CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19788/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3748/25 Santacroce OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza dell'elemento psicologico del reato, di cui al primo motivo di ricorso, oltre che generiche, non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare pp. 4-5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0