CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l' ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia del 19/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. ,i/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto presso la Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]) avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Brescia aveva respinto la sua richiesta di liberazione anticipata relativa al semestre di detenzione maturato dal 3 luglio 2020 al 3 gennaio 2021. In particolare il Tribunale di sorveglianza ha condiviso la valutazione negativa espressa dal Magistrato di sorveglianza circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel corso di tale periodo, poiché, in occasione di un controllo effettuato dai Carabinieri il giorno 7 ottobre 2020 alle ore 12.20, egli non era stato trovato presso il luogo dove svolgeva attività lavorativa, ai sensi dell'art. 21 Ord. pen., dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 17.00 con pausa pranzo dalle ore 12.30 alle 14.00. Successivamente, contattato dai militari dell'Arma, il condannato aveva confermato di essersi allontanato dal luogo di lavoro alle 12.20 per acquistare un panino. Inoltre, il Massetti, sottoposto il 24 ed il 28 settembre 2020 ad esami tossicologici su campioni urinari, era risultato positivo all'assunzione di alcool in entrambe le occasioni con valori di positività particolarmente significativi. Per il primo episodio il detenuto era stato sanzionato disciplinarmente con l'esclusione per 10 giorni dalle attività in comune mentre per il secondo non si era proceduto in via disciplinare. 2. Avverso la predetta ordinanza il detenuto, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo. 2.1. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. rispetto alla valutazione del suo mancato reperimento sul luogo di lavoro alle ore 12.20 del 7 ottobre 2020, ritenuto idoneo a integrare la mancata partecipazione all'opera di rieducazione. Inoltre, censura l'ordinanza impugnata per motivazione illogica nella valutazione delle prescrizioni imposte con il programma di ammissione al lavoro all'esterno nonché rispetto alla ritenuta gravità massima del suo mancato reperimento sul luogo di lavoro nel giorno e nell'ora sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate. 2. La concessione della liberazione anticipata costituisce, secondo principi acquisiti, il riconoscimento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da riferire alla sua condotta esteriore (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355), la quale certamente deve essere valutata, come indicato dall'art. 103 reg. es . Ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dal medesimo dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832). Allorché la pena venga espiata agli arresti domiciliari, o in detenzione domiciliare oppure in regime ex art. 21 Ord. pen., e manchino quindi il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, assume rilevanza decisiva la valutazione della sua condotta sotto il profilo del modo con cui egli ha saputo trarre profitto dai margini di libertà offertigli. Tale parametro di valutazione non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma investe l'esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso ogni elemento che esprima, o neghi, l'evoluzione positiva della sua personalità (Sez. 1, n. 6259 del 07/11/1997, dep. 1998, Pistolesi, Rv. 209522). In difetto dell'osservazione scientifica della personalità e del trattamento rieducativo, l'indagine sulla partecipazione all'opera di reinserimento deve essere dunque compiuta con riferimento alla condotta serbata, all'osservanza degli obblighi e all'espletamento dell'attività lavorativa, se consentita (Sez. 1, n. 89 del 11/01/1994, Camarilla, Rv. 196561; Sez. 1, n. 3514 del 23/09/1992, Spampinato, Rv. 192841). La valutazione deve essere d'insieme, ed è illegittimo ogni automatismo (Sez. 1, n. 4603 del 26/09/1995, Galassi, Rv. 202508), dovendo il diniego del beneficio essere sorretto, anche in caso di trasgressione, da una completa valutazione fattuale e psicologica dell'addebito, in modo che ne risulti l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595). I relativi apprezzamenti non sono censurabili in sede di legittimità, qualora sorretti da motivazione adeguata, razionale ed esaustiva. 3. Valutata alla stregua di tali principi, l'ordinanza appare carente sotto il profilo motivazionale non essendo stato spiegato perché il mancato rinvenimento del detenuto - in una unica occasione - sul luogo di lavoro costituisca una violazione talmente grave delle prescrizioni imposte e impedisca di ritenere che il Massetti abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre in questione. Come è noto, è necessario che il giudice di sorveglianza proceda a una completa valutazione, fattuale e psicologica, degli addebiti, in modo da precisarne l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato al percorso riabilitativo (Sez. 1, n. 51463 del 24/5/2017, Irace, Rv. 271595). Già sotto questo aspetto l'ordinanza impugnata si rileva carente e lacunosa. Essa omette il doveroso approfondimento della singola vicenda disciplinare, per saggiarne la reale consistenza e procedere a una completa valutazione, tenuto conto della natura isolata dell'episodio ritenuto rilevante ai fini che qui interessano. Risale, del resto, ai tempi di prima applicazione dell'istituto, e mantiene tuttora valore, l'ammonimento (Sez. 1, n. 896 del 14/04/1978, Scipione, Rv. 139171) per cui il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, proprio perché fondato sui risultati del trattamento penitenziario individualizzato, debba essere formulato tenendo presente la capacità differenziata di ogni detenuto, per condizioni di salute, quoziente intellettivo, estrazione sociale, preparazione e cultura, di giovarsi delle opportunità offertegli dagli operatori dell'istituto; con la conseguenza che i problemi fisici o mentali del condannato non possano essere considerati irrilevanti ai fini del giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione, occorrendo invece, in tal caso, una valutazione più penetrante, diretta a stabilire se e in quale misura i risultati negativi del trattamento individualizzato siano ascrivibili alla segnalata «deficienza», ovvero alla scelta, sanzionabile, di non collaborazione da parte dello stesso. 4. Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente annullamento della ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza d