CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 20923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28849-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - contro -intimati - avverso la sentenza n. 1105/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; La vicenda al vaglio è stata riassunta dal Relatore nella sua proposta nei termini seguenti: - il Tribunale accolse la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiararsi che il proprio immobile era libero da servitù; -la Corte d’appello di L’Aquila, riaperta l’istruttoria, con assunzione di prova per testi e ammissione d’interrogatorio formale, al quale l’appellato non si era prestato, accolta l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], rigettata la domanda attorea, accogliendo quella riconvenzionale, dichiaro che la corte annessa al fondo dell’Aloisio era gravata da una servitù di passaggio a piedi in favore del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi e l’intimato resiste con controricorso; osserva 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1061 cod. civ., addebitando alla Corte locale di non avere accertato, oltre alla sussistenza di opere (nella specie una porta d’ingresso aperta sulla corte dell’Aloisio), la loro inequivocità. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1065 e 1067 cod. civ., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto del fatto che il fabbricato era al più utilizzato come ricovero di fieno e legna . Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 167, 183 e 345 cod. proc. civ., per avere la Corte aquilana erroneamente affermato che l’appellato aveva per la prima volta dedotto che “la servitù usucapita sarebbe oggi urbana mentre prima era rurale” solo con la comparsa conclusionale. Con il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, deducendo che la sentenza non aveva speso parola sulla comparsa conclusionale e sulle memorie dell’appellato. 2. Reputa il Collegio che tutte le esposte censure non superino il vaglio d’ammissibilità. 2. 1. Quanto al primo motivo. La Corte d’appello, con giudizio in questa sede non sindacabile, al di fuori dei casi tassativamente regolati dal n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. n. 2994/2004; n. 38801/2021, in motivazione), ha accertato la sussistenza delle opere visibili e permanenti. 2. 2. Il secondo motivo, pur invocando la violazione di legge (art. 1065 cod. civ.), per non avere la sentenza tenuto conto della circostanza che il possesso della servitù era funzionale all’uso, un tempo agricolo, dell’immobile della controparte, non spiega, con la necessaria puntualità le ragioni per le quali, il mutato uso del predetto immobile (ora abitativo) avrebbe procurato un uso difforme dal maturato possesso. Non è controverso che trattavasi e trattasi di una servitù pedonale e, in assenza di puntuali emergenze di causa, non è dato concludere che quel passaggio per finalità agricole fosse meno gravoso di quello per finalità abitative, ben potendo sostenersi, sempre in astratto, anche il contrario. 2. 3. Il terzo motivo resta assorbito (in senso improprio) dall’inammissibilità del secondo. 2. 4. Il quarto motivo, all’evidenza si pone al di fuori della previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831). 3. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