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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 26557/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del giorno 15 novembre 2021 la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Taranto, il giorno 18 febbraio 2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 800 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione; Considerato che il ricorso risulta inammissibile in quanto affetto da eccesiva genericità; che con il proprio ricorso il ricorrente non ha articolato alcuna specifica critica alla sentenza impugnata ma si è limitato a censurarne in maniera assolutamente aspecifica la motivazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore , il Pres,ÌIen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del giorno 15 novembre 2021 la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Taranto, il giorno 18 febbraio 2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 800 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione; Considerato che il ricorso risulta inammissibile in quanto affetto da eccesiva genericità; che con il proprio ricorso il ricorrente non ha articolato alcuna specifica critica alla sentenza impugnata ma si è limitato a censurarne in maniera assolutamente aspecifica la motivazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore , il Pres,ÌIen
Sentenza Cassazione n. 26557/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris