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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 novembre 2020

Cassazione n. 36433/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, propone ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 24 maggio scorso, che ha respinto l'istanza di declaratoria d'inefficacia della custodia cautelare in carcere in atto nei suoi confronti.

1.1. L'istante chiedeva - a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - che l'inizio del termine di durata di tale misura cautelare, relativo alla fase delle indagini preliminari, fosse retrodatato al momento dell'applicazione, da parte del medesimo ufficio giudiziario, di una diversa e precedente misura cautelare nei suoi confronti, sul presupposto della connessione tra i fatti di reato oggetto dei due provvedimenti e della desumibilità dagli atti, già all'atto dell'adozione della prima ordinanza custodiale, di quelli oggetto del presente procedimento.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza, non ravvisando il necessario presupposto della desumibilità dei fatti oggetto del secondo titolo custodiale anteriormente all'emissione del primo.

2. Con il ricorso in scrutinio, l'interessato lamenta la violazione della citata norma processuale, rappresentando che: — la prima ordinanza, nel procedimento convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]", atteneva ai reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990, in tesi commessi da maggio ad agosto 2017, ed è stata emessa il 27 marzo 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania; — la seconda, relativa al presente procedimento, denominato "Quota 100", riguarda reati di cui all'art. 73, cit., che si assumono commessi tra ottobre e dicembre 2018, ed è stata emessa dal medesimo giudice il 4 novembre 2020; — nell'una e nell'altra indagine, il compendio indiziario a carico di esso ricorrente è rappresentato essenzialmente dai risultati delle riprese audiovisive predisposte dagli investigatori presso la c.d.

"piazza di spaccio" da lui gestita; — le condotte addebitategli nelle due ordinanze si presentano sostanzialmente analoghe, non solo per tipologia, ma anche per modalità operative; inoltre, la seconda ordinanza dà espressamente atto dell'intervenuto monitoraggio, anche nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", della "piazza di spaccio" a lui riferibile: ragione per cui - egli deduce - tra i reati oggetto dei due titoli custodiali deve ravvisarsi una relazione di connessione; — proprio in ragione di tali elementi comuni tra tutte quelle condotte, nonché della concludenza del tipo di elemento di prova su cui è fondata la seconda ordinanza custodiale (ovvero la videoripresa delle condotte delittuose), il Pubblico ministero, al momento dell'adozione della prima, era già in condizione, dunque, di compiere un meditato apprezzamento prognostico di gravità indiziaria, che gli avrebbe consentito di richiedere l'applicazione di una misura cautelare anche per i fatti oggetto della successiva.3.

Il ricorso per cassazione non è consentito.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca, sostituzione o declaratoria d'inefficacia delle misure cautelari, infatti, è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi del successivo art. 311, comma 2, può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, stesso codice, contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili. (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418; Sez. 1, n. 8786 del 20/02/2008, Calvano, Rv. 239143).

A norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta dev'essere dunque qualificata come appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione quale appello ex art. 310, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p..

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, propone ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 24 maggio scorso, che ha respinto l'istanza di declaratoria d'inefficacia della custodia cautelare in carcere in atto nei suoi confronti. 1.1. L'istante chiedeva - a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - che l'inizio del termine di durata di tale misura cautelare, relativo alla fase delle indagini preliminari, fosse retrodatato al momento dell'applicazione, da parte del medesimo ufficio giudiziario, di una diversa e precedente misura cautelare nei suoi confronti, sul presupposto della connessione tra i fatti di reato oggetto dei due provvedimenti e della desumibilità dagli atti, già all'atto dell'adozione della prima ordinanza custodiale, di quelli oggetto del presente procedimento. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza, non ravvisando il necessario presupposto della desumibilità dei fatti oggetto del secondo titolo custodiale anteriormente all'emissione del primo. 2. Con il ricorso in scrutinio, l'interessato lamenta la violazione della citata norma processuale, rappresentando che: — la prima ordinanza, nel procedimento convenzionalmente denominato "[OSCURATO:PERSONA]", atteneva ai reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990, in tesi commessi da maggio ad agosto 2017, ed è stata emessa il 27 marzo 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania; — la seconda, relativa al presente procedimento, denominato "Quota 100", riguarda reati di cui all'art. 73, cit., che si assumono commessi tra ottobre e dicembre 2018, ed è stata emessa dal medesimo giudice il 4 novembre 2020; — nell'una e nell'altra indagine, il compendio indiziario a carico di esso ricorrente è rappresentato essenzialmente dai risultati delle riprese audiovisive predisposte dagli investigatori presso la c.d. "piazza di spaccio" da lui gestita; — le condotte addebitategli nelle due ordinanze si presentano sostanzialmente analoghe, non solo per tipologia, ma anche per modalità operative; inoltre, la seconda ordinanza dà espressamente atto dell'intervenuto monitoraggio, anche nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", della "piazza di spaccio" a lui riferibile: ragione per cui - egli deduce - tra i reati oggetto dei due titoli custodiali deve ravvisarsi una relazione di connessione; — proprio in ragione di tali elementi comuni tra tutte quelle condotte, nonché della concludenza del tipo di elemento di prova su cui è fondata la seconda ordinanza custodiale (ovvero la videoripresa delle condotte delittuose), il Pubblico ministero, al momento dell'adozione della prima, era già in condizione, dunque, di compiere un meditato apprezzamento prognostico di gravità indiziaria, che gli avrebbe consentito di richiedere l'applicazione di una misura cautelare anche per i fatti oggetto della successiva.3. Il ricorso per cassazione non è consentito. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca, sostituzione o declaratoria d'inefficacia delle misure cautelari, infatti, è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi del successivo art. 311, comma 2, può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, stesso codice, contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili. (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418; Sez. 1, n. 8786 del 20/02/2008, Calvano, Rv. 239143). A norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta dev'essere dunque qualificata come appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione quale appello ex art. 310, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Così
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