Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:265
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 26 marzo 2026 (
1
)
Cause riunite C
‑
757/23 P e C
‑
758/23 P
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] Antwerpen NV,
[OSCURATO:PERSONA] NV,
Trane, Inc.,
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] NV/SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea (C
‑
757/23 P)
e
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea (C
‑
758/23 P)
« Impugnazione – Aiuto di Stato – Regime di aiuti cui il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Esenzione degli utili in eccesso – Criterio di controllo in materia di aiuti nel diritto tributario – Prassi amministrativa illegittima integrante aiuto – Recupero dell’aiuto dalle società del gruppo – Nozione di beneficiario dell’aiuto »
I.
Introduzione
1.
Nell’esaminare una prassi delle autorità fiscali degli Stati membri sotto il profilo della normativa in materia di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati all’interpretazione di una disposizione del diritto tributario nazionale da parte dello Stato membro se tale interpretazione è incompatibile con la formulazione della disposizione?
2.
Tale questione costituisce il fulcro dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antwerpen NV, [OSCURATO:PERSONA] NV, Trane, Inc., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NV/SA e [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: le «ricorrenti») avverso la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2023 (
2
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Le presenti impugnazioni rientrano in una serie di impugnazioni, nell’ambito delle quali presento oggi, parimenti, le conclusioni (
3
).
3.
La sentenza impugnata concerne la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 gennaio 2016 (
4
) (in prosieguo: la «decisione controversa»), in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il cosiddetto «regime sugli utili in eccesso» (in prosieguo: la «prassi fiscale controversa») applicato dalle autorità fiscali belghe tra il 2004 e il 2014 integrasse un aiuto incompatibile con il mercato interno. La prassi fiscale controversa consentiva di ridurre, in [OSCURATO:PERSONA], l’utile imponibile delle imprese rientranti in un gruppo internazionale attraverso decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) (prassi indicata, in parte, anche come esenzione degli utili in eccesso o «excess profits»).
4.
Le autorità fiscali belghe fondavano tale prassi su una disposizione del diritto tributario belga, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Code des impôts sur les revenus 1992 (codice delle imposte sui redditi; in prosieguo: il «CIR 92»). In base alla sua formulazione, tale disposizione consente una rettifica degli utili delle società nei casi in cui accordi a condizioni non di mercato hanno influito sull’utile. La principale fattispecie di applicazione potrebbe essere l’accordo sui prezzi di trasferimento non di mercato (
5
). Sia la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, sia il Tribunale nella sentenza impugnata sono giunti alla conclusione che la prassi fiscale controversa deroga al diritto belga in materia di imposte sulle società nel suo insieme (quale quadro di riferimento).
5.
Le presenti impugnazioni forniscono alla Corte l’occasione per stabilire in che misura la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale siano vincolati, nel determinare il diritto tributario nazionale «normale» quale quadro di riferimento ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, all’interpretazione nazionale di una determinata disposizione. In particolare, tale questione si pone nella presente fattispecie in quanto la prassi fiscale controversa, fondata sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, rappresenta una prassi amministrativa consolidata in [OSCURATO:PERSONA]. Le impugnazioni consentono, inoltre, alla Corte di chiarire chi può essere considerato debitore nell’ambito del recupero dell’aiuto. In questo caso sorge, segnatamente, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] possa ordinare il recupero dal «gruppo», ossia da tutte le imprese di un gruppo, sebbene queste non fossero destinatarie delle decisioni anticipate in materia fiscale.
II.
Quadro normativo
A.
Diritto dell’Unione
6.
Il contesto normativo di diritto dell’Unione è costituito dagli articoli 107 e 108 TFUE.
B.
Diritto belga
7.
[OSCURATO:PERSONA] le norme in materia di tassazione dei redditi sono codificate nel CIR 92. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, CIR 92 viene riscossa a titolo di imposta sui redditi, in particolare, un’imposta sul reddito globale delle società residenti nel territorio nazionale, ossia l’imposta sulle società.
8.
Con legge del 21 giugno 2004 che modifica il CIR 92 e la legge del 24 dicembre 2002 (
6
) il [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto nuove regole per le transazioni transfrontaliere di società appartenenti a un gruppo che prevedono rettifiche degli utili in caso di accordi conclusi a condizioni non di mercato.
9.
L’articolo 185, paragrafo 2, CIR 92 così dispone:
«[(…) P]er due imprese appartenenti a un gruppo multinazionale di imprese collegate e per quanto riguarda i loro reciproci rapporti transfrontalieri:
a) quando entrambe le imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa;
b) quando gli utili di un’impresa comprendono gli utili che sono inclusi anche in quelli di un’altra impresa e gli utili così inclusi corrispondono a quelli che sarebbero stati registrati da quest’altra impresa se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, si procede a un aggiustamento appropriato degli utili della prima impresa.
Il paragrafo 1 si applica con decisione anticipata, fatta salva l’applicazione della convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni».
10.
Dal preambolo della legge si evince che in tal modo si intende dare attuazione al principio di libera concorrenza per le fattispecie transfrontaliere (
7
).
11.
La posizione delle autorità fiscali belghe sull’interpretazione di detta disposizione si deduce da una circolare del 4 luglio 2006, in cui viene ribadito sostanzialmente quanto indicato nel preambolo della legge (
8
). Inoltre, il Ministro delle finanze belga ha preso posizione sull’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, in particolare, in risposta a numerose interrogazioni parlamentari (
9
).
III.
Fatti e procedimento
A.
Contesto della controversia
12.
Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2014 l’autorità competente in materia di decisioni anticipate in materia fiscale accordava, attraverso 66 decisioni anticipate in materia fiscale fondate sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, riduzioni dell’utile imponibile in [OSCURATO:PERSONA] a favore di 55 imprese con sede in detto paese e facenti parte di gruppi multinazionali.
13.
In tale contesto, su istanza dei soggetti passivi, l’autorità competente non si fondava su prezzi di trasferimento da essa stessa determinati, ma confrontava l’utile delle società belghe con l’utile medio di un’impresa individuale comparabile (
10
). Il risultato di detto raffronto era una percentuale che esprimeva lo scostamento tra l’utile effettivo dei soggetti passivi e l’utile medio ipotetico di un’impresa individuale. L’utile dei cinque anni successivi non veniva assoggettato a imposizione nella misura di detta percentuale. Su istanza dei soggetti passivi la tipologia e l’ammontare della base imponibile venivano così modificati nel senso che quale base imponibile non veniva più preso in considerazione l’utile effettivamente conseguito (che rispecchia l’effettiva capacità secondo la normativa tributaria belga), bensì solo un utile ridotto. A tal riguardo si può quindi certamente parlare di tassazione di un utile medio ipotetico (
11
).
14.
Con la decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] accertava che le riduzioni degli utili concesse dalle autorità belghe competenti attraverso detta prassi fiscale integravano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, applicato con modalità incompatibili con il mercato interno e in violazione dell’articolo108, paragrafo 3, TFUE.
15.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero degli aiuti concessi ai beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere redatto in un secondo momento dal [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, in allegato alla decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] elencava già, a titolo meramente indicativo, sulla base delle informazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA], 55 beneficiari, tra cui anche alcune delle ricorrenti, compresa la [OSCURATO:PERSONA] SA. [OSCURATO:PERSONA] ordinava, inoltre, che tutti gli importi che non possono essere recuperati presso i beneficiari siano «recuperati presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono».
B.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
16.
Tra il 22 marzo e il 25 novembre 2016 il [OSCURATO:PERSONA] e numerose imprese, tra cui le ricorrenti, proponevano ricorsi di annullamento contro la decisione controversa, che venivano iscritti a ruolo con i numeri T‑263/16, T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16.
17.
In primo grado le ricorrenti deducevano quattro motivi di ricorso sulla base di atti introduttivi pressoché identici (
12
). Con tali motivi esse contestavano, essenzialmente, le constatazioni della Commissioni sulla sussistenza di un
regime
di aiuti, sulla selettività della prassi fiscale controversa, sulla sussistenza di un vantaggio e sul recupero degli aiuti disposto dalla [OSCURATO:PERSONA].
18.
Con ordinanza del 16 febbraio 2018 il Tribunale sospendeva, in particolare, i procedimenti nelle cause T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16 alla base della sentenza impugnata sino alla pronuncia della decisione a conclusione del procedimento nelle cause T‑131/16 e T‑263/16.
