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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05208/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE DI APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata violenza privata.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli arti. 521 e 522 cod. proc. pen.

La ricorrente sostiene che: la pubblica accusa, con l'originaria imputazione, avrebbe contestato il reato di violenza privata consumata, per aver costretto la persona offesa, mediante ingiurie e minacce, a tollerare vessazioni e comportamenti molesti; il giudice di primo grado, tuttavia, avrebbe condannato l'imputata per il reato di violenza privata tentata, consistita nel minacciare e ingiuriare la costituita parte civile, per costringerla ad abbandonare la propria abitazione e trasferirsi in un altro immobile.

Palese, pertanto, a parere della ricorrente, sarebbe la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, l'imputata sarebbe stata condannata per un fatto diverso da quello originariamente contestatole. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile.

Esso, infatti, è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata.

La Corte di appello ha rilevato che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrata una violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, atteso che la fattispecie concreta ritenuta sussistente dal giudice di primo grado, nei suoi elementi essenziali, non era significativamente diversa da quella contestata.

Al riguardo, ha evidenziato che: il fatto storico era il medesimo; l'intento dell'imputata di costringere la vittima a lasciare la propria abitazione era stato evidenziato da quest'ultima fin dalla proposizione della querela; rispetto a tale circostanza, l'imputato si era concretamente difeso.

Si tratta di una motivazione conforme al costante orientamento di questa Corte, che ha affermato che, «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione>> (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE DI APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata violenza privata. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli arti. 521 e 522 cod. proc. pen. La ricorrente sostiene che: la pubblica accusa, con l'originaria imputazione, avrebbe contestato il reato di violenza privata consumata, per aver costretto la persona offesa, mediante ingiurie e minacce, a tollerare vessazioni e comportamenti molesti; il giudice di primo grado, tuttavia, avrebbe condannato l'imputata per il reato di violenza privata tentata, consistita nel minacciare e ingiuriare la costituita parte civile, per costringerla ad abbandonare la propria abitazione e trasferirsi in un altro immobile. Palese, pertanto, a parere della ricorrente, sarebbe la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, l'imputata sarebbe stata condannata per un fatto diverso da quello originariamente contestatole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Esso, infatti, è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata. La Corte di appello ha rilevato che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrata una violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, atteso che la fattispecie concreta ritenuta sussistente dal giudice di primo grado, nei suoi elementi essenziali, non era significativamente diversa da quella contestata. Al riguardo, ha evidenziato che: il fatto storico era il medesimo; l'intento dell'imputata di costringere la vittima a lasciare la propria abitazione era stato evidenziato da quest'ultima fin dalla proposizione della querela; rispetto a tale circostanza, l'imputato si era concretamente difeso. Si tratta di una motivazione conforme al costante orientamento di questa Corte, che ha affermato che, «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione>> (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle
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