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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 2026

Cassazione n. 05840/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26471/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (che, in riforma della sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., emessa il 27 novembre 2024 dal Tribunale di Roma, condannava l'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione, escludendo l'applicabilità della predetta causa di non punibilità in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputato); Esaminato il motivo di ricorso, ribadito con la memoria depositata in data 3 gennaio 2026; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva ex art.99, comma 4 cod. pen., è generico, oltre che manifestamente infondato, dal momento che il giudizio di accresciuta pericolosità è evincibileylalla presenza dei molti e significativt, precedenti penali, sia dal mancato rispetto delle prescrizioni imposte (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26471/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (che, in riforma della sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., emessa il 27 novembre 2024 dal Tribunale di Roma, condannava l'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione, escludendo l'applicabilità della predetta causa di non punibilità in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputato); Esaminato il motivo di ricorso, ribadito con la memoria depositata in data 3 gennaio 2026; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva ex art.99, comma 4 cod. pen., è generico, oltre che manifestamente infondato, dal momento che il giudizio di accresciuta pericolosità è evincibileylalla presenza dei molti e significativt, precedenti penali, sia dal mancato rispetto delle prescrizioni imposte (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 05840/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris