CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48678/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'impugnazione proposta [OSCURATO:PERSONA] non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Rilevato, infatti, che le censure della ricorrente, per quanto formalmente denuncino il vizio di violazione di legge e di motivazione a mente dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., nella sostanza sollecitano una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dalla Corte di appello di Palermo per confermare il giudizio di responsabilità dell'imputata per il delitto di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato infatti che il provvedimento impugnato (che ha confermato la sentenza di primo grado sul punto), in puntuale applicazione dei principi in materia di tentato omicidio, ha confermato che il dolo diretto, anche nella forma di dolo alternativo, è compatibile con il tentativo. (Sez. 1 - , Sentenza n. 43250 del 13/04/2018, Rv. 274402 - 01) e che le modalità di azione della ricorrente (che aveva accoltellato al fianco la persona offesa) configuravano il reato contestato atteso che l'area colpita con più fendenti è sede di organi vitali; Ritenuto, inoltre, che sempre in modo coerente la Corte territoriale ha escluso che, nella fattispecie, fosse configurabile la legittima difesa o l'eccesso colposo di legittima difesa dando rilievo al fatto che l'imputata era scesa dalla propria auto armata di coltello allo scopo di infierire sulla contendente e non già per difendersi; Rilevato, infine, che la ricorrente lamentando il vizio di travisamento della prova tende in realtà ad una inammissibile differente valutazione degli elementi di merito già valutati, con motivazione congrua e non contraddittoria, dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese di rappresenta e difesa, relative al presente grado di giudizio, in favore della parte civile nella misura indicata nel dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 16 no