CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21726/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inRoma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 269, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentatae difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimata – Avverso lasentenza n. 2525 /2021 del la [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 6 aprile2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 aprile 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose, ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., opposizione avverso l’atto di precetto per il pagamento di somme intimatole dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in forza OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21726/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di una cambiale dell’importo di euro 10.000 emessa dalla Village soc. coop. a r.l.: asser ì la falsità della sottoscrizione, apparentemente riferibile all’intimata, apposta sul titolo. Nel costituirsi in lite, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre al rigetto dell’avversa domanda, chiese, previo accertamento dell’autografia della firma apposta su cinquantotto cambiali dell’importo cadauna di euro 10.000 a scadenze mensili progressive rilasciate in suo favore, dichiararsi [OSCURATO:PERSONA] obbligata, in solido con laVillage soc. coop. a r.l., al pagamento delle somme portate dalle cambiali. 2. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma: rigettò l’opposizione all’esecuzione; accertò l’autografia della firma apposta da [OSCURATO:PERSONA] sulle cinquantotto cambiali rilasciate in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e dichiarò la stessa Panariello coobbligata al pagamento di tali effetti cambiari. 3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] la quale avverso la stessa ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi; non svolgedifese in grado di legittimità , benchéritualmente intimata, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza ex art . 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 99, 112, 163 e 216 cod. proc. civ.. La ricorrente assume l’inammissibilità della avversa domanda di accertamento della autografia della firma apposta sulle cinquantotto cambiali -che qualifica sub specie iuris come istanza di verificazione in via principale -per mancata produzione dei documenti cambiari recanti la contestata sottoscrizione. 1.1. Il motivo è infondato. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado , l ’oppost a chiese di dichiarare l’opponente [OSCURATO:PERSONA] (co)obbligata al pagamento di r.g. n. 21726/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] somme portate da cinquantotto cambiali di euro 10.000 cadauna «previo accertamento dell’autografia della firma» su di esse apposta. Rispetto alla domanda di accertamento della posizione debitoria così formulata, la richiesta di verificadella sottoscrizione delle cambiali assume una funzione strumentale, in guisa di mezzo istruttorio volto ad asseverare la soggettività passivadella situazione obbligatoria. Pur sussunta nell’àmbito della verificazione di scrittura regolata dagli artt. 216e seguenti cod. proc. civ., detta istanza non richiede, in ossequio alla deformalizzazione che connota l’istituto, una specifica modalità di introduzione nella lite, non origina peculiari scansioni procedimentali e nemmeno impone lo svolgimento di attività istruttorie predeterminate, potendo la riferibilità della scrittura essere accertata con ogni strumento asseverativo (in tal senso va inteso il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l’istanza di verificazione della scrittura privata non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove; da ultimo : Cass.02/11/2022, n. 32169; Cass.04/07/2017, n. 16383). Coerentemente con la descritta struttura, gli artt. 216 e 217 del codice di rito non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della istanza di verificazione (proposta in via incidentale o principale), la produzione dell’originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l’esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documentocon i mezzi ordinari di prova. È dunque in iure non corretta la prospettazione della ricorrente, la quale ascrive all’omissione allegativa dell’originale una (insussistente) efficacia preclusiva del vaglio di merito in ordine alla paternità della scrittura, e ciò tanto più nella concreta vicenda processuale in esame, in cui gli originali delle cambiali non erano in disponibilità dell’opposta poiché sottoposti a sequestro in un procedimento penale (circostanza di cui dà conto la sentenza impugnata: pag. 5, primo capoverso). r.g. n. 21726/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il secondo motivo prospetta una nullità d ella sentenza ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 342 cod. proc. civ.. Si rileva l’omessa pronuncia sui motivi di appello concernenti l’ammissibilità e la fondatezza della domanda riconvenzionale: ad avviso del ricorrente, «la “prova” utilizzata per rigettare l’opposizione a precetto» (cioè a dire la perizia calligrafica svolta nel procedimento penale) «non era certo idonea a giustificare l’estensione dell’oggetto del giudizioall’obbligazione cui si riferivano le cambiali non prodotte». 2.1. La doglianza è infondata. Prestando completa adesione alla decisione di prime cure (di cui ha financo trascritto interamente la parte motiva) suffragata da ulteriori valutazioni, l’impugnata sentenza ha espresso un inequivoco convincimento sulla ascrivibilità delle cambiali alla parte opponente, argomentato in base alla pregnanza e concludenza delle emergenze dell’elaborato redatto dal perito nominato dal P.M. nel corso delle indagini penali aventi ad oggetto la falsità delle sottoscrizioni. Del pari, ha adeguatamente replicato alle censure sollevate dall’appellante in ordine alla mancata produzione degli originali dei titoli dicredito, reputando detta circostanza non dirimente e concludendo, quindi, per l’autografia o, comunque, per la riferibilità delle sottoscrizioni all’apparente firmataria in base ad una complessiva valutazione del materiale probatorio a disposizione. Alcuna omissione di pronuncia può dunque ravvisarsi. 3. Il terzo motivo prospetta nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.in relazione agli art t. 101 e 310 cod. proc. civ., 129 cod. proc. pen. e 2697 cod. civ.. Ad avviso dell’impugnante, la gravata sentenza ha fondato il dictum «esclusivamente»su un «elemento dalla chiara natura indiziaria, quale mero argomento di prova», ovvero sulla perizia grafologica svolta nel r.g. n. 21726/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedimento penale, acquisita oltre il termine preclusivo per le produzioni documentali, con l’effetto, in violazionedei criteri di riparto dell’onere della prova, «di sopperire alla mancata produzione dei titoli cambiari posti a fondamento della obbligazione della Panariello». 3.1. Il motivo è inammissibile, prima che infondato. È inammissibile laddove evidenzia la tardività dell’acquisizione della perizia grafologica svolta in àmbito penale, poiché avvenuta elassi i termini per le articolazioni istruttorie previsti dall’art. 183 cod. proc. civ.. La circostanza, siccome in thesi integrante un error in procedendo inficiante il giudizio di primo grado, doveva essere dedotta dapprima nel giudizio di primo grado e poi, ove non considerata nel senso voluto dalla parte, in ossequio al generale principio della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame di cui all’art. 161 cod. proc. civ., come motivo di appello avverso la sentenza di prime cure: ma la proposizione quanto meno di una impugnazione di detto tenore non è stata allegata, tanto meno con la dovuta chiarezza, dalla ricorrente. È infondato laddove frontalmente confligge, senza offrire spunti per una sua rimeditazione, con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui, in mancanza di una espressa previsione di tassatività dei mezzi di prova e di qualsiasi divieto di leggeil giudice civile, ai fini della decisione, oltre a poter utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale(tra i quali anche una perizia tecnica), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre emergenze istruttorie , cioè a dire apprezzandone l’efficacia asseverativa concludente con valutazioneche, se sorrett a da adeguata e logica motivazione , non è sindacabile in sede di legittimità(da ultimo, così Cass. 01/02/2023, n. 2947; Cass.19/07/2019, n. 19521; Cass. 02/07/2010 , n. 15714). E r.g. n. 21726/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tanto a maggior ragione se sull’elemento così acquisito sia stato in ogni caso garantito un adeguato contraddittorio alle parti. Nella specie, la Corte capitolinaha considerato decisivi gli esiti della perizia espletata su incarico del P.M. in sede di indagini preliminari, logicamente argomentando la maggiore valenza dimostrativa di essa rispetto alle altre emergenze istruttorie (e, segnatamente, rispetto alle divergenti risultanze della perizia stragiudiziale di parte opponente)in considerazione della concreta possibilità, di cui quell’ausiliario del magistratosi è potuto avvalere, di prendere in esame direttamente i documenti in originale: ha infatti evidenziato che «mentre il perito penale aveva esaminato gli originali delle cambiali […] il c.t.p. si era limitato ad analizzare le copie delle cambiali e le argomentazioni del perito penale». 4. Il quarto motivo prospetta «illegittimità della sentenza ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 132, secondo comma, num. 4 e 232 cod. proc. civ.». Laricorrente deduce che il giudice territoriale abbia acriticamente aderito alle risultanze della consulenza tecnica svolta nel procedimento penale, senza tener conto della perizia di parte prodotta dall’opponente e delle deposizioni testimoniali, sviluppandoun percorso motivazionale non conforme ai dettami dell’art. 132 cod. proc. civ.. 4.1. La censura è inammissibile. Come è noto, èsottratta al sindacato di legittimità (se non negli angusti confini dei vizi motivazional i rilevant i ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., qui nemmeno adombrati) la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, siccome attività riservata in via esclusiva al suo discrezionale apprezzamento, attività che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a r.g. n. 21726/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dimostrare la veridicità dei fatti (sul tema, tra le tantissime: Cass.04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229). A dispetto della veste formale attribuita dalla parte, la doglianza in esame si concreta, al fondo, in una inammissibile sollecitazione di questa Corte ad un riesame dei mezzi istruttori, finalizzato ad una valutazione nuova e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito: un’attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi la parte intimata svolto difese. 7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa