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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 21507/2024

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA su istanza iscritt a al n. 4080/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la correzione di errore materiale dell ’ ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1714/2024 depositata il 28/11/2023 resa nel giudizio r.g. n. 20 1 94 /2020 su ricorso proposto d a : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l’istanza sopra indicata, illustrata anche da memoria, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che con l’ordinanza indicata in Ric. 2024n.4080sez.

S2 - a d. 04/0 6 / 202 4 epigrafe recante n. 28111/2023 (num. racc. gen. 1714/2024), pubblicata il 16.1.2024 la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 4.200,00,di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al suddetto procedimento , era stato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA]. 02537/2020 del 22 luglio 2020 depositata unitamente al controricorso.

Sulla base di tali fatti l’istante chiede la correzione dell’errore presente nell’ordinanza poiché la condanna a carico delricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate a favore di [OSCURATO:PERSONA], andava pronunciata a favore dello Stato.

In particolare, il dispositivo nella parte in cui si legge "condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge ...

" dovrebbe essere corretto con le parole condanna il ricorrente a rifondere a favore dello Stato le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge”. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza offre l'occasione per l'esercizio del potere officioso di correzione degli errori materiali.

Come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), infatti, l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte Ric. 2024n.4080sez.

S2 - a d. 04/0 6 / 202 4 soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevedeeguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell'art. 391 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 07/07/2010, n. 16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio.

Di conseguenza l’istanzava accolta, e la parte motiva ( pag. 6 penultimo rigo) nonchèil dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 1714 del 2024 pubblicata il 16 gennaio 2024 nel procedimento recante r.g. n. 20194 del 2020 vanno corretti mediante l a sostituzione, rispettivamente, delle parole “in favore del controricorrente” e “al controricorrente” con le parole «in favore dello Stato» e “allo Stato”.

Per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002).

P. Q. M. La Corte dispone che la motivazione (pag. 6 penultimo rigo) e il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 1714 del 2024 pubblicata il 16 gennaio 2024 nel procedimento recante r. g. n. 20194 del 2020 sia corretto mediante l a sostituzione , rispettivamente, delle parole “in favore del controricorrente” e “al controricorrente” con le parole «in favore dello Stato» e “allo Stato”.

Ric. 2024n.4080sez.

S2 - a d. 04/0 6 / 202 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA su istanza iscritt a al n. 4080/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la correzione di errore materiale dell ’ ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1714/2024 depositata il 28/11/2023 resa nel giudizio r.g. n. 20 1 94 /2020 su ricorso proposto d a : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l’istanza sopra indicata, illustrata anche da memoria, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che con l’ordinanza indicata in Ric. 2024n.4080sez. S2 - a d. 04/0 6 / 202 4 epigrafe recante n. 28111/2023 (num. racc. gen. 1714/2024), pubblicata il 16.1.2024 la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 4.200,00,di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al suddetto procedimento , era stato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA]. 02537/2020 del 22 luglio 2020 depositata unitamente al controricorso. Sulla base di tali fatti l’istante chiede la correzione dell’errore presente nell’ordinanza poiché la condanna a carico delricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate a favore di [OSCURATO:PERSONA], andava pronunciata a favore dello Stato. In particolare, il dispositivo nella parte in cui si legge "condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge ... " dovrebbe essere corretto con le parole condanna il ricorrente a rifondere a favore dello Stato le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge”. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza offre l'occasione per l'esercizio del potere officioso di correzione degli errori materiali. Come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), infatti, l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte Ric. 2024n.4080sez. S2 - a d. 04/0 6 / 202 4 soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevedeeguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell'art. 391 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 07/07/2010, n. 16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio. Di conseguenza l’istanzava accolta, e la parte motiva ( pag. 6 penultimo rigo) nonchèil dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 1714 del 2024 pubblicata il 16 gennaio 2024 nel procedimento recante r.g. n. 20194 del 2020 vanno corretti mediante l a sostituzione, rispettivamente, delle parole “in favore del controricorrente” e “al controricorrente” con le parole «in favore dello Stato» e “allo Stato”. Per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002). P. Q. M. La Corte dispone che la motivazione (pag. 6 penultimo rigo) e il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 1714 del 2024 pubblicata il 16 gennaio 2024 nel procedimento recante r. g. n. 20194 del 2020 sia corretto mediante l a sostituzione , rispettivamente, delle parole “in favore del controricorrente” e “al controricorrente” con le parole «in favore dello Stato» e “allo Stato”. Ric. 2024n.4080sez. S2 - a d. 04/0 6 / 202 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella
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