CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30504/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15599-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controficorrenti - avverso la sentenza n. 5968/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 15599 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- R.G.N.15599/2919 Agenzia delle entrate c/[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] G & C +2 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. della Sicilia, n.5968/19 dep. il 20.12.2018, che ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, in controversia su impugnazione da parte di Sa- nifarm SNC [OSCURATO:PERSONA] G& C di avvisi accertamento per IRPEF e IVA anno 2006, confermando la decisione di primo grado. La CTR, in accordo con il giudice di prime cure, ha ritenuto che "in tema di imposte dirette, nelle ipotesi in cui l'Ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di rica- rico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisito, deve, comunque, dare ragionevole prova dell'iter seguito e dei presupposti purché questa i sia fondata su un campione di merci rappresentativo ed adeguato per qua- lità e quantità rispetto al fatturato complessivo, su percentuali di ricarico dei singoli beni obiettivamente rilevate dai documenti esaminati e su criteri di computo delle percentuali di ricarico del campione logicamente condivi- sibili, siano essi fondati su una media aritmetica o ponderale". Il contribuente si costituisce con controricorso; deposita successiva me- moria, con la quale ribadisce la carenza di motivazione dell'atto impositivo, anche alla luce di recente giurisprudenza di legittimità. Considerato che: 1. Col primo motivo e unico motivo l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli art. .39, 41 e 42 DPR 600/1973, dell'art. 55 DPR 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art.360, n.3 c.p.c., potendo l'Ufficio procedere alla ricostruzione induttiva degli im- ponibili del contribuente sulla base di qualsiasi elemento in suo pos- sesso, avvalendosi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza. 2. Il motivo è fondato. 2.1.La CTR ha errato nel ritenere che la motivazione degli avvisi fosse illegittima ed insufficiente in quanto non sorretta da "circostanze gravi, precisi e concordanti". Questa Corte ha infatti più volte rilevato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 l'Ufficio può fare ricorso a presunzioni cd. supersemplíci, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, compor- tanti l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall'Amministrazione (Cass. n.15167 del 16/07/2020, Sez. 5 n. 2581 del 04/02/2021). 2.2.Peraltro, in tema di accertamento induttivo basato sull'omessa pre- sentazione della dichiarazione dei redditi, grava sul contribuente che assuma di averla regolarmente spedita all'Ufficio l'onere di produrre in giudizio la copia del modello sottoscritto, corredato della prova del suo inoltro, ovvero quantomeno di esibire la ricevuta di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in tal caso trasferendosi sull'Amministra- zione l'onere dì provare il contrario (Cass. n. 1876 del 28/01/2021). 2.3.Con specifico riferimento alla determinazione della percentuale di ricarico, costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di accertamento del reddito di impresa, la verifica dei maggiori ricavi non dichiarati dall'impresa commerciale, pur dovendo in linea di massima essere condotta attraverso la determinazione della percentuale di rìca- rico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto fondata su un cam- pione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità ri- spetto al fatturato complessivo, può essere svolta in via induttiva ex art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di dati o notizie conosciute dall'Amministrazione finanziaria, allorché vi sia omessa o irregolare te- nuta delle scritture ausiliarie di magazzino (Cass. n. 8698 del 29/03/2021), oppure in ipotesi di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali (Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012), non potendosi in tali ipotesi procedere alla corretta analisi del contenuto dell'inventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio. I superiori principi sono a maggior ragione applicabili in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.2.4.Nella fattispecie l'Ufficio, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'omessa risposta a questionario apposita- mente inviato alla società, e rilevato altresì che i dati ed elementi ac- quisii dall'Anagrafe tributaria potevano comprovare l'esistenza di ricavi e di reddito per l'anno 2006, aveva accertato induttivamente í ricavi e il reddito imponibile, applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico media praticata nel settore di appartenenza (del 25%) e aveva accertato ai fini Iva un'imposta (di €. 64.030,00) applicando l'aliquota media del 14,81% calcolata sugli acquisti. 2.5. I rilievi contenuti anche nella memoria del ricorrente non sono ido- nega superare le argomentazioni svolte, posto che le sentenze richia- mate (Cass. n. 7365/20 e n. 15589/20) non si pongono in contrasto con i principi applicati, in quanto relative alla motivazione della sen- tenza (ritenuta contraddittoria ovvero omessa). 3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia. Roma, 7 luglio 2021 r [OSCURATO:PERSONA]