CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 26895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui r coi-SO proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, nei procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Enna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta da! consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni scritte del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata, con le quali è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto; h4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Enna, in sede di riesame di ordinanze impositive di misure cautelari reali, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 12 luglio 2021 avente ad oggetto dei manoscritti antichi oggetto di furto e ritrovati nella disponibilità dell'indagato, al quale sono stati contestati i reati di cui agli artt. 618 cod.pen. e 173 D.Lgs. n. 42 del 2004 (detenzione di beni culturali senza autorizzazione). Il Tribunale sottolineava come gli ipotizzati reati si fossero prescritti prima dell'inizio del procedimento, individuandone il momento consumativo, in correlazione con l'epoca dei furti ed in ragione di altre risultanze, tra il 1980 ed il Per il che, riteneva non sussistente il Tumus commissi delicti. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale ríqualíficato il reato come furto e per non aver considerato la circostanza che in quanto privo di un legittimo diritto sui beni, il ricorrente non sarebbe stato titolare di un interesse a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro, posto che non potrebbe disporsi alcuna restituzione dei beni in suo favore. [OSCURATO:PERSONA] li ricorso è inammissibile. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (In motivazione, la Corte ha precisato che la legittimazione al riesame reale trova fondamento nella lettura sistematica delle disposizioni settoriali sulle impugnazioni cautelari reali di cui agli arti:. 322 e 322-bis cod. proc. pen. e di quelle generali sull'interesse all'impugnazione di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.). Nel caso in esame, in primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] rientra tra quei soggetti che sono in generale legittimati a proporre, ex art. 322 cod. proc. pen., richiesta di riesarne avverso il decreto di sequestro preventivo. 2 kvi Egli, infatti, oltre che indagato, è anche "la persona alla quale le cose sono state sequestrate", la quale, anche in termini astratti e secondo la medesima norma, va tenuta distinta dall'avente diritto alla restituzione. In secondo luogo, dovendosi in questo caso valutare l'interesse al momento della richiesta di riesame, secondo quanto lo stesso ricorrente a ragione sottolinea, l'indagato aveva interesse a dimostrare, in relazione ai reati di cui alla imputazione provvisoria, Vasserma del fumus commissi delicti, così come risulta che egli abbia fatto attraverso i motivi scritti della sua richiesta di riesame. In terzo luogo, posto che non si rientra nei casi di beni soggetti a confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, cod. pen., neanche sotto questo profilo potrebbe profilarsi un divieto di restituzione riveniente dalla revoca del sequestro, C2X art. 324, comma /, cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.05.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]