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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 gennaio 2023

Cassazione n. 16937/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 01/02/2022 dalla Corte di Appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto dei motivi aggiunti formulati dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Spoleto, ha escluso l'aggravante della minorata difesa della vittima, confermando la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di furto commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché in ordine al reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, tutti risalenti all'anno 2017.

2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamenta che la corte territoriale, senza motivare sul punto, non ha concesso al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, nonostante le precarie condizioni di salute dello stesso, sottoposto a terapia farmacologica con psicofarmaci.

3. Con atto del 4 gennaio 2023, la difesa, con ulteriore motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 529 cod. proc. pen., lamenta che i reati di furto in merito ai quali è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato, non sono più perseguibili per difetto di querela a seguito della modifica normativa intervenuta con D. Igs n. 150 del 10 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, che investe l'omessa motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è fondato.

2. I giudici di appello hanno ignorato il motivo di impugnazione relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, pur articolato nell'atto di appello, sicché nel caso in esame, in assenza di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, non può trovare applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "il giudice d'appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell'impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando abbia individuato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato" (Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Abruzzese, Rv. 244880 — 01).

3. Pertanto, poiché la corte territoriale ha omesso di provvedere sul motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata deve essere, per questa parte, annullata con rinvio per nuovo giudizio.

5. La statuizione di annullamento in punto di trattamento sanzionatorio comporta l'assorbimento dell'ulteriore motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per il nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Fi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 01/02/2022 dalla Corte di Appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto dei motivi aggiunti formulati dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Spoleto, ha escluso l'aggravante della minorata difesa della vittima, confermando la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di furto commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché in ordine al reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, tutti risalenti all'anno 2017. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamenta che la corte territoriale, senza motivare sul punto, non ha concesso al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, nonostante le precarie condizioni di salute dello stesso, sottoposto a terapia farmacologica con psicofarmaci. 3. Con atto del 4 gennaio 2023, la difesa, con ulteriore motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 529 cod. proc. pen., lamenta che i reati di furto in merito ai quali è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato, non sono più perseguibili per difetto di querela a seguito della modifica normativa intervenuta con D. Igs n. 150 del 10 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, che investe l'omessa motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è fondato. 2. I giudici di appello hanno ignorato il motivo di impugnazione relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, pur articolato nell'atto di appello, sicché nel caso in esame, in assenza di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, non può trovare applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "il giudice d'appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell'impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando abbia individuato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato" (Sez. 2, n. 19907 del 19/02/2009, Abruzzese, Rv. 244880 — 01). 3. Pertanto, poiché la corte territoriale ha omesso di provvedere sul motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata deve essere, per questa parte, annullata con rinvio per nuovo giudizio. 5. La statuizione di annullamento in punto di trattamento sanzionatorio comporta l'assorbimento dell'ulteriore motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per il nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Fi
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