Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38573/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 10/12/2020, decidendo in sede di giudizio di rinvio all'esito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 20 giugno 2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di CATANIA, in data 21/04/2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art.. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, aggravato ai sensi dell'art. 7

I. 203/91, riducendo le pene inflitte.

Propone ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo violazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla commisurazione della pena senza adeguata indicazione dei criteri di determinazione della sanzione inflitta.

Propone ricorso la difesa dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen., poiché la Corte d'appello non aveva rilevato, in sede di giudizio di rinvio, la sopravvenuta prescrizione dei reati di cui ai capì U, V, W e X, per i quali non era contestata la circostanza aggravante dell'art. 7

I. 203/91.

In data 6 settembre 2021 i difensori del ricorrente D'Emanuele hanno inviato memoria.

I ricorsi sono entrambi inammissibili; quello proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], poiché l'oggetto del giudizio devoluto alla Corte d'appello in sede di rinvio riguardava la rideterminazione della pena, per effetto dell'esclusione della continuazione interna al contestato delitto ex art. 12 quinquies (capo T), rideterminazione che la Corte ha operato correttamente elidendo l'aumento per tale continuazione e specificando gli elementi valutativi, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che inducevano alla determinazione della pena per il delitto e della misura dell'aumento per la circostanza aggravante; quello proposto dall'imputato D'Emanuele, in quanto del tutto generico nella censura (rilevato altresì che la memoria deposita è evidentemente intempestiva, non rispettando i termini ex art. 611 cod. proc. pen.) in relazione all'indicazione dell'epoca in cui sarebbe maturata la prescrizione per i delitti indicati (poiché la deduzione con ricorso per cassazione dell'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato richiede la compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e la dimostrazione, alla luce della stessa, dell'intervenuta maturazione del termine di legge: Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495), considerato altresì l'intervento di due sentenze di annullamento con rinvio della Suprema corte, attesa la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e, conseguentemente, comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792, con riguardo allo specifico tema del rinvio ai fini della sola determinazione della pena).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 10/12/2020, decidendo in sede di giudizio di rinvio all'esito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 20 giugno 2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di CATANIA, in data 21/04/2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art.. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, aggravato ai sensi dell'art. 7 I. 203/91, riducendo le pene inflitte. Propone ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo violazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla commisurazione della pena senza adeguata indicazione dei criteri di determinazione della sanzione inflitta. Propone ricorso la difesa dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen., poiché la Corte d'appello non aveva rilevato, in sede di giudizio di rinvio, la sopravvenuta prescrizione dei reati di cui ai capì U, V, W e X, per i quali non era contestata la circostanza aggravante dell'art. 7 I. 203/91. In data 6 settembre 2021 i difensori del ricorrente D'Emanuele hanno inviato memoria. I ricorsi sono entrambi inammissibili; quello proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], poiché l'oggetto del giudizio devoluto alla Corte d'appello in sede di rinvio riguardava la rideterminazione della pena, per effetto dell'esclusione della continuazione interna al contestato delitto ex art. 12 quinquies (capo T), rideterminazione che la Corte ha operato correttamente elidendo l'aumento per tale continuazione e specificando gli elementi valutativi, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che inducevano alla determinazione della pena per il delitto e della misura dell'aumento per la circostanza aggravante; quello proposto dall'imputato D'Emanuele, in quanto del tutto generico nella censura (rilevato altresì che la memoria deposita è evidentemente intempestiva, non rispettando i termini ex art. 611 cod. proc. pen.) in relazione all'indicazione dell'epoca in cui sarebbe maturata la prescrizione per i delitti indicati (poiché la deduzione con ricorso per cassazione dell'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato richiede la compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e la dimostrazione, alla luce della stessa, dell'intervenuta maturazione del termine di legge: Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495), considerato altresì l'intervento di due sentenze di annullamento con rinvio della Suprema corte, attesa la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e, conseguentemente, comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792, con riguardo allo specifico tema del rinvio ai fini della sola determinazione della pena). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il C