CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 41755/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG c_L, jeAL p ( ry—C I o PLI12) (-& over; <124. Lved,e(2_ Rtfr„ v., cc, rP ` —°- O [OSCURATO:PERSONA] TI; L...4A Il udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 30 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, all'esito dell'udienza camerale conseguente all'opposizione della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in relazione al procedimento instauratosi a seguito della denuncia del predetto, ha restituito gli atti al Pubblico Ministero con l'ordine di formulare l'imputazione per il reato di furto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] così ritenendo fondata l'opposizione della persona offesa basata sul rilievo che plurimi e convergenti elementi indicavano quale autore del furto di documenti contenuti nell'archivio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il fratello, [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto ad avere a disposizione le chiavi dell'archivio e unico interessato alla sottrazione della documentazione in quanto amministratore di fatto della società. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui ha dedotto l'abnormità del provvedimento impugnato per violazione delle disposizioni del codice di rito concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nonché quelle concernenti l'intervento e l'assistenza dell'indagato ex art. 178, lett. c, cod. proc. pen. per essere stato imposto l'esercizio dell'azione penale per un reato e nei confronti di un soggetto per i quali non vi era stata pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 cod. proc. pen.. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. 4. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento dovendo ritenersi il provvedimento impugnato atto abnorme. 5. Ed invero, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità sia il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, sia avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158) . L'ordinanza impugnata, con cui il Giudice per le indagini preliminari ha formulato l'impugnazione coatta nei confronti di persona non indagata è dunque atto abnorme in quanto, come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786 - 01), «in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione». [OSCURATO:PERSONA], in tale sentenza, ha chiarito che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e ciò perché l'autonomia dell'organo della pubblica accusa nella formulazione delle imputazioni risulterebbe incisivamente scalfita ove fosse il giudice a ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal pubblico ministero i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di là dei casi previsti dalla legge. 6. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari non si è attenuto a siffatti principi e, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e gli atti trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Roma, 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] gliere esteore Il Presidente na Mauro pf [OSCURATO:PERSONA] CORTE Di CASSAZIONE V SEZIONE PENALE