d’Appello ha provveduto alla nuova quantificazione del danno e ha pronunciato condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento per gli importi di euro 10.652,74 per [OSCURATO:SOCIETA] e di euro 497,40 per Teleunit. [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit hanno impugnato per cassazione sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, con ricorsi, di contenuto coincidente, articolati in tre motivi.

Si compongono pure di tre motivi le impugnazioni incidentali svolte con controricorso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due ricorrenti principali.

La Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata il 30/7/2024, ha riunito i ricorsi principali e li ha dichiarati inammissibili e ha rigettato i ricorsi incidentali.

Esaminando il primo motivo di ricorso principale la Corte di Cassazione ha in primo luogo osservato che nella sentenza non definitiva viene ricordato come il CTU avesse posto a confronto i due scenari controfattuali da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno.

Nel primo ― quello assunto dal Tribunale nella sentenza di primo grado ― [OSCURATO:PERSONA] applicherebbe alle proprie divisioni commerciali un prezzo (superiore a quello in realtà loro applicato) per i servizi di terminazione uguale a quello applicato ai concorrenti; il secondo vede l’applicazione a [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit di un prezzo per i servizi di terminazione analogo al costo imputato alle predette divisioni commerciali - dunque inferiore a quello che era stato in realtà fatto pagare a [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit-.

La Corte di Appello, continua la Cassazione, ha spiegato che la seconda soluzione non era la più adeguata ad accertare e quantificare i danni subiti dai concorrenti, e ciò “soprattutto perché il calcolo basato sul sovrapprezzo o c.d. overcharge finiva per essere una semplice previsione fondata su presunzioni, in quanto mancava il dato relativo ai costi imputati da [OSCURATO:PERSONA] alle proprie divisioni interne”: il primo scenario rappresenta, quindi, secondo il Giudice distrettuale, un criterio di accertamento del danno maggiormente coerente con i dati a disposizione.

Esperita l’indagine tecnica, è stata pronunciata la sentenza definitiva, con la quale la Corte di appello ha osservato che la parametrazione del danno all’overcharge (al sovrapprezzo corrisposto da [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit sul costo di terminazione) non era possibile, anche perché non si conosceva l'entità del corrispettivo (implicito) praticato da [OSCURATO:PERSONA] alle proprie divisioni commerciali.

La Corte di Cassazione, poi, esaminando in concreto il primo motivo di ricorso, ha rilevato che le ricorrenti censurano l’opzione espressa dalla Corte di appello a favore del primo scenario controfattuale su descritto, e ha dichiarato inammissibile il motivo, rilevando che “la Corte di appello, nella sentenza definitiva, ha osservato che ai fini dell’applicazione dello scenario controfattuale preso in considerazione dal Tribunale occorreva conoscere la differenza tra il prezzo pagato da [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e quello corrisposto dalle divisioni interne dell’odierna controricorrente: dato, quest’ultimo, di cui…non si disponeva, essendo lo stesso riferito a un costo implicito.

Analoga considerazione risulta svolta nella sentenza non definitiva…”.

“Ciò posto”, continua la Corte di Cassazione, “il rilievo in questione non è stato efficacemente contrastato: in particolare, il ricorso per cassazione non reca menzione di acquisizioni processuali, desumibili dal provvedimento dell’Autorità garante o da altri atti e documenti del processo, che consentissero di stabilire l’entità del divario di prezzo applicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e, rispettivamente, alle reti commerciali della stessa impresa fornitrice del servizio di terminazione.

La deduzione delle ricorrenti, secondo cui il dato in questione potrebbe «essere perfettamente inferito dai prezzi di cui alle offerte finali degli operatori mobili» appare del tutto carente di autosufficienza e mira, del resto, a una revisione di un giudizio ─ quello espresso dalla Corte di appello ─ che, in quanto di natura fattuale, sfugge al sindacato di legittimità”. 2) Con ricorso per revocazione, ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., notificato il 28/2/2025 le società [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit hanno impugnato la sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 30/7/2024, sostenendo che la Corte sia incorsa in errore sul fatto, integrante vizio revocatorio. [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Non è stata accolta l’istanza delle ricorrenti di discussione orale in pubblica udienza, ex art. 375 c.p.c., non ritenendosi ricorrere questioni di diritto di particolare rilievo nomofilattico. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il motivo di revocazioneè esposto dalle ricorrenti come segue: La parte della pronuncia di cui si ravvisa l’errore di fatto è contenuta da pag. 7 da “il motivo è inammissibile” a pagina 10 alla parola “decisione stessa”.

Non corrisponde al vero quanto sostenuto a pagina 9 della sentenza nella parte in cui si afferma che “il dato costituito…dall’entità del divario di prezzo applicato da [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti rispetto a quello riconosciuto alle reti commerciali della stessa impresa fornitrice del servizio di terminazione, non costituisce un valore noto”; emerge, infatti, dagli atti di causa che il costo imputato alle proprie divisioni interne della [OSCURATO:PERSONA] era stato puntualmente accertato sia in primo grado che in appello e, dunque, non poteva definirsi non noto, ma, al più, implicito, espressione, quest’ultima, che non attiene alla conoscenza del dato (acquisito al processo), ma al modo attraverso il quale quella conoscenza si è perfezionata (se esplicitamente o attraverso un accertamento per implicito).

Le ricorrenti precisano che, dunque, l’errore di fatto da cui è affetta la sentenza impugnata riguarda il prezzo applicato dall’impresa alle proprie divisioni commerciali, che costitutiva un valore noto e accertato.

Specificano che ciò emerge dagli atti di causa, in particolare dalla consulenza tecnica depositata dal prof. [OSCURATO:PERSONA] (relazione di CTU in primo grado e poi integrazione in appello)- potendosi tale costo ricavare dalla tabella 5 contenuta nella relazione e dalla relativa spiegazione contenuta da pag. 21 a pag. 47 della relazione-, inoltre dalla sentenza del Tribunale di Roma- che aveva affermato che il CTU aveva proceduto all’accertamento della differenza dei costi all’ingrosso, sostenuti dalle società attrici, rispetto ai costi imputati da [OSCURATO:PERSONA] alle proprie divisioni commerciali- e dalla sentenza definitiva della Corte d’Appello, laddove dà atto che l’AGCM avesse accertato come [OSCURATO:PERSONA] “doveva aver praticato alla proprie divisioni interne prezzi molto ridotti rispetto a quello praticato a soggetti terzi, e ciò emergeva dal confronto effettuato tra le offerte fisso- mobile- business praticate alla propria clientela che risultavano inferiori ai costi di raccolta e terminazione praticate ai terzi (ossia dal raffronto di dati noti)”.

Le ricorrenti affermano che l’errore commesso dai giudici della Corte di Cassazione, consiste in ultima analisi nel confondere il concetto di implicito, con quello di ignoto, che attiene all’impossibilità di conoscere un fatto.

Le ricorrenti aggiungono che il capo di sentenza “incriminato” contiene almeno altri due elementi idonei a configurare un vizio revocatorio: a) Erronea affermazione che la sentenza di appello avesse fondato la propria decisione sulla constatazione che non fosse nota la differenza tra il prezzo pagato tra [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e quello corrisposto dalle divisioni interne della [OSCURATO:PERSONA]; b) Erronea (di conseguenza) affermazione che il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] investisse la parte della sentenza con la quale il giudice di secondo grado non avrebbe considerato come il dato in questione avrebbe potuto essere perfettamente inferito dai prezzi di cui alle offerte finali degli operatori mobili.

Le ricorrenti ribadiscono le loro osservazioni nella memoria 13/2/2026.

La parte controricorrente ha replicato che è palese che l’iniziativa promossa dalle ricorrenti miri a denunciare un (asserito e in realtà inesistente) errore di giudizio della sentenza, e non invece un errore di percezione di un fatto, ma anche, e prima ancora, perché mancano a monte lecaratteristiche essenziali dell’errore revocatorio, ossia che il fatto erroneamente percepito sia «realmente esistente» ed altresì che esso «non sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice».

Il ricorso per revocazione è inammissibile. 1.1)In primo luogo si osserva che, in tema di revocazione, premessa la distinzione (per la quale si veda Cass. 30 luglio 2014, n. 17402; Cass.29 aprile 2016, n. 8472) tra giudizio di fatto (tutto ciò che attiene all'accertamento della verità di «fatti bruti», fatti, dunque, accaduti nel mondo fenomenico, ai quali si addice per l’appunto il predicato di «vero» o «falso»), e giudizio di diritto (tutto quanto attiene all'applicazione di norme e, così, all'individuazione della norma applicabile al caso concreto; alla sua interpretazione; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta; all'individuazione delle conseguenze da quella norma previste), deve in generale osservarsi che l'errore revocatorio ricorre in presenza di una falsa percezione della realtà: di un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente percepibile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di uno specifico accadimento, al quale la parte interessata intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata.

L'errore revocatorio deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive e, meno che mai, della ricognizione dell’attività ermeneutica svolta (Cass., Sez.

Un., 10 agosto 2000, n. 561; Cass. 1 marzo 2005, n. 4295; Cass. 18 settembre 2008, n. 23856; Cass., Sez.

Un., 7 marzo 2016, n. 4413).

Detto errore non può perciò mai consistere in un’inesatta valutazione delle risultanze processuali (integrando essa, semmai, un vizio motivazionale), giacché la valutazione implica di per sé una ponderazione tra più possibili letture, e dunque esclude in radice la configurabilità dell'errore in discorso.

Ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c., l’errore revocatorio, il quale ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, si svela nel contrasto —tale da presentarsi in termini di esclusione reciproca — tra la rappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice: si tratta insomma di una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto di una sorta di abbaglio, ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo invece incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti risulti al contrario positivamente accertato (Cass. n. 6669/2015; Cass. n. 321/2015; Cass. n. 17443/2008).

Occorre ancora, alla stregua del dato normativo, che il fatto oggetto dell'errore non sia stato oggetto del dibattito processuale su cui la pronuncia impugnata abbia deciso (Cass. n. 9416/1997; Cass. n. 12194/1993).

Il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deve avere costituito, infatti, un punto controverso sul quale la decisione ebbe a pronunciarsi: sicché non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 15 dicembre 2011, n. 27094).

Nell stesso senso è anche la giurisprudenza più recente: “Nel sistema di tutela dei diritti processuali, la revocazione emerge come strumento eccezionale di correzione di errori giudiziari, circoscritta a ipotesi tassativamente delineate dalla normativa.

Tale rimedio trova applicazione in presenza di un errore materiale o di fatto che sia manifesto dagli atti e dai documenti di causa e che abbia determinato la pronuncia impugnata.

L'errore suscettibile di revocazione si concretizza in una divergenza tra quanto attestato dagli atti processuali e quanto erroneamente percepito e valutato dal giudice, tale da configurare una rappresentazione distorta e oggettivamente verificabile di un fatto decisivo per la decisione.

Questo tipo di errore si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che, pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione.

La revocazione non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice.

In tale contesto, il principio di tassatività e di eccezionalità della revocazione si pone come garanzia della stabilità dei giudicati e della certezza dei rapporti giuridici, evitando che il rimedio si trasformi in uno strumento di riesame generale delle decisioni giudiziarie” (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2024, n. 30052; Cass. civ., sez. lav., 6/09/2025, n. 24677). 1.2) A questo punto, si osserva preliminarmente che il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi che sostiene la decisione impugnata.

La Corte di Cassazione, infatti, non ha affatto detto, come si sostiene in ricorso, che “il dato costituito…dall’entità del divario di prezzo applicato da [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti rispetto a quello riconosciuto alle reti commerciali della stessa impresa fornitrice del servizio di terminazione, non costituisce un valore noto”.

La Corte, dopo aver ricordato quanto aveva formato oggetto di statuizione da parte della Corte d’Appello (“la Corte di appello, nella sentenza definitiva, ha osservato che ai fini dell’applicazione dello scenario controfattuale preso in considerazione dal Tribunale occorreva conoscere la differenza tra il prezzo pagato da [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e quello corrisposto dalle divisioni interne dell’odierna controricorrente: dato, quest’ultimo, di cui…non si disponeva, essendo lo stesso riferito a un costo implicito”), ha detto una cosa totalmente diversa, e cioè che “il ricorso per cassazione non reca menzione di acquisizioni processuali, desumibili dal provvedimento dell’Autorità garante o da altri atti e documenti del processo, che consentissero di stabilire l’entità del divario di prezzo applicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e, rispettivamente, alle reti commerciali della stessa impresa fornitrice del servizio di terminazione”.

La pronuncia di inammissibilità non è stata motivata con l’assenza agli atti di causa di elementi tali da comprovare “l’entità del divario di prezzo”, ma dall’assenza in ricorso del riferimento ad elementi desumibili dagli atti di causa tali da comprovare l’esistenza di un simile divario in una specifica, quantificata ed oggettiva misura.

E la Corte richiama difatti il principio di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. per spiegare al ricorrente che il suo ricorso difetta del requisito ivi previsto a pena di inammissibilità (“ La deduzione delle ricorrenti, secondo cui il dato in questione potrebbe «essere perfettamente inferito dai prezzi di cui alle offerte finali degli operatori mobili» appare del tutto carente di autosufficienza e mira, del resto, a una revisione di un giudizio ─ quello espresso dalla Corte di appello ─ che, in quanto di natura fattuale, sfugge al sindacato di legittimità”).

Il rigetto del mezzo di impugnazione da parte della Corte di cassazione, dunque, non si basa su di una rappresentazione distorta della realtà risultante dagli atti di causa, bensì su di una valutazione del motivo di ricorso, giudicato erroneamente formulato e non autosufficiente: ratio decidendiche le ricorrenti non hanno individuato e censurato, attribuendo al provvedimento impugnato un significato del tutto diverso da quello reale (sull’inammissibilità del ricorso per revocazione che censuri l'applicazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia fatto del principio di autosufficienza v. pure Cass. 12/10/2022, n. 29750).

Né rileva il tentativo, esposto nell’attuale ricorso, di supplire alla “mancata menzione di acquisizioni processuali”, stigmatizzata dalla Corte di Cassazione rispetto al motivo di ricorso, mediante richiami (come sopra esposti) alla relazione di CTU e alle sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello, dalle quali dovrebbe emergere, perlomeno implicitamente, il dato sui costi praticati alle divisioni commerciali della [OSCURATO:PERSONA]: il punto non è questo, come si è appena detto, giacché la sentenza impugnata ha fondato la decisione adottata su altro, e cioè sul rilievo che i dati in questione non emergevano dal ricorso. 1.3) Occorre d’altronde aggiunge re che, ove pure il ricorso per revocazione fosse stato aderente alla ratio decidendi , lo stesso non avrebbe avuto comunque nulla a che vedere con un motivo di revocazione, per l’ovvia ragione che, nell’ipotesi,esso non avrebbe avuto ad oggetto un errore di percezione circa un “fatto bruto”, sia pure un fatto processuale ( come nel caso in cui , ad esempio, la C orte di cassazione abbia radicalmente pretermesso di esaminare un motivo di ricorso), ma un errore di valutazione concernente il governo del materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio, con riguardo all’aspetto della oggettiva misura della “entità del divario di prezzo applicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] … e … alle reti commerciali della stessa impresa fornitrice”.

Ed è la stessa ricorrente a darne atto, laddove osserva, che “l’errore commesso dai giudici della Corte di Cassazione, consiste … nel confondere il concetto di implicito … con quello di ignoto”, giacché ognuno intende che confondere concetti è vizio del giudicare, che in alcun modo può essere confuso con l’errore percettivo che va rimediato con la revocazione per errore di fatto. 1.4) Si osserva, inoltre, a dimostrazione della totale estraneità del ricorso al paradigma della revocazione per errore di fatto, che l’errore revocatorio in tanto può configurarsi, in quanto l'asserita erronea percezione degli atti di causa non abbia formato oggetto di discussione.

Qui, invece, la causa di merito risulta essersi svolta in larga misura proprio sull’aspetto dell’individuabilità del divario in questione, che [OSCURATO:PERSONA] assumeva inesistente, che il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio aveva ipotizzato in misure diverse a seconda dei criteri di calcolo, e che infine la corte d’appello ha stimato in misura tale da giustificare la quantificazione del danno nella misura in precedenza indicata.

E, quindi, si è sempre dibattuto proprio sulla questione dell’esistenza della discriminazione e sulla misura del costo imputato alle divisioni commerciali di [OSCURATO:PERSONA].

Le ricorrenti avevano messo in discussione l’esattezza della decisione d’appello per la sottostima del danno, e la Corte di Cassazione, nella sentenza revocanda, ha replicato che dal ricorso ― e non dagli atti di causa, è ormai superfluo ripetere ― non emergevano elementi tali da consentire “di stabilire l’entità del divario di prezzo applicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e, rispettivamente, alle reti commerciali della stessa”. 1.5) Va esclusa, infine, la sussistenza di un errore revocatorio relativamente alle due ultime censure delle ricorrenti.

Si nota, infatti, che l’accusa alla Corte di Cassazione di aver erroneamente affermato che la sentenza della Corte d’Appello fosse fondata sulla constatazione che non fosse nota la differenza tra il prezzo pagato da [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e quello corrisposto dalle divisioni interne di [OSCURATO:PERSONA] e l’ulteriore accusa di aver erroneamente ritenuto che il ricorso in cassazione avesse investito la parte della sentenza di secondo grado con la quale il giudice non aveva considerato che il dato in questione poteva essere inferito dai prezzi di cui alle offerte finali degli operatori mobili, configurano evidenti censure per errori di giudizio, per errata interpretazione della sentenza di secondo grado e del ricorso avverso di essa, non censure per errori revocatori o per mancata percezione di dati di fatto immediatamente evidenti. 2) Pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Si osserva, inoltre, che il ricorso è così lontano dalla previsione dell’art. 391 bis e del n. 4 dell’art. 395 c.p.c., e costituisce perciò ipotesi palese di abuso del diritto, che il Collegio stima equo pronunciare la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, sollecitata dalla controricorrente, quantificata nella stessa misura delle spese di lite.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono inoltre le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 10.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge; nonché l'ulteriore somma, pari alle spese di lite, a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5861/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, [OSCURATO:SOCIETA], dal prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n. 21416/2024 depositata il 30/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:SOCIETA]. e Teleunit LTD hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamentando che la società convenuta, la quale svolgeva attività di installazione e fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché di offerta dei relativi servizi, operando a tutti i livelli della filiera produttiva della comunicazione elettronica, aveva abusato della sua posizione dominante, ponendo in essere nei loro confronti condotte illecite ed abusive: e ciò mediante l’applicazione di condizioni economiche per il servizio di terminazione delle chiamate, dirette alla propria rete, discriminatorie rispetto a quelle costantemente concesse alle divisioni commerciali di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare l’abuso sarebbe consistito nell’avere [OSCURATO:PERSONA] imputato alle proprie divisioni commerciali un prezzo, per la terminazione su tale direttrice di traffico, diverso e inferire rispetto a quello applicato ai propri concorrenti sul mercato al dettaglio). Hanno precisato che l’abuso era stato oggetto di un procedimento avanti all’AGCM (Autorità garante della concorrenza e il mercato), il quale si era concluso con un provvedimento, confermato in sede giurisdizionale amministrativa, che aveva accertato l’abuso di posizione dominante e irrogato, ai danni della convenuta, una sanzione di due milioni di euro. Entrambe le società hanno domandato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno derivante dai maggiori costi sostenuti per il servizio di terminazione rispetto a quello che avrebbero potuto corrispondere in assenza dell’abuso. I due giudizi, introdotti separatamente, sono stati successivamente riuniti. É stata disposta consulenza tecnica d’ufficio nel giudizio di primo grado e il Tribunale di Roma ha condannato la società convenuta al risarcimento del danno derivante dalla compressione dei margini di guadagno, ritenuto coincidente con i maggiori costi sostenuti, liquidando il danno stesso nella misura di euro 2.408.401,83 per [OSCURATO:SOCIETA] e in quella di euro 406.639,82 per Teleunit. Interposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva del 16 maggio 2017, ha confermato la pronuncia impugnata in punto di an debeatur e, ai fini della quantificazione del danno, diversamente dal primo giudice, ha ritenuto che il pregiudizio patrimoniale non potesse essere quantificato avendo riguardo allo scenario controfattuale segnato dall’applicazione, ai concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], di un prezzo di terminazione eguale al costo da questa imputato alle sue divisioni commerciali. La causa è stata quindi rimessa in istruttoria ed è stato disposto un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio. Con sentenza pubblicata il 9 maggio 2019 la Corte d’Appello ha provveduto alla nuova quantificazione del danno e ha pronunciato condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento per gli importi di euro 10.652,74 per [OSCURATO:SOCIETA] e di euro 497,40 per Teleunit. [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit hanno impugnato per cassazione sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, con ricorsi, di contenuto coincidente, articolati in tre motivi. Si compongono pure di tre motivi le impugnazioni incidentali svolte con controricorso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due ricorrenti principali. La Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata il 30/7/2024, ha riunito i ricorsi principali e li ha dichiarati inammissibili e ha rigettato i ricorsi incidentali. Esaminando il primo motivo di ricorso principale la Corte di Cassazione ha in primo luogo osservato che nella sentenza non definitiva viene ricordato come il CTU avesse posto a confronto i due scenari controfattuali da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno. Nel primo ― quello assunto dal Tribunale nella sentenza di primo grado ― [OSCURATO:PERSONA] applicherebbe alle proprie divisioni commerciali un prezzo (superiore a quello in realtà loro applicato) per i servizi di terminazione uguale a quello applicato ai concorrenti; il secondo vede l’applicazione a [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit di un prezzo per i servizi di terminazione analogo al costo imputato alle predette divisioni commerciali - dunque inferiore a quello che era stato in realtà fatto pagare a [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit-. La Corte di Appello, continua la Cassazione, ha spiegato che la seconda soluzione non era la più adeguata ad accertare e quantificare i danni subiti dai concorrenti, e ciò “soprattutto perché il calcolo basato sul sovrapprezzo o c.d. overcharge finiva per essere una semplice previsione fondata su presunzioni, in quanto mancava il dato relativo ai costi imputati da [OSCURATO:PERSONA] alle proprie divisioni interne”: il primo scenario rappresenta, quindi, secondo il Giudice distrettuale, un criterio di accertamento del danno maggiormente coerente con i dati a disposizione. Esperita l’indagine tecnica, è stata pronunciata la sentenza definitiva, con la quale la Corte di appello ha osservato che la parametrazione del danno all’overcharge (al sovrapprezzo corrisposto da [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit sul costo di terminazione) non era possibile, anche perché non si conosceva l'entità del corrispettivo (implicito) praticato da [OSCURATO:PERSONA] alle proprie divisioni commerciali. La Corte di Cassazione, poi, esaminando in concreto il primo motivo di ricorso, ha rilevato che le ricorrenti censurano l’opzione espressa dalla Corte di appello a favore del primo scenario controfattuale su descritto, e ha dichiarato inammissibile il motivo, rilevando che “la Corte di appello, nella sentenza definitiva, ha osservato che ai fini dell’applicazione dello scenario controfattuale preso in considerazione dal Tribunale occorreva conoscere la differenza tra il prezzo pagato da [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e quello corrisposto dalle divisioni interne dell’odierna controricorrente: dato, quest’ultimo, di cui…non si disponeva, essendo lo stesso riferito a un costo implicito. Analoga considerazione risulta svolta nella sentenza non definitiva…”. “Ciò posto”, continua la Corte di Cassazione, “il rilievo in questione non è stato efficacemente contrastato: in particolare, il ricorso per cassazione non reca menzione di acquisizioni processuali, desumibili dal provvedimento dell’Autorità garante o da altri atti e documenti del processo, che consentissero di stabilire l’entità del divario di prezzo applicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e, rispettivamente, alle reti commerciali della stessa impresa fornitrice del servizio di terminazione. La deduzione delle ricorrenti, secondo cui il dato in questione potrebbe «essere perfettamente inferito dai prezzi di cui alle offerte finali degli operatori mobili» appare del tutto carente di autosufficienza e mira, del resto, a una revisione di un giudizio ─ quello espresso dalla Corte di appello ─ che, in quanto di natura fattuale, sfugge al sindacato di legittimità”. 2) Con ricorso per revocazione, ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., notificato il 28/2/2025 le società [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit hanno impugnato la sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 30/7/2024, sostenendo che la Corte sia incorsa in errore sul fatto, integrante vizio revocatorio. [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Non è stata accolta l’istanza delle ricorrenti di discussione orale in pubblica udienza, ex art. 375 c.p.c., non ritenendosi ricorrere questioni di diritto di particolare rilievo nomofilattico. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il motivo di revocazioneè esposto dalle ricorrenti come segue: La parte della pronuncia di cui si ravvisa l’errore di fatto è contenuta da pag. 7 da “il motivo è inammissibile” a pagina 10 alla parola “decisione stessa”. Non corrisponde al vero quanto sostenuto a pagina 9 della sentenza nella parte in cui si afferma che “il dato costituito…dall’entità del divario di prezzo applicato da [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti rispetto a quello riconosciuto alle reti commerciali della stessa impresa fornitrice del servizio di terminazione, non costituisce un valore noto”; emerge, infatti, dagli atti di causa che il costo imputato alle proprie divisioni interne della [OSCURATO:PERSONA] era stato puntualmente accertato sia in primo grado che in appello e, dunque, non poteva definirsi non noto, ma, al più, implicito, espressione, quest’ultima, che non attiene alla conoscenza del dato (acquisito al processo), ma al modo attraverso il quale quella conoscenza si è perfezionata (se esplicitamente o attraverso un accertamento per implicito). Le ricorrenti precisano che, dunque, l’errore di fatto da cui è affetta la sentenza impugnata riguarda il prezzo applicato dall’impresa alle proprie divisioni commerciali, che costitutiva un valore noto e accertato. Specificano che ciò emerge dagli atti di causa, in particolare dalla consulenza tecnica depositata dal prof. [OSCURATO:PERSONA] (relazione di CTU in primo grado e poi integrazione in appello)- potendosi tale costo ricavare dalla tabella 5 contenuta nella relazione e dalla relativa spiegazione contenuta da pag. 21 a pag. 47 della relazione-, inoltre dalla sentenza del Tribunale di Roma- che aveva affermato che il CTU aveva proceduto all’accertamento della differenza dei costi all’ingrosso, sostenuti dalle società attrici, rispetto ai costi imputati da [OSCURATO:PERSONA] alle proprie divisioni commerciali- e dalla sentenza definitiva della Corte d’Appello, laddove dà atto che l’AGCM avesse accertato come [OSCURATO:PERSONA] “doveva aver praticato alla proprie divisioni interne prezzi molto ridotti rispetto a quello praticato a soggetti terzi, e ciò emergeva dal confronto effettuato tra le offerte fisso- mobile- business praticate alla propria clientela che risultavano inferiori ai costi di raccolta e terminazione praticate ai terzi (ossia dal raffronto di dati noti)”. Le ricorrenti affermano che l’errore commesso dai giudici della Corte di Cassazione, consiste in ultima analisi nel confondere il concetto di implicito, con quello di ignoto, che attiene all’impossibilità di conoscere un fatto. Le ricorrenti aggiungono che il capo di sentenza “incriminato” contiene almeno altri due elementi idonei a configurare un vizio revocatorio: a) Erronea affermazione che la sentenza di appello avesse fondato la propria decisione sulla constatazione che non fosse nota la differenza tra il prezzo pagato tra [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e quello corrisposto dalle divisioni interne della [OSCURATO:PERSONA]; b) Erronea (di conseguenza) affermazione che il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] investisse la parte della sentenza con la quale il giudice di secondo grado non avrebbe considerato come il dato in questione avrebbe potuto essere perfettamente inferito dai prezzi di cui alle offerte finali degli operatori mobili. Le ricorrenti ribadiscono le loro osservazioni nella memoria 13/2/2026. La parte controricorrente ha replicato che è palese che l’iniziativa promossa dalle ricorrenti miri a denunciare un (asserito e in realtà inesistente) errore di giudizio della sentenza, e non invece un errore di percezione di un fatto, ma anche, e prima ancora, perché mancano a monte lecaratteristiche essenziali dell’errore revocatorio, ossia che il fatto erroneamente percepito sia «realmente esistente» ed altresì che esso «non sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice». Il ricorso per revocazione è inammissibile. 1.1)In primo luogo si osserva che, in tema di revocazione, premessa la distinzione (per la quale si veda Cass. 30 luglio 2014, n. 17402; Cass.29 aprile 2016, n. 8472) tra giudizio di fatto (tutto ciò che attiene all'accertamento della verità di «fatti bruti», fatti, dunque, accaduti nel mondo fenomenico, ai quali si addice per l’appunto il predicato di «vero» o «falso»), e giudizio di diritto (tutto quanto attiene all'applicazione di norme e, così, all'individuazione della norma applicabile al caso concreto; alla sua interpretazione; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta; all'individuazione delle conseguenze da quella norma previste), deve in generale osservarsi che l'errore revocatorio ricorre in presenza di una falsa percezione della realtà: di un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente percepibile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di uno specifico accadimento, al quale la parte interessata intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata. L'errore revocatorio deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive e, meno che mai, della ricognizione dell’attività ermeneutica svolta (Cass., Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 561; Cass. 1 marzo 2005, n. 4295; Cass. 18 settembre 2008, n. 23856; Cass., Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413). Detto errore non può perciò mai consistere in un’inesatta valutazione delle risultanze processuali (integrando essa, semmai, un vizio motivazionale), giacché la valutazione implica di per sé una ponderazione tra più possibili letture, e dunque esclude in radice la configurabilità dell'errore in discorso. Ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c., l’errore revocatorio, il quale ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, si svela nel contrasto —tale da presentarsi in termini di esclusione reciproca — tra la rappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice: si tratta insomma di una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto di una sorta di abbaglio, ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo invece incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti risulti al contrario positivamente accertato (Cass. n. 6669/2015; Cass. n. 321/2015; Cass. n. 17443/2008). Occorre ancora, alla stregua del dato normativo, che il fatto oggetto dell'errore non sia stato oggetto del dibattito processuale su cui la pronuncia impugnata abbia deciso (Cass. n. 9416/1997; Cass. n. 12194/1993). Il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deve avere costituito, infatti, un punto controverso sul quale la decisione ebbe a pronunciarsi: sicché non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 15 dicembre 2011, n. 27094). Nell stesso senso è anche la giurisprudenza più recente: “Nel sistema di tutela dei diritti processuali, la revocazione emerge come strumento eccezionale di correzione di errori giudiziari, circoscritta a ipotesi tassativamente delineate dalla normativa. Tale rimedio trova applicazione in presenza di un errore materiale o di fatto che sia manifesto dagli atti e dai documenti di causa e che abbia determinato la pronuncia impugnata. L'errore suscettibile di revocazione si concretizza in una divergenza tra quanto attestato dagli atti processuali e quanto erroneamente percepito e valutato dal giudice, tale da configurare una rappresentazione distorta e oggettivamente verificabile di un fatto decisivo per la decisione. Questo tipo di errore si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che, pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice. In tale contesto, il principio di tassatività e di eccezionalità della revocazione si pone come garanzia della stabilità dei giudicati e della certezza dei rapporti giuridici, evitando che il rimedio si trasformi in uno strumento di riesame generale delle decisioni giudiziarie” (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2024, n. 30052; Cass. civ., sez. lav., 6/09/2025, n. 24677). 1.2) A questo punto, si osserva preliminarmente che il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi che sostiene la decisione impugnata. La Corte di Cassazione, infatti, non ha affatto detto, come si sostiene in ricorso, che “il dato costituito…dall’entità del divario di prezzo applicato da [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti rispetto a quello riconosciuto alle reti commerciali della stessa impresa fornitrice del servizio di terminazione, non costituisce un valore noto”. La Corte, dopo aver ricordato quanto aveva formato oggetto di statuizione da parte della Corte d’Appello (“la Corte di appello, nella sentenza definitiva, ha osservato che ai fini dell’applicazione dello scenario controfattuale preso in considerazione dal Tribunale occorreva conoscere la differenza tra il prezzo pagato da [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e quello corrisposto dalle divisioni interne dell’odierna controricorrente: dato, quest’ultimo, di cui…non si disponeva, essendo lo stesso riferito a un costo implicito”), ha detto una cosa totalmente diversa, e cioè che “il ricorso per cassazione non reca menzione di acquisizioni processuali, desumibili dal provvedimento dell’Autorità garante o da altri atti e documenti del processo, che consentissero di stabilire l’entità del divario di prezzo applicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e, rispettivamente, alle reti commerciali della stessa impresa fornitrice del servizio di terminazione”. La pronuncia di inammissibilità non è stata motivata con l’assenza agli atti di causa di elementi tali da comprovare “l’entità del divario di prezzo”, ma dall’assenza in ricorso del riferimento ad elementi desumibili dagli atti di causa tali da comprovare l’esistenza di un simile divario in una specifica, quantificata ed oggettiva misura. E la Corte richiama difatti il principio di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. per spiegare al ricorrente che il suo ricorso difetta del requisito ivi previsto a pena di inammissibilità (“ La deduzione delle ricorrenti, secondo cui il dato in questione potrebbe «essere perfettamente inferito dai prezzi di cui alle offerte finali degli operatori mobili» appare del tutto carente di autosufficienza e mira, del resto, a una revisione di un giudizio ─ quello espresso dalla Corte di appello ─ che, in quanto di natura fattuale, sfugge al sindacato di legittimità”). Il rigetto del mezzo di impugnazione da parte della Corte di cassazione, dunque, non si basa su di una rappresentazione distorta della realtà risultante dagli atti di causa, bensì su di una valutazione del motivo di ricorso, giudicato erroneamente formulato e non autosufficiente: ratio decidendiche le ricorrenti non hanno individuato e censurato, attribuendo al provvedimento impugnato un significato del tutto diverso da quello reale (sull’inammissibilità del ricorso per revocazione che censuri l'applicazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia fatto del principio di autosufficienza v. pure Cass. 12/10/2022, n. 29750). Né rileva il tentativo, esposto nell’attuale ricorso, di supplire alla “mancata menzione di acquisizioni processuali”, stigmatizzata dalla Corte di Cassazione rispetto al motivo di ricorso, mediante richiami (come sopra esposti) alla relazione di CTU e alle sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello, dalle quali dovrebbe emergere, perlomeno implicitamente, il dato sui costi praticati alle divisioni commerciali della [OSCURATO:PERSONA]: il punto non è questo, come si è appena detto, giacché la sentenza impugnata ha fondato la decisione adottata su altro, e cioè sul rilievo che i dati in questione non emergevano dal ricorso. 1.3) Occorre d’altronde aggiunge re che, ove pure il ricorso per revocazione fosse stato aderente alla ratio decidendi , lo stesso non avrebbe avuto comunque nulla a che vedere con un motivo di revocazione, per l’ovvia ragione che, nell’ipotesi,esso non avrebbe avuto ad oggetto un errore di percezione circa un “fatto bruto”, sia pure un fatto processuale ( come nel caso in cui , ad esempio, la C orte di cassazione abbia radicalmente pretermesso di esaminare un motivo di ricorso), ma un errore di valutazione concernente il governo del materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio, con riguardo all’aspetto della oggettiva misura della “entità del divario di prezzo applicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] … e … alle reti commerciali della stessa impresa fornitrice”. Ed è la stessa ricorrente a darne atto, laddove osserva, che “l’errore commesso dai giudici della Corte di Cassazione, consiste … nel confondere il concetto di implicito … con quello di ignoto”, giacché ognuno intende che confondere concetti è vizio del giudicare, che in alcun modo può essere confuso con l’errore percettivo che va rimediato con la revocazione per errore di fatto. 1.4) Si osserva, inoltre, a dimostrazione della totale estraneità del ricorso al paradigma della revocazione per errore di fatto, che l’errore revocatorio in tanto può configurarsi, in quanto l'asserita erronea percezione degli atti di causa non abbia formato oggetto di discussione. Qui, invece, la causa di merito risulta essersi svolta in larga misura proprio sull’aspetto dell’individuabilità del divario in questione, che [OSCURATO:PERSONA] assumeva inesistente, che il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio aveva ipotizzato in misure diverse a seconda dei criteri di calcolo, e che infine la corte d’appello ha stimato in misura tale da giustificare la quantificazione del danno nella misura in precedenza indicata. E, quindi, si è sempre dibattuto proprio sulla questione dell’esistenza della discriminazione e sulla misura del costo imputato alle divisioni commerciali di [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti avevano messo in discussione l’esattezza della decisione d’appello per la sottostima del danno, e la Corte di Cassazione, nella sentenza revocanda, ha replicato che dal ricorso ― e non dagli atti di causa, è ormai superfluo ripetere ― non emergevano elementi tali da consentire “di stabilire l’entità del divario di prezzo applicato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e, rispettivamente, alle reti commerciali della stessa”. 1.5) Va esclusa, infine, la sussistenza di un errore revocatorio relativamente alle due ultime censure delle ricorrenti. Si nota, infatti, che l’accusa alla Corte di Cassazione di aver erroneamente affermato che la sentenza della Corte d’Appello fosse fondata sulla constatazione che non fosse nota la differenza tra il prezzo pagato da [OSCURATO:SOCIETA] e Teleunit e quello corrisposto dalle divisioni interne di [OSCURATO:PERSONA] e l’ulteriore accusa di aver erroneamente ritenuto che il ricorso in cassazione avesse investito la parte della sentenza di secondo grado con la quale il giudice non aveva considerato che il dato in questione poteva essere inferito dai prezzi di cui alle offerte finali degli operatori mobili, configurano evidenti censure per errori di giudizio, per errata interpretazione della sentenza di secondo grado e del ricorso avverso di essa, non censure per errori revocatori o per mancata percezione di dati di fatto immediatamente evidenti. 2) Pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Si osserva, inoltre, che il ricorso è così lontano dalla previsione dell’art. 391 bis e del n. 4 dell’art. 395 c.p.c., e costituisce perciò ipotesi palese di abuso del diritto, che il Collegio stima equo pronunciare la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, sollecitata dalla controricorrente, quantificata nella stessa misura delle spese di lite. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono inoltre le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 10.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge; nonché l'ulteriore somma, pari alle spese di lite, a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 2
Sentenza Cassazione n. 04792/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris