CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2025
Cassazione n. 29570/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 R.G.N. 32107/2024 SS Sent. n. sez. 1409/2025 CC-15/7/2025 R.G.N. 18431/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acerra l’ 8/8/2000 avversol'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 5/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il T ribunale del riesame di Napoli ha respinto la richiesta ex art. 309 cod.proc. pen., avente ad oggetto l'ordinanza resa dal G iudice per le indagini preliminaridel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 a prile 2025 , con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto indiziato del reato di rapina pluriaggravata dal numero delle persone riunite, dal fatto commesso nei luoghi di cui all'art.624-bis cod. pen. e dall'aver agito con crudeltà verso la vittima,approfittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Si contesta all'indagato di avere,in concorso c on altri due soggetti , aggredito con brutale violenza erapinato una prostituta cubana all'interno della sua abitazione, in cui i predetti erano entrati , previo suo consenso , per consumare una prestazione sessuale. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia,deducendo quanto segue . 2.1. V iolazione d egli art t. 270 e 273 cod. proc. pen. p oiché i gravi indizi di colpevolezza utilizzati dal Tribunale del riesame sono stati desunti da intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento penale,in manifesta violazione dell'art. 270 cod.proc. pen. ; ciò comporta l ’ inutilizzabilità patologica delle registrazion i, ch e avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal giudice della cautela, sebbene l'indagato abbia rinunziato a tale profilo di ricorso, limitando la richiesta di riesame al le esigenze cautelari, come affermato a pagina due della impugnata ordinanza. Agiudizio del ricorrente tale rinunzia da parte della difesa al riesame della gravità indiziaria non esimeva il giudice dal rilevare l'eventuale inutilizzabilitàpatologica delle intercettazioni, con il conseguente venir meno della prescritta gravità indiziaria. A sostegno del proprio assunto il ricorrente evidenzia che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha disposto lo stralcio della posizione dell’odiernoindagato e dei correi dal procedimento penale nel quale erano state disposte ed eseguite le intercettazioni, affermando espressamente che non si ravvisa la sussistenza di profili di connessione che consentono la trattazione unitaria della vicenda. L'esclusione di una connessione qualificata comportala necessità da parte del giudice di una puntuale e specifica motivazione alriguardo. 2.2.Violazione dell'art. 275 cod . proc. pen. , poiché sotto il profilo c autelare il Tribunale ha valorizzato la spregiudicatezza dell'indagato,palesata dalla crudeltà e dal cinismo con cui si vantava dell’aggressione e della violenza esercitata, con gli altri coindagatiall'interno del veicolo utilizzato per recarsi sul luogo di consumazione dei fatti e subito dopo la rapina. Osserva il ricorrente che gli indagati adottavano un tono caratterizzato da spavalderia giovanile che travisa ed enfatizza i fatti commessi, tanto che la persona offesa non mostrava segni o ferite a parte un occhio tumefatto erifiutava di recarsi in Pronto soccorso. Il Tribunale non ha,peraltro,considerato che l'imputato ha ritenuto di ammettere immediatamente i fatti a lui contestati,nonostante avesse la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere,e ha propostoimmediatamente di contattare la persona offesa per concordare il risarcimento del danno patrimoniale. Ne consegue che le considerazioni in ordine alla inaudita violenza dimostrata dal ricorrente che paleserebbero la sua incapacità di autocontrollo sono intrinsecamente contraddittorie, ferma restando la gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché deduce motivi non consentiti e manifestamente infondati. 1.1. Il primo motivo di ricorso con cui si deduce che il collegio del riesame avrebbe dovuto rilevare ex officiol’inutilizzabilità ex art . 270 cod. proc. pen. degli esiti delle intercettazioni disposte in altro procedimento,non è consentito ed è comunque generico (la censura, proposta nel merito, era stata in quella sede rinunciata dalla parte). Giova ricordare che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione),onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Conf. Cass. n. 3058/1992, Rv. 191962-01). (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 279505-03). Ma,anche a voler aderire all’orientamento secondo cui "in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, in sede di legittimità, è comunque onere del ricorrente allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione" (così, Sez. 1, n. 31046 del 21/09/2016, dep. 2017, Pio, Rv. 270903-01;v. anche, S ez. 6, n. 29172 del 28/04/2023, Scirpoli, non mass.). Nel caso in esame,l’eccezione è generica anche sotto altro profilo, poiché il ricorrente si limita a denunziare la pretesa violazione dell’art. 270 cod.proc. pen. che stabilisce i limiti di utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni, e non spiegain modo specifico le ragioni per cui ricorrerebbe il vizio denunziato nel caso in esame. Va,di contro, osservato che, anche in assenza di un rapporto di connessione qualificata tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli per cui erano state disposte le intercettazioni, i risultatidelle intercettazioni, per esplicito disposto del citato art. 270 cod. proc. pen., possono essere utilizzati perché nel caso di specie risultano indispensabili per l’accertamento di un delitto per il quale è obbligatorio l’arresto in flagranza. 1.2.Il secondo motivo non è consentito poiché, pur deducendo formalmente vizi della motivazione, nella sostanza invoca una diversavalutazione delle esigenze cautelari che il collegio ha adeguatamente verificato ed esposto, con motivazione articolata e congrua, evidenziando non soltanto le modalità particolarmente feroci e brutali della violenza esercitata, che palesano una spiccata inclinazione a delinquere , ma anche l’intenzione manifestata dai tre correi di perpetrare nel prosieguo della serata un'altra rapina ai danni di un'automobilista in transito,salvo poi desistere una volta accortisi che si trattava di un uomo e che avrebbe potuto reagire alla loro violenza. In tema di esigenze cautelari, la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi tenendo presenti i criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art.133 cod. pen., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto - reato, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto con una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti e non su criteri generici e/o automatici (Sez. 3, n. 1384 del 29/03/2000, Penna, Rv. 216304-01). Nel provvedimento impugnato sono stati individuati i comportamenti concretamente sintomatici della pericolosità dell'indagato nelle modalità del fatto ascritto, che è stato preventivamente organizzato attraverso un'azione criminosa programmata e caratterizzata da peculiare ferocia del tutto gratuita, sintomo del la rilevante pericolosità sociale dell’indagato, che necessita di un idoneo presidio cautelare. La Corte ha altresì formulato idonea motivazione in ordine alla inidoneità di altre misure basate sulle capacità di autocontrollo del soggetto sottoposto, che non potrebbero contenere la spiccata inclinazione alla violenzadel ricorrente. Trattasi di motivazione immune dai vizi dedotti e conforme ai principi ribaditi in tema dalla giurisprudenzadi legittimità, con cui il Collegio ha ritenuto di non dare valore preminente,nell’ambito di questo giudizio, ad altri elementi, quali la lettera di scuse e l’offerta risarcitoria dell’indagato. 2.Per le ragioni sin qui esposte si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,che si ritiene congruo liquidarein euro 3000, in ragione del grado di colpa nella presentazione del ricorso. Per la natura dei comportamenti e il contesto in cui si sono consumati i fatti oggetto del presente giudizio si ritiene di disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara l’inammissibilità delricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp.att. cod. proc.pen. Roma 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore IlPresidente [OSCURATO:PERSONA] Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione dell