19.
Con sentenza del 14 febbraio 2019 (
13
), pronunciata nelle cause da ultimo menzionate, il Tribunale annullava la decisione controversa poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza di un
regime
di aiuti. Con sentenza del 16 settembre 2021 (
14
) la Corte si pronunciava sull’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la suddetta sentenza, annullando la sentenza del Tribunale, poiché non vi era ragione di contestare il riconoscimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sussistenza di un
regime
di aiuti, e rinviando la causa al Tribunale. In primo grado, il Tribunale non aveva ancora esaminato se le decisioni anticipate in materia fiscale rappresentassero aiuti di Stato e se il recupero di detti aiuti fosse stato disposto legittimamente. Il Tribunale era chiamato a compiere accertamenti in tal senso nell’ambito del procedimento di secondo grado (
15
).
20.
Il 26 aprile 2022, il Tribunale ha disposto la riassunzione del procedimento nelle cause T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16 ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
21.
Con la sentenza impugnata del 20 settembre 2023 il Tribunale respingeva i ricorsi.
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
22.
Il 6 dicembre 2023 le ricorrenti hanno proposto le presenti impugnazioni, chiedendo di:
- annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione controversa;
- in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione controversa;
- in via ulteriormente subordinata, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.
23.
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte il rigetto delle impugnazioni e la condanna delle ricorrenti alle spese.
24.
Con ordinanza del 18 gennaio 2024 il Presidente della Corte ha riunito le due impugnazioni ai fini della trattazione scritta e orale, nonché ai fini della sentenza.
25.
Tutte le parti hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte. La Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
V.
Analisi giuridica
26.
Le ricorrenti deducono tre motivi di impugnazione tra loro coincidenti sulla base di atti di impugnazione pressoché identici. Con i loro primi tre motivi di impugnazione esse contestano la conclusione del Tribunale, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato correttamente il quadro di riferimento e qualificato a ragione la prassi fiscale controversa quale deroga a detto quadro (v. infra sub A). Nell’ambito del loro secondo motivo di impugnazione, esse eccepiscono che il Tribunale avrebbe erroneamente presupposto il carattere selettivo della prassi fiscale controversa (v., sul punto, infra sub B). Infine, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nel valutare la legittimità del recupero dell’aiuto disposto (v., sul terzo motivo di impugnazione, infra sub C). La ricorrente nella causa C‑758/23 P contesta con un ulteriore quarto motivo di impugnazione la constatazione del Tribunale secondo cui il recupero dell’aiuto potrebbe essere disposto anche nei suoi confronti.
A.
Sul primo motivo di impugnazione: determinazione del quadro di riferimento
27.
Con il loro primo motivo di impugnazione, suddiviso in quattro censure, le ricorrenti deducono, sostanzialmente, errori di diritto commessi dal Tribunale nel determinare il quadro di riferimento. Con la loro prima censura, esse contestano al Tribunale di aver sostituito illegittimamente la motivazione (carente) nella decisione controversa (v., al riguardo, infra paragrafi 34 e segg.). Con la loro seconda censura, le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver tenuto conto, nel determinare il quadro di riferimento, della prassi interpretativa dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] e di essersi invece basato erroneamente su una propria interpretazione del diritto belga (v., al riguardo, infra sub paragrafi 42 e segg.).
28.
Con la loro terza e quarta censura, dedotte rispettivamente in subordine, le ricorrenti espongono quindi le ragioni per cui il Tribunale avrebbe errato in diritto nell’interpretare l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 e determinato, per tale ragione, erroneamente il quadro di riferimento: con la terza censura, esse eccepiscono che il Tribunale avrebbe a torto presupposto, ai fini di una rettifica fiscale favorevole al soggetto passivo, una previa rettifica sfavorevole da parte di un’altra autorità fiscale (v., al riguardo, infra paragrafi 67 e segg.). Esse eccepiscono, infine, che il Tribunale avrebbe ritenuto, errando in diritto, che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 non consentirebbe alcuna rettifica fondata su un «utile ipotetico» (v., al riguardo, infra paragrafi 69 e segg.).
29.
L’esame che segue si incentra sulla prima e sulla seconda censura. Infatti, qualora il Tribunale abbia legittimamente escluso di prendere in considerazione, nella determinazione del quadro di riferimento, la prassi interpretativa riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] confermando, senza incorrere in errori di diritto, il quadro di riferimento definito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa – compresa la relativa motivazione – non occorrerà più verificare se la prassi fiscale controversa si discosti dal quadro di riferimento anche per ulteriori motivi, in particolare per quelli dedotti nell’ambito della terza e della quarta censura.
1.
Sulla determinazione del quadro di riferimento quale precondizione dell’analisi degli aiuti di Stato
30.
Secondo una costante giurisprudenza (
16
) della Corte, la qualificazione come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede,
sotto un primo profilo
, che si tratti di un intervento dello Stato o effettuato attraverso risorse statali.
Sotto un secondo profilo,
tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
Sotto un terzo profilo,
esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario.
Sotto un quarto profilo
, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
31.
Nella specie, è problematica unicamente l’esistenza di un vantaggio selettivo. In relazione alle misure fiscali, la selettività deve essere determinata, secondo una costante giurisprudenza (
17
) della Corte, in più fasi. In una
prima fase
, deve essere determinato il regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato quale cosiddetto quadro di riferimento. Partendo da tale regime fiscale comune o «normale», occorre valutare, in una
seconda fase
, se la misura fiscale di cui trattasi deroga a tale quadro generale, in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da quest’ultimo, in una situazione materiale e giuridica comparabile. Qualora sia stata accertata una deroga alla «tassazione normale», occorre verificare, in un’
ultima fase
, se la deroga sia giustificata.
2.
Constatazioni del Tribunale
32.
Il Tribunale aderisce all’argomentazione sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, secondo cui la prassi fiscale controversa costituisce una deroga al diritto tributario belga quale quadro di riferimento (
18
). Tale prassi non sarebbe prevista in nessuna disposizione del CIR 92 e non potrebbe fondarsi, in particolare, neppure sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92.
33.
Attraverso la riduzione dell’utile nell’ambito delle decisioni anticipate in materia fiscale, le autorità fiscali belghe avrebbero applicato la disposizione sistematicamente
contra legem
. Da un lato, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 troverebbe applicazione, in base alla sua formulazione, unicamente quando sussiste un rapporto transfrontaliero tra due società collegate e l’utile da rettificare è parimenti considerato (
19
) nell’utile dell’altra società e l’utile così incluso è quello che detta altra società avrebbe ottenuto a condizioni di mercato (
20
). Dall’altro, la prassi di escludere una percentuale dell’utile quale utile in eccesso dall’obbligo di versare l’imposta sulle società non trova alcun fondamento nella formulazione della legge (
21
).
3.
Sulla prima censura del primo motivo
di impugnazione
: il Tribunale avrebbe illegittimamente sostituito la motivazione nella decisione controversa
34.
La prima censura del primo motivo di impugnazione, secondo cui il Tribunale avrebbe sostituito la motivazione della [OSCURATO:PERSONA], con la propria, non può essere accolta.
35.
Le ricorrenti contestano le constatazioni del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, avrebbe escluso dal quadro di riferimento non l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, in sé, bensì la sua (illegittima) applicazione. Tale circostanza non emergerebbe con sufficiente chiarezza dalla decisione controversa. A tal riguardo occorrerebbe considerare, in particolare, che, nella decisione di avvio del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ancora ritenuto che fosse lo stesso articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 a discostarsi dal quadro di riferimento.
36.
In base alla giurisprudenza della Corte, il Tribunale non può sostituire la motivazione dell’autore dell’atto impugnato (
22
). Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non risulta che il Tribunale abbia sostituito la motivazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella decisione controversa. Da tale decisione emerge chiaramente che non è l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, bensì la prassi fiscale controversa fondata su tale disposizione, a derogare al quadro di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] afferma in particolare al punto 125, nella sezione «6.3.1.2. L’esenzione degli utili in eccesso non fa parte integrante del quadro di riferimento», che «l’esenzione degli utili in eccesso» non è prescritta da nessuna disposizione del CIR 92. L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 rimanderebbe a transazioni o ad accordi specifici tra due imprese di un gruppo. Un’esenzione fiscale astratta, come quella avvenuta nell’ambito della prassi fiscale controversa, non vi rientrerebbe.
37.
Come risulta inequivocabilmente dal punto 1 della decisione controversa, con l’espressione «regime sugli utili in eccesso» si intende la prassi fiscale controversa. La circostanza dedotta dalle ricorrenti, secondo cui nella sezione «6.3.2. L’esenzione degli utili in eccesso costituisce una deroga al sistema di riferimento» non figurerebbero ulteriori argomenti, non mette in discussione la chiarezza della motivazione nella decisione controversa. Da un lato, infatti, dal titolo della sezione, letto alla luce della definizione del termine contenuta nel punto 1, risulta che la prassi fiscale controversa si discosta dal quadro di riferimento. Dall’altro lato, in tale sezione la [OSCURATO:PERSONA] esamina se la prassi fiscale controversa «costituisc[a] una deroga a tale sistema di riferimento, che dà luogo a una disparità di trattamento tra società che si trovano in una situazione di fatto e di diritto simile alla luce dell’obiettivo perseguito [dal sistema dell’imposta sulle società]» (
23
). In detta sezione la [OSCURATO:PERSONA] procede, in tal modo, alla seconda fase di verifica del cosiddetto test in tre fasi (v. supra, paragrafo 31). La determinazione del quadro di riferimento (la prima fase) è già stata conclusa dalla [OSCURATO:PERSONA] con le sue – parimenti inequivocabili – conclusioni (
24
).
38.
Per quanto riguarda l’ulteriore argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cambiato la propria motivazione nella decisione controversa rispetto a quella contenuta nella decisione di avvio, senza avervi fatto espressamente riferimento nella decisione controversa, non risulta né viene dedotto in che modo tale circostanza potesse incidere sull’asserita sostituzione della motivazione da parte del Tribunale.
39.
Qualora le ricorrenti facciano riferimento, al riguardo, a una violazione del diritto di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 quale forma sostanziale (
25
) esse non hanno dedotto un tale errore di diritto né in primo grado né nel procedimento di impugnazione. Anche laddove si dovesse ritenere che una siffatta violazione possa essere esaminata, d’ufficio, in qualsiasi fase del procedimento (
26
), essa non sussiste nel caso di caso di specie.
40.
Infatti, il diritto di presentare osservazioni presuppone soltanto che, nella decisione di avvio, vengano indicati esplicitamente e chiaramente gli elementi di fatto e di diritto pertinenti (
27
), poiché solo così gli interessati sono in grado di presentare utilmente le loro osservazioni. Rientrano tra i punti di fatto e di diritto pertinenti, innanzitutto, quelli che devono essere esaminati ai fini dell’adozione della decisione finale (
28
). Di conseguenza, un maggiore coinvolgimento degli interessati (o persino la pubblicazione di una decisione di avvio supplementare o rettificata) può risultare necessario quando, dopo la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento siano stati scoperti fatti nuovi o siano intervenuti cambiamenti sostanziali nel contesto giuridico pertinente (
29
).
41.
[OSCURATO:PERSONA] ha rispettato tali requisiti. Nella decisione controversa essa si è limitata a precisare la sua valutazione giuridica
preliminare
(
30
) ai sensi dell’articolo 6 del regolamento 2015/1589, contenuta nella decisione di avvio, senza riferirsi a fatti essenzialmente nuovi o a un mutato quadro giuridico. Dalla decisione di avvio si evince che l’esenzione fiscale degli «utili in eccesso» deroga alla «normale» normativa in materia di imposta sulle società (
31
). Nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato questa valutazione – talora, certamente, ambigua nella decisione di avvio – nel senso che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 sarebbe sì parte del quadro di riferimento, ma che la prassi fiscale controversa non potrebbe fondarsi su di esso. Non è stato dedotto e non è dato evincere in che modo tale precisazione della valutazione giuridica possa aver inciso sulla possibilità riconosciuta alle ricorrenti di presentare utilmente osservazioni. Nulla impediva loro di illustrare, nell’ambito del procedimento d’indagine formale, la loro valutazione della situazione di fatto e di diritto. Le ricorrenti si sono lasciate sfuggire tale possibilità.
4.
Sulla seconda censura del primo motivo di impugnazione: determinazione del quadro di riferimento da parte del Tribunale
42.
Con la seconda censura del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la determinazione del quadro di riferimento operata dalla [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto della prassi interpretativa dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] e basandosi invece sulla propria interpretazione.
43.
Per stabilire se le constatazioni del Tribunale siano viziate da errori di diritto, esporrò anzitutto entro quali limiti la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati, nel determinare il quadro di riferimento (e nello stabilire quindi anche se sussiste una deroga), all’interpretazione di una disposizione tributaria nazionale operata dallo Stato membro (v. infra paragrafi 44 e segg. e paragrafi 49 e segg.) (
32
). Verificherò poi se il Tribunale abbia applicato detto criterio senza incorrere in errori di diritto e se esso abbia correttamente ritenuto che la prassi fiscale controversa non rientri nel quadro di riferimento (ai paragrafi 58 e segg.).
a)
Principio: carattere vincolante della valutazione dello Stato membro nella determinazione del quadro di riferimento
44.
Nel determinare il quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati, in linea di principio, alla configurazione e all’interpretazione della normativa tributaria nazionale compiuta dallo Stato membro (
33
). Questo vincolo al sistema nazionale mira, anzitutto, a proteggere l’autonomia fiscale degli Stati membri. Esso costituisce, inoltre, espressione del principio di legalità dell’imposta, che la Corte ha riconosciuto come principio generale del diritto dell’ordinamento giuridico dell’Unione (
34
).
45.
Pertanto, per quanto riguarda i regimi di aiuto sotto forma di normative tributarie generali, anche la Corte presuppone, correttamente, un ambito di discrezionalità degli Stati membri e, specularmente, un criterio di verifica meno rigoroso della [OSCURATO:PERSONA] e dei giudici dell’Unione (
35
). Essa sottolinea che, allo stato attuale dell’armonizzazione del diritto tributario dell’Unione, gli Stati membri sono liberi di istituire il sistema impositivo che ritengono più idoneo (
36
). Siffatto potere discrezionale degli Stati membri ricomprende la determinazione delle caratteristiche costitutive di ogni imposta e vale in particolare anche per l’attuazione e la configurazione del principio di libera concorrenza per le operazioni tra società collegate (
37
).
46.
Le sentenze della Corte nelle cause Amazon ed [OSCURATO:PERSONA] (
38
) devono essere intese in tal senso. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha spiegato che, in sede di determinazione del quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato, purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni (
39
). Nella causa Amazon la Corte è giunta, in particolare, alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato le linee guida dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento in maniera illegittima senza aver dimostrato che dette linee guida sono state, in tutto o in parte, esplicitamente riprese nel diritto lussemburghese (
40
).
47.
Nella prosecuzione di detta giurisprudenza, nella causa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ribadiva l’autonomia fiscale degli Stati membri. Nello stabilire le caratteristiche costitutive di un’imposta, gli Stati membri potrebbero così perseguire, oltre a un obiettivo di puro bilancio, anche altri obiettivi che costituiscono anch’essi parte del pertinente quadro di riferimento (
41
). Per tale motivo, la Corte riteneva che un’esenzione generale dall’imposta sui beni immobili per terreni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria e messi a disposizione di altri vettori ferroviari rientrasse nel quadro di riferimento (
42
).
48.
Il punto di partenza della censura dedotta dalle ricorrenti è pertanto corretto: il quadro di riferimento deve essere determinato, in linea di principio, alla luce della configurazione e dell’interpretazione da parte dello Stato membro.
b)
Eccezione: configurazione manifestamente incoerente oppure applicazione della normativa manifestamente
contra legem
49.
Tuttavia, i limiti di questa discrezionalità riconosciuta agli Stati membri in sede di determinazione del quadro di riferimento sono superati quando la normativa tributaria è configurata in maniera manifestamente incoerente (v. infra paragrafo 53) o gli organi nazionali applicano la normativa tributaria in maniera manifestamente
contra legem
(e quindi incoerente) (v. infra paragrafi 54 e segg.). Il criterio di verifica da applicare in tale contesto si limita a un mero controllo di plausibilità (v. infra paragrafi 50 e segg.).
1)
Sul criterio: controllo di plausibilità
50.
Nel verificare se la normativa tributaria nazionale sia configurata in maniera incoerente o se sia applicata
contra legem
, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione devono limitarsi a un controllo di plausibilità (
43
).
51.
Tale limitazione a un controllo di plausibilità evita, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione debbano rispettivamente procedere alla corretta interpretazione in dettaglio di 27 diversi regimi tributari e possano, in tal modo, essere «sovraccaricati» già solo in considerazione della mole di attività (
44
). Dall’altro, essa evita che la [OSCURATO:PERSONA] divenga
de facto
un ufficio tributario di ultimo grado e i giudici dell’Unione, attraverso il controllo delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], quasi delle corti tributarie supreme. Infatti, nell’ambito di un controllo limitato alla plausibilità, non ogni semplice errore di diritto compiuto in un avviso di accertamento comporterebbe una deroga dal quadro di riferimento. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] e il giudice dell’Unione non devono nemmeno esaminarle tutte sotto il profilo della loro legittimità (
45
).
52.
A livello di Unione occorre, quindi, esaminare unicamente se la configurazione della normativa tributaria nazionale è manifestamente incoerente o se la sua applicazione da parte degli organi nazionali avviene
contra legem
. Ciò accade quando la configurazione e l’applicazione non possono essere spiegate in maniera plausibile a un terzo come la [OSCURATO:PERSONA] o i giudici dell’Unione (
46
).
2)
Configurazione manifestamente incoerente
53.
I limiti del potere discrezionale degli Stati membri nella configurazione del loro sistema impositivo vengono infatti superati se gli Stati membri abusano della propria legislazione tributaria al fine di concedere vantaggi a singole imprese «eludendo la normativa in materia di aiuti di Stato» (
47
). Un siffatto abuso dell’autonomia fiscale può essere ritenuto sussistente nel caso di una
configurazione manifestamente incoerente
della normativa tributaria (
48
). In tal senso, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ritiene che una decisione tributaria generale in materia di imposizione sia contraria al diritto dell’Unione se essa è stata
configurata in una maniera manifestamente discriminatoria
al fine di eludere i requisiti risultanti dal diritto dell’Unione nel settore degli aiuti di Stato (
49
). Distinzioni generali operate nella normativa tributaria nazionale non sono pertanto parte del quadro di riferimento qualora, all’interno di quest’ultimo, vale a dire del diritto tributario nazionale, esse non si basino su alcun fondamento razionale (
50
).
3)
Applicazione della normativa manifestamente
contra legem
54.
Tuttavia, i limiti della discrezionalità degli Stati membri in sede di determinazione del quadro di riferimento sono superati anche quando l’applicazione della normativa tributaria nazionale contrasta manifestamente con la formulazione della disposizione tributaria. Pertanto, se gli organi nazionali applicano una disposizione tributaria in maniera manifestamente contraria al suo tenore letterale, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione non sono vincolati a detta prassi applicativa in sede di determinazione del quadro di riferimento.
55.
In tal caso, infatti, gli organi nazionali contraddicono proprio la normativa tributaria «normale» emanata dal legislatore nazionale nell’esercizio della sua autonomia fiscale. Dal principio di legalità dell’imposta (
51
) consegue anche che l’autonomia fiscale degli Stati membri è esercitata anzitutto attraverso il legislatore nazionale. Ne consegue che la legge nazionale è il punto di riferimento primario ai fini della determinazione del quadro di riferimento. È vero che, in tale contesto, l’applicazione da parte degli organi nazionali è, in linea di principio, dirimente. Tuttavia, laddove sussista una manifesta contraddizione tra la formulazione della legge e la sua applicazione, la formulazione della legge resta dirimente ai fini della determinazione del quadro di riferimento.
56.
Pertanto, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ha statuito che, in sede di determinazione del quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato
«purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni»
(
52
).
57.
Dall’autonomia fiscale consegue così, da un lato, che la formulazione della legge rappresenta il punto di riferimento per l’esame del quadro di riferimento. Dall’altro, l’esame di una deroga alla formulazione della legge è limitato a un controllo di plausibilità (
53
).
c)
Sull’applicazione del criterio di verifica
58.
Ove si applichi tale criterio, risulta che il Tribunale ha confermato, senza incorrere in errori di diritto, il quadro di riferimento determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che non l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, bensì la sua applicazione manifestamente
contra legem
costituisce una deroga al quadro di riferimento, la normativa belga in materia di imposte sulle società.
1)
Manifesta incoerenza dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92?
59.
L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 non è manifestamente incoerente. Esso si inserisce invece in maniera coerente nel sistema impositivo belga mirando a garantire un’adeguata imposizione nel rispettivo paese. Nel contempo, può essere così evitata, all’interno di un gruppo multinazionale, una doppia imposizione economica nell’ambito dell’adeguamento di condizioni non di mercato che possono aver influito sull’utile (la principale fattispecie di applicazione potrebbero essere gli adeguamenti di prezzi di trasferimento (
54
)).
60.
In base alla sua formulazione, l’articolo 185, paragrafo 2, lettere a) e b), CIR 92 consente alle autorità competenti, ad esempio, di adeguare dal punto di vista fiscale i prezzi per transazioni transfrontaliere tra due imprese di un gruppo multinazionale in conformità al principio di libera concorrenza. Ciò significa che per la prestazione intercorsa tra due imprese collegate viene presunto, a livello fiscale, un prezzo che avrebbero pattuito imprese tra loro indipendenti. L’articolo 185, paragrafo 2, lettera a), CIR 92 consente di imputare a fini fiscali questo utile determinato sulla base di tale (ipotetico) prezzo all’impresa «corretta». Specularmente, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, consente di detrarre l’utile derivante dalla transazione transfrontaliera (adeguando il prezzo alle condizioni di mercato), quando detto utile è ricompreso anche nell’utile dell’altra impresa. In questo modo può essere evitata una doppia imposizione economica di uno stesso utile da parte di due creditori di imposta tenendo conto, in definitiva, del prezzo di trasferimento adeguato nell’altro Stato.
2)
Applicazione manifestamente
contra legem
dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 nella prassi fiscale controversa
61.
Le autorità belghe ritengono invece che il senso dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 consista nel garantire che un’impresa belga appartenente a un gruppo multinazionale debba assoggettare a tassazione unicamente gli utili che anche un’impresa individuale avrebbe conseguito. Gli utili che eccedono detta misura sarebbero resi possibili da sinergie, economie di scala o altri benefici derivanti dalla partecipazione a un gruppo multinazionale. Un’impresa individuale comparabile non godrebbe di tali benefici, i quali dovrebbero, pertanto, essere esentati da imposta (
55
). Per questo motivo, su istanza del soggetto passivo veniva assoggettato a imposizione unicamente l’utile (ipotetico) di un’impresa individuale comparabile.
62.
Tale lettura e la prassi fiscale controversa ad essa collegata sono manifestamente inconciliabili con la formulazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 e non sono, quindi, parte del quadro di riferimento.
63.
L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 presuppone che «
le condizioni convenute tra le due imprese
fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti». Come si evince, inoltre, dalla frase introduttiva dell’articolo 185, paragrafo 2, CIR 92, la disposizione si applica soltanto ai «
reciproci rapporti transfrontalieri
» delle imprese collegate.
64.
Per contro, nella prassi fiscale controversa, il criterio di un concreto rapporto commerciale transfrontaliero e di eventuali condizioni convenute a tal riguardo non ha alcun rilievo. La riduzione dell’utile è stata concessa a prescindere da rapporti commerciali transfrontalieri. Essa non riguardava l’applicazione del principio di libera concorrenza, ad esempio, ai prezzi di trasferimento, bensì la riduzione dell’utile complessivo dell’impresa belga a un utile ipotetico. Non è nemmeno chiaro in che misura, nel periodo di cui trattasi, le ricorrenti abbiano concordato prezzi per prestazioni infragruppo (forniture e servizi) da rapporti transfrontalieri.
65.
Non vi è una spiegazione plausibile per questa applicazione della disposizione incurante della sua formulazione. Infatti il requisito di un concreto rapporto commerciale transfrontaliero e dell’intervenuta pattuizione di condizioni tra due imprese si evince dalla disposizione con la stessa immediatezza dell’assenza di tali condizioni nella prassi fiscale controversa.
d)
Conclusione intermedia
66.
La prassi fiscale controversa non può evidentemente fondarsi sulla disciplina di cui all’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92. Il Tribunale ha pertanto correttamente confermato l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale prassi non costituisce parte del quadro di riferimento, bensì deroga ad esso. La seconda censura del primo motivo di impugnazione è pertanto infondata.
5.
Sulla terza e sulla quarta censura del primo motivo di impugnazione
67.
Non occorre pertanto esaminare se la prassi fiscale controversa violi manifestamente, anche sotto un ulteriore profilo, la formulazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92. Infatti, quand’anche – come dedotto dalle ricorrenti con la loro terza e quarta censura – non sussistessero ulteriori manifeste violazioni della formulazione della norma, il primo motivo di impugnazione risulterebbe comunque infondato.
68.
Ciò vale, in primo luogo, per l’obiezione delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 richiede, quale precondizione, che una prima rettifica sia stata già operata all’estero (prima rettifica fiscale verso l’alto). Si osservi, solo per completezza, che l’argomentazione delle ricorrenti si basa su un’errata comprensione della sentenza impugnata. Il Tribunale non si è infatti basato sul fatto che gli «utili in eccesso» esentati da imposta in [OSCURATO:PERSONA] fossero tassati anche nell’altro Stato (
56
). Esso presupponeva soltanto che tali utili fossero compresi anche negli utili di un’altra impresa del gruppo.
69.
In secondo luogo, può restare aperta anche la questione della fondatezza della quarta censura del primo motivo di impugnazione, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale avrebbero erroneamente ritenuto che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 non consente una rettifica sulla base di un «utile ipotetico». Anche a tal riguardo mi sia consentito osservare che le ricorrenti fraintendono le considerazioni svolte dal Tribunale.
70.
Secondo le ricorrenti, infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che il punto di partenza ai fini della determinazione del reddito imponibile non dovrebbe essere l’utile effettivamente realizzato, bensì un utile ipotetico che prescinderebbe dall’utile effettivamente conseguito. Tale obiezione potrebbe considerarsi giustificata nei limiti in cui il termine «punto di partenza» (
57
) risulti ambiguo. Secondo la descrizione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della prassi fiscale controversa, l’amministrazione nazionale procedeva, infatti, dapprima alla determinazione dell’utile effettivamente realizzato, ponendolo a raffronto con l’utile di un’impresa autonoma comparabile, e successivamente adeguava il reddito imponibile dell’impresa del gruppo all’utile dell’impresa individuale, esentando da imposizione l’utile in eccesso (
58
). Di conseguenza, la base imponibile non era l’utile effettivamente realizzato, bensì un utile ipotetico, presunto «utile di libera concorrenza». Su tale
modus operandi
si è basato il Tribunale nelle proprie considerazioni al punto 99, nonostante l’uso ambiguo dell’espressione «punto di partenza», come risulta inequivocabilmente dalle ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale (
59
).
6.
Conclusione dell’esame del primo motivo di impugnazione
71.
Il Tribunale ha pertanto stabilito, senza commettere alcun errore di diritto, che la [OSCURATO:PERSONA] era nel giusto nel ritenere che la prassi fiscale controversa non rientrasse – in ragione di un’interpretazione manifestamente
contra legem
– nel quadro di riferimento dell’imposta sulle società belga. Il primo motivo di impugnazione delle ricorrenti è pertanto infondato.
B.
Sul secondo motivo di impugnazione: qualificazione come misura selettiva
72.
Con il secondo motivo di impugnazione le ricorrenti contestano la constatazione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presupposto, senza incorrere in errori di diritto, il carattere selettivo della prassi fiscale controversa.
73.
Questa obiezione riguarda la questione, da esaminare nell’ambito della seconda fase, se la misura fiscale di cui trattasi deroghi al sistema generale in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detta disciplina generale, in una situazione materiale e giuridica comparabile (v., al riguardo, già il paragrafo 31).
74.
Secondo le ricorrenti nessuno dei tre motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e confermati dal Tribunale dimostra che la prassi fiscale controversa implica una siffatta disparità di trattamento di imprese tra loro comparabili. Posto che i tre motivi giustificano l’ipotesi di una disparità di trattamento indipendentemente l’uno dall’altro, il motivo di impugnazione delle ricorrenti è fondato unicamente laddove tutti i suddetti motivi risultino non pertinenti. Al contrario, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto ove uno dei suddetti motivi si dimostri pertinente.
1.
Sulla penalizzazione di imprese individuali e di imprese appartenenti a un gruppo operante soltanto a livello nazionale
75.
In base alle constatazioni del Tribunale, il regime tributario sugli utili in eccesso comporta una penalizzazione selettiva di imprese che non sono parte di un gruppo multinazionale (
60
). L’obiettivo del sistema belga di imposizione delle società consisterebbe, infatti, nel tassare tutti gli utili delle imprese imponibili a prescindere che siano esse autonome o integrate in un gruppo multinazionale (
61
).
76.
Per contro, la prassi fiscale controversa accorderebbe ai beneficiari un’agevolazione fiscale consentendo loro di detrarre una parte dei loro utili dalla propria base imponibile senza che detto utile esente da imposta sia stato ricompreso negli utili di un’altra società del gruppo (
62
). Le imprese appartenenti a un gruppo multinazionale verrebbero pertanto trattate in maniera diversa dalle altre imprese tassate sulla base del loro utile complessivo in conformità delle normali norme dell’imposta belga sulle società (
63
)
77.
Le ricorrenti eccepiscono che le imprese parte di un gruppo multinazionale non si troverebbero in una situazione comparabile con quella delle imprese che non rientrano in alcun gruppo di imprese o rientrano in un gruppo che opera esclusivamente a livello nazionale.
78.
Occorre quindi esaminare se le imprese di gruppi multinazionali siano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito con il quadro di riferimento (tassazione uniforme degli utili in ragione della concreta capacità finanziaria), in una situazione materiale e giuridica comparabile a quella delle imprese individuali e delle imprese di gruppi nazionali.
79.
Le ricorrenti eccepiscono in effetti correttamente che, a differenza dei gruppi di imprese multinazionali, le imprese che operano a livello puramente nazionale non sono esposte al rischio di una doppia imposizione che può derivare dall’adeguamento dei prezzi di trasferimento.
80.
Tuttavia, la prassi fiscale controversa non si ricollega proprio al rischio di una tale doppia imposizione poiché non presuppone alcuna operazione transfrontaliera. La prassi fiscale controversa è invece strutturata nel senso di attribuire ai beneficiari la facoltà di passare da un’imposizione sulla base dell’utile effettivamente conseguito (che rispecchia l’effettiva capacità) a un’imposizione sulla base dell’utile medio ipotetico di un’impresa individuale. Ciò comporta, in definitiva, che i soggetti passivi appartenenti a un gruppo multinazionale possono scegliere se non versare l’imposta sulle società su una determinata parte dei loro utili effettivamente conseguiti. Tale opzione non è riconosciuta a un’impresa individuale.
81.
Pertanto, il rischio di una doppia imposizione non può giustificare, in considerazione dell’obiettivo di tassare gli utili di impresa in funzione della capacità, la disparità di trattamento derivante dalla prassi fiscale controversa. Infatti, sotto questo profilo, le imprese di gruppi multinazionali si trovano in una situazione materiale e giuridica comparabile a quella delle imprese individuali e delle imprese di gruppi nazionali. È proprio l’obiettivo di un’imposizione uniforme a essere disatteso se le imprese multinazionali sono tenute ad assoggettare il loro utile solo nella misura di un ipotetico utile medio, mentre tutti gli altri soggetti passivi devono tassare il proprio utile effettivo nella sua interezza.
82.
Poiché l’agevolazione fiscale non è riconosciuta a tutti i soggetti passivi nella stessa misura, ma soltanto alle imprese belghe di gruppi multinazionali, il Tribunale ha ritenuto, senza incorrere in errori di diritto, che la prassi fiscale controversa tratti in maniera diversa imprese che si trovano in una situazione materiale e giuridica comparabile sotto il profilo dell’obiettivo della tassazione uniforme degli utili in funzione della capacità finanziaria perseguito dalla disciplina generale.
83.
Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione non può essere accolto già per tale ragione. [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale hanno ritenuto, senza incorrere in errori di diritto, che sussistesse una disparità di trattamento.
2.
Sulla penalizzazione di imprese che non effettuano, tra l’altro, investimenti in [OSCURATO:PERSONA]
84.
Non occorre qui esaminare se anche le altre due distinzioni dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] e ritenute giuridicamente corrette dal Tribunale (
64
) comprovino una disparità di trattamento di operatori economici che si trovano in una situazione materiale e giuridica comparabile (
65
). Infatti, come appena illustrato, sussiste già una disparità di trattamento tra imprese di gruppi multinazionali, da un lato, e imprese individuali e imprese di un gruppo che opera soltanto a livello nazionale, dall’altro (v. paragrafi 78 e segg.).
3.
Conclusione dell’esame del secondo motivo di impugnazione
85.
Giacché il Tribunale ha correttamente respinto l’obiezione sollevata avverso la classificazione della prassi fiscale controversa come misura selettiva, anche il secondo motivo di impugnazione risulta infondato.
C.
Sul terzo motivo di impugnazione: legittimità dell’ordine di recupero
86.
Il terzo motivo di impugnazione è diretto contro l’affermazione del Tribunale secondo cui il recupero disposto nella decisione controversa sarebbero legittimo.
87.
Con la prima censura del terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non avrebbe riconosciuto che l’ordine di recupero viola il principio della tutela del legittimo affidamento. Esse non avrebbero dunque potuto aspettarsi che l’esenzione dei loro utili in eccesso, concessa secondo una prassi costante e pubblicamente nota dell’amministrazione belga, sarebbe stata considerata un aiuto di Stato incompatibile (v., al riguardo, infra paragrafi 89 e segg.).
88.
L’ordine contenuto nell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione controversa sarebbe inoltre illegittimo nella misura in cui tutti gli importi non recuperati presso il beneficiario devono essere «recuperati presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono» (v. sulla seconda censura del terzo motivo di impugnazione sub paragrafi 96 e segg.).
1.
Sul principio del legittimo affidamento
89.
In base alle constatazioni del Tribunale, le ricorrenti non hanno dedotto di aver ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] una concreta garanzia, tale da far sorgere speranze fondate sul fatto che essa non avrebbe considerato aiuti di Stato illegali e incompatibili esenzioni concesse con decisioni anticipate in materia fiscale (
66
). Esse si sarebbero limitate ad affermare che non avrebbero potuto prevedere che la prassi fiscale controversa sarebbe stata qualificata come aiuto. Il recupero non violerebbe pertanto il principio della tutela del legittimo affidamento (
67
).
90.
Queste constatazioni non possono essere contestate. La prima censura del terzo motivo di impugnazione solleva, sostanzialmente, la questione di fino a che punto meriti tutela l’affidamento nutrito dalle ricorrenti nelle decisioni anticipate in materia fiscale, le quali sono state emanate sulla base di un’interpretazione – protratta nel tempo – del diritto tributario nazionale che è evidentemente incompatibile con la formulazione di detto diritto.
91.
Secondo costante giurisprudenza della Corte, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante il recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità (
68
).
92.
L’obbligo di recupero viene sì limitato dal principio della tutela del legittimo affidamento, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589. Tuttavia, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che un recupero per considerazioni legate alla tutela del legittimo affidamento è escluso solo in casi eccezionali. La Corte ha così deciso che il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento spetta soltanto al soggetto nel quale un’
istituzione dell’Unione
abbia ingenerato fondate aspettative fornendogli precise assicurazioni (
69
).
93.
Per contro, alla luce del principio di effettività, le assicurazioni dello
Stato membro
non dovrebbero essere sufficienti (
70
). Pertanto, nell’ottica del diritto dell’Unione, la garanzia di un determinato trattamento fiscale data dalle autorità nazionali in una decisione anticipata in materia fiscale non potrebbe fondare alcun legittimo affidamento.
94.
Non occorre qui stabilire se una siffatta interpretazione del principio del legittimo affidamento sia, in definitiva, convincente (
71
). Infatti, l’affidamento non merita in ogni caso tutela se l’errore di diritto era agevolmente riconoscibile anche per il soggetto passivo. Su ciò non incide nemmeno l’assicurazione (manifestamente illegittima) sotto forma di una decisione anticipata in materia fiscale. Pertanto, un soggetto passivo non può far valere il legittimo affidamento quando una disposizione viene interpretata in maniera evidentemente contraria alla sua formulazione e tale interpretazione viene garantita in una decisione anticipata in materia fiscale. Come sopra osservato, la prassi fiscale controversa contrastava manifestamente con la formulazione della normativa belga in materia di imposte sulle società (v. paragrafi 61 e segg.).
95.
In conclusione, nel caso in esame, il principio della tutela del legittimo affidamento non osta quindi a un recupero dell’aiuto. Il Tribunale lo ha riconosciuto senza commettere alcun errore di diritto.
2.
Sul recupero presso i membri del gruppo
di imprese
96.
Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’aiuto possa essere recuperato in via sussidiaria anche dalle altre società del gruppo, benché queste ultime non fossero destinatarie della decisione anticipata in materia fiscale.
97.
In base alle constatazioni del Tribunale, il recupero disposto all’articolo 12, paragrafo 2, della decisione controversa non è viziato da errori di diritto (
72
). [OSCURATO:PERSONA] potrebbe presumere l’esistenza di un’unità economica tra più persone fisiche e giuridiche qualora esse si trovino legate da una relazione di controllo (
73
). Di conseguenza, ai fini del recupero presso le altre società del gruppo sarebbe sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] constati che la società belga, per effetto delle proprie funzioni centrali all’interno del gruppo, eserciti il controllo sulle altre società del gruppo medesimo (
74
).
98.
Ritengo che tali constatazioni del Tribunale siano viziate da un errore di diritto.
99.
Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589, gli aiuti illegali devono essere recuperati dal loro beneficiario. Secondo la giurisprudenza della Corte, è beneficiario colui che ha tratto effettivo vantaggio dall’aiuto (
75
).
100.
Il riferimento al vantaggio effettivo deriva dunque dal fatto che il diritto degli aiuti di Stato non ha carattere sanzionatorio nei confronti del beneficiario. Il divieto di aiuti è piuttosto rivolto allo Stato (membro) e l’obbligo di restituzione di un aiuto illegittimamente versato è inteso ad eliminare i vantaggi concorrenziali determinati dall’aiuto (
76
). Il beneficiario dell’aiuto deve restituire il vantaggio di cui ha fruito rispetto ai suoi concorrenti, ripristinando così la situazione precedente alla corresponsione dell’aiuto (
77
). In altre parole, si tratta della restituzione dei vantaggi ottenuti in violazione del diritto dell’Unione.
101.
Anche la giurisprudenza richiamata dal Tribunale a sostegno della sentenza impugnata non contraddice tale principio. Al contrario, essa ne costituisce proprio espressione.
102.
Comune denominatore delle cause richiamate (
78
) dal Tribunale è, infatti, la circostanza che, successivamente alla concessione di un aiuto, presso i rispettivi beneficiari hanno avuto luogo ristrutturazioni e trasferimenti patrimoniali. In tal modo sono sorti soggetti giuridici che non erano destinatari dell’aiuto originario, ma che, in qualità di una sorta di successori giuridici, sono entrati nel godimento dei vantaggi derivanti dall’aiuto stesso.
103.
Nella causa Intermills/[OSCURATO:PERSONA], la società Intermills, nell’ambito di una ristrutturazione sostenuta dallo Stato, aveva costituito tre società di produzione giuridicamente autonome, alle quali aveva trasferito la propria attività produttiva (compresi tutti gli impianti di produzione). La società Intermills aveva mantenuto partecipazioni nelle società di produzione di nuova costituzione. Nonostante l’autonomia giuridica, la Corte ha considerato la società originaria Intermills e le tre società di produzione di nuova costituzione come un’unica entità economica, qualificabile come beneficiaria dell’aiuto ai sensi del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato (
79
).
104.
Nella causa AceaElectrabel Produzione/[OSCURATO:PERSONA], la produzione di energia elettrica era stata trasferita, nell’ambito di una ristrutturazione sostenuta dallo Stato, dal fornitore italiano di energia ACEA alla società di produzione AEP, nella quale l’ACEA aveva mantenuto una partecipazione economica in qualità di holding. La Corte ha considerato l’ACEA e l’AEP quale unica entità economica (
80
).
105.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalla giurisprudenza richiamata non si può pertanto dedurre che una presunta relazione di controllo derivante da funzioni centrali all’interno di un gruppo sia sufficiente per considerare un’entità economica beneficiaria di un aiuto. In entrambe le decisioni, l’elemento determinante era piuttosto stabilire chi avesse tratto il vantaggio effettivo dall’aiuto.
106.
In tal senso si è espressa la Corte anche in decisioni più recenti relative a situazioni di continuità economica. Secondo tale giurisprudenza, l’aiuto deve essere recuperato dalla società che prosegue l’attività dell’impresa che ha beneficiato dell’aiuto, qualora sia dimostrato che tale società conserva il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale connesso al beneficio di detto aiuto (
81
).
107.
Nel caso di specie, la legittimità del recupero presuppone, pertanto, che anche le altre società del gruppo abbiano effettivamente tratto un vantaggio dall’aiuto controverso concesso dal [OSCURATO:PERSONA].
108.
A diversa conclusione non induce il fatto che la Corte, nel contesto degli articoli 101 e 102 TFUE, abbia accolto un’accezione «ampia» di impresa. Tale nozione consente di estendere le sanzioni per comportamenti anticoncorrenziali a imprese collegate (
82
). Secondo tale giurisprudenza, il termine «impresa» comprende qualsiasi unità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (
83
). Questa nozione di impresa deriva dall’esigenza che una separazione giuridica formale tra diverse società non possa escludere l’applicazione delle norme in materia di concorrenza (
84
).
109.
È ben vero che sia gli articoli 101 e 102 TFUE sia l’articolo 107 TFUE si collocano nel capitolo relativo alle norme sulla concorrenza e sono volti, rispettivamente, al funzionamento del mercato interno e alla tutela della concorrenza da distorsioni. Gli strumenti (e la
ratio
ivi insita) mediante i quali tale obiettivo deve essere raggiunto sono peraltro così diversi da richiedere un’interpretazione differente. Mentre, nell’ambito degli articoli 101 e 102 TFUE, la concorrenza dev’essere tutelata impedendo determinati comportamenti (in particolare accordi) tra concorrenti privati, l’articolo 107 TFUE è rivolto primariamente contro un intervento dello Stato (membro). Tale distinzione si riflette anche nella sistematica del Trattato FUE, che distingue tra la sezione 1 «Regole applicabili alle imprese» e la sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati».
110.
Decisive sono pertanto le diverse funzioni che la nozione di impresa svolge nei rispettivi ambiti. Una nozione «ampia» di impresa nel contesto degli articoli 101 e 102 TFUE consente l’imputazione di comportamenti anticoncorrenziali. In tale prospettiva, appare sensato che la giurisprudenza ravvisi un’unità economica nel caso in cui una società controllata, pur avendo personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni impartitele dalla società madre (
85
). Infatti, qualora la controllata tenga un comportamento anticoncorrenziale, ciò è riconducibile ad istruzioni anticoncorrenziali impartite dalla società madre. Si tratta dunque di un’interpretazione alla luce della finalità di tutela, ossia di impedire comportamenti anticoncorrenziali e, in ultima analisi, di garantire un’applicazione effettiva del diritto della concorrenza.
111.
Per contro, nelle fattispecie relative agli aiuti di Stato, il comportamento anticoncorrenziale si colloca dal lato dello Stato (membro). Un’interpretazione «ampia» avrebbe come conseguenza l’imputazione a terzi del vantaggio effettivo concesso a un determinato beneficiario dell’aiuto. Conseguentemente, non può essere determinante il fatto che il beneficiario dell’aiuto (ad esempio la società controllata) si attenga ad istruzioni impartite da un terzo (ad esempio la società madre). Tale circostanza non consente, infatti, di dedurre che il terzo abbia beneficiato del vantaggio effettivo. Spetta, piuttosto, alla [OSCURATO:PERSONA] accertare le circostanze che – come nelle cause sopra menzionate – possano indicare un trasferimento del vantaggio effettivo a un terzo, quale sorta di successore (
86
).
112.
Nell’ambito della prassi fiscale controversa, il vantaggio effettivo è consistito nell’ottenimento di una decisione anticipata che garantiva una determinata modalità di imposizione degli utili. Tali decisioni anticipate in materia fiscale non erano evidentemente indirizzate a un «gruppo» (nell’ambito di un cosiddetto regime di imposizione di gruppo), bensì ad una specifica società del gruppo. Quest’ultima era pertanto la beneficiaria della decisione anticipata in materia fiscale e, di conseguenza, la beneficiaria dell’aiuto ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589. [OSCURATO:PERSONA] non ha accertato circostanze dalle quali risulti che anche le altre società del gruppo abbiano tratto il vantaggio derivante dalle decisioni anticipate in materia fiscale.
113.
Ne consegue che la conclusione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ordinare il recupero dell’aiuto anche presso le altre società del gruppo è viziata da errore di diritto.
3.
Conclusione sul terzo motivo di impugnazione
114.
Il Tribunale ha correttamente stabilito che il principio della tutela del legittimo affidamento non osta alla legittimità della decisione controversa. Tuttavia, la conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ordinare il recupero anche presso le altre società del gruppo è giuridicamente erronea. La seconda censura del terzo motivo di impugnazione è, conseguentemente, fondata. In tale parte la sentenza impugnata dev’essere annullata. Poiché tale argomento è stato discusso in contraddittorio dinanzi al Tribunale e non sono necessarie ulteriori misure di organizzazione del procedimento, la causa, sotto questo profilo, può essere decisa definitivamente (articolo 61, primo comma, dello Statuto). L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione controversa dev’essere pertanto annullato.
D.
Sul quarto motivo di impugnazione: accordo preventivo sui prezzi di trasferimento quale aiuto ai sensi della prassi fiscale controversa
115.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente nella causa C‑758/23 P argomenta che il Tribunale avrebbe erroneamente confermato che le agevolazioni fiscali ad essa accordate devono essere recuperate. Essa afferma, in particolare, di non aver ricevuto alcuna decisione anticipata in materia fiscale, ma di aver invece concluso con l’amministrazione fiscale belga un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento che non ricadrebbe nella prassi fiscale controversa.
116.
Questo motivo di impugnazione non può essere accolto. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto emanato il contestato ordine di recupero delle agevolazioni fiscali che erano state concesse alla ricorrente nell’ambito dell’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. Nell’articolo 1 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che la prassi fiscale controversa rappresenta un aiuto incompatibile con il mercato interno. Essa ivi descrive detta prassi come un regime «in virtù del quale il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato (...) decisioni anticipate». Nell’articolo 2 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ordina il recupero degli aiuti di cui all’articolo 1. In nessun passaggio la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che anche gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento ricadono nella prassi fiscale controversa o integrano, a prescindere da essa, un aiuto incompatibile con il mercato interno. È sì vero che la ricorrente figura nell’«Elenco delle decisioni anticipate adottate in applicazione del regime in questione», allegato alla decisione controversa. Tuttavia, detto elenco non ha alcuna efficacia giuridica. [OSCURATO:PERSONA] chiarisce, infatti, nella decisione controversa che detto «elenco dei beneficiari fornito dalle autorità belghe e allegato alla presente decisione è considerato (...) a titolo puramente indicativo» (
87
). Pertanto, il Tribunale non poteva nemmeno confermare l’ordine di recupero contestato dalla ricorrente e, in realtà, non emanato.
117.
Il Tribunale ha osservato correttamente che, in una decisione in materia di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a compiere un’analisi dell’aiuto concesso in ogni singolo caso sul fondamento di un regime del genere (
88
). La situazione individuale della ricorrente dovrebbe essere presa in considerazione nella fase di recupero dell’aiuto (
89
). Se, in tale contesto, quanto dedotto dalla ricorrente dovesse risultare corretto, essa non sarebbe quindi un beneficiario delle prassi fiscale controversa e non vi sarebbe alcun recupero.
118.
Nella misura in cui, per contro, il Tribunale osserva nei suoi ulteriori motivi (dedotti probabilmente solo in via subordinata) che l’accordo preventivo corrispondeva, nella sostanza, alla prassi fiscale controversa (
90
), esso ha oltrepassato la propria competenza. Oggetto della controversia è, infatti, la decisione controversa. Tale decisione non contiene alcuna constatazione in merito alla questione se l’accordo preventivo raggiunto dall’amministrazione fiscale belga con la ricorrente integri un aiuto. Sebbene tale ipotesi non sia in alcun modo esclusa essa non è oggetto della decisione controversa. Tuttavia, poiché i motivi dedotti nella sentenza controversa fondano la pronuncia anche senza tali considerazioni, tale superamento della competenza da parte del Tribunale non comporta l’annullamento della sentenza impugnata (
91
).
E.
Conclusione dell’esame dei motivi di impugnazione
119.
Il terzo motivo di impugnazione è in parte fondato. I motivi di impugnazione sono, quanto al resto, infondati. Di conseguenza occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in relazione alla quale l’impugnazione è fondata e respingere i motivi di impugnazione quanto al resto. L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione controversa deve essere annullato.
F.
Sulle spese
120.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, detta Corte statuisce sulle spese. Questo si verifica nel caso di specie.
121.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento medesimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.
122.
In considerazione delle circostanze del presente procedimento, appare giustificato che le ricorrenti si facciano interamente carico delle proprie spese. L’impugnazione è accolta soltanto in misura marginale, ossia unicamente con riguardo alla terza censura del terzo motivo di impugnazione. A quanto risulta, l’annullamento della sentenza e della decisione controversa non comporta alcun vantaggio economico immediato per le ricorrenti. Infatti, il recupero presso le altre società del gruppo era stato disposto soltanto in via sussidiaria. Appare pertanto giustificato che l’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione controversa non incida sulla decisione relativa alle spese.
VI.
Conclusione
123.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di statuire come segue nelle cause C‑757/23 P e C‑758/23 P:
1. Il punto 2 del dispositivo della sentenza del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑263/16 RENV, T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16, EU:T:2023:565), è annullato nella parte in cui respinge il ricorso contro il recupero in via sussidiaria degli importi presso i gruppi di imprese dei beneficiari dell’aiuto [articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/1699 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione].
2. L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/1699 è annullato.
3. Le impugnazioni sono respinte quanto al resto.
4. Le ricorrenti sono condannate alle spese.
1
Lingua originale: il tedesco.
2
Sentenza del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑263/16 RENV, T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16, EU:T:2023:565).
3
Si tratta dei procedimenti nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P, C‑736/23 P, da C‑737/23 P a C‑742/23 P, C‑752/23 P, C‑754/23 P e C‑755/23 P e C‑756/23 P. Le presenti conclusioni riprendono, in ampia parte, le considerazioni contenute nelle mie conclusioni nella causa C‑752/23 P. Nuove sono soltanto le considerazioni ai paragrafi 115 e seguenti relative al recupero di agevolazioni fiscali concesse mediante accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
4
Decisione (UE) 2016/1699 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61).
5
I prezzi di trasferimento sono i prezzi a cui un’impresa trasferisce beni materiali o immateriali a imprese collegate o eroga servizi a imprese collegate; v. linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, 2022, pagg. 15 e 16.
6
Gazzetta ufficiale belga del 9 luglio 2004.
7
Punti 89, 90 e 93 della sentenza impugnata e punto 34 della decisione controversa.
8
Punti 91 e 93 della sentenza impugnata con rinvio al punto 38 della decisione controversa.
9
Punti 97 e 98 della sentenza impugnata con rinvio ai punti da 39 a 42 della decisione controversa; v. altresì la dichiarazione del Ministro delle finanze del 30 novembre 2023, prodotta sub allegato A.6.
10
Sul prosieguo, v. punto 99 della sentenza impugnata.
11
Veniva, infatti, quantificata una percentuale risultante da una comparazione tra una stima di un utile medio ipotetico di un’impresa individuale e un utile reale stimato del soggetto passivo. Tale percentuale veniva detratta dall’
utile effettivo
del soggetto passivo nei cinque anni successivi.
12
Sul prosieguo, v. punto 36 della sentenza impugnata.
13
Sentenza del 14 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91).
14
Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (C‑337/19 P, EU:C:2021:741).
15
Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punti da 156 a 158, nonché 169 e 170).
16
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 36); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 105), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 27).
17
V., sul prosieguo, sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 44); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 107), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 31 e 32).
18
Punti 82 e segg., segnatamente, punto 102 della sentenza impugnata.
19
È vero che la versione inglese della sentenza parla di «already included» e non di «also included». Tuttavia, dalle motivazioni del Tribunale e da un confronto, in particolare, con la versione francese («également repris») risulta evidente che si tratta di un errore di traduzione.
20
Punto 92 della sentenza impugnata.
21
Punto 95 della sentenza impugnata.
22
Sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punto 70 e la giurisprudenza citata).
23
Punto 130 della decisione impugnata.
24
Punto 129 della decisione impugnata.
25
V. espressamente, in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 45 e la giurisprudenza citata).
26
In tal senso, sentenza del 7 maggio 1991, Oliveira/[OSCURATO:PERSONA] (C‑304/89, EU:C:1991:191, punti 17 e 18); v. anche sentenza dell’11 settembre 2025, Austria/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] II) (C‑59/23 P, EU:C:2025:686, punto 99), riguardo a un difetto di motivazione rilevabile d’ufficio.
27
V., sul prosieguo, sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 49 e giurisprudenza citata).
28
Sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 51).
29
Sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 52 e la giurisprudenza citata).
30
È nella natura di una valutazione preliminare che essa possa essere modificata o precisata nel corso delle indagini.
31
Punto 84 della decisione del 3 febbraio 2015 relativa alla misura SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), Sistema di ruling fiscale applicato agli utili in eccesso in [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, GU 2015, C 188, pag. 24 (41).
32
V. già le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 91 e segg.), Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 86 e segg.) e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafi 147 e segg.).
33
V. già le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 27).
34
Sentenze del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119), e dell’8 maggio 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (C‑566/17, EU:C:2019:390, punto 39); v. le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 99).
35
V. sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punti 115 e segg.), e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.).
36
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 48); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 112), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 37); v., in tal senso, anche con riferimento alle libertà fondamentali, sentenze del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑75/18, EU:C:2020:139, punto 49), e del 3 marzo 2020, Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2020:140, punto 69) e la giurisprudenza ivi citata.
37
Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 42), e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.).
38
Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985), e del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948).
39
Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120).
40
Sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56).
41
Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 51).
42
Sentenza del 29 aprile 2025,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 80).
43
V. già le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 101).
44
V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 98 e segg.), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 94 e 95).
45
V. le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 96).
46
V. già le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafo 94), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 92).
47
Sentenza del 15 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Government of [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti da 96 a 107).
48
V. già le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 91).
49
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 53); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 114), del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (C‑596/19 P, EU:C:2021:202, punti 48 e 49), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 42 e 43).
50
V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 34), e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafo 151).
51
V., a tal proposito, sentenza del 5 dicembre 2023,
Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA]
(C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119). Tale principio esige che tutti gli elementi chiave che definiscono le caratteristiche fondamentali dell’imposta siano determinati dal legislatore nazionale.
52
Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120).
53
Qualora, sulla base di un siffatto controllo, gli organi dell’Unione giungano alla conclusione che gli organi nazionali applicano la normativa tributaria nazionale in maniera manifestamente
contra legem
, una prassi fondata su di essa non è parte del quadro di riferimento, bensì vi deroga. Se tale prassi integri anche un vantaggio selettivo deve essere stabilito sulla base della seconda e della terza fase del summenzionato esame in tre fasi (paragrafo 31). V. sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 60), e le mie conclusioni in detta causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 28).
54
I prezzi di trasferimento sono i prezzi a cui un’impresa trasferisce beni materiali o immateriali a imprese collegate o eroga servizi a imprese collegate; v. linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, 2022, pagg. 15 e 16.
55
Esposizione della posizione belga nel punto 14 della decisione controversa.
56
Punti 93 e 94 della sentenza impugnata.
57
Punto 99 della sentenza impugnata.
58
Punti da 15 a 20 della decisione controversa.
59
Punto 51 della sentenza impugnata.
60
Punti 105 e segg. della sentenza impugnata.
61
Punto 107 della sentenza impugnata.
62
Punto 108 della sentenza impugnata.
63
Punto 110 della sentenza impugnata.
64
Punti 111 e segg. e 119 e segg. della sentenza impugnata.
65
V. le più ampie considerazioni nelle mie conclusioni nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P (paragrafi 89 e segg.).
66
Sul prosieguo, v. punto 133 della sentenza impugnata.
67
Punto 135 della sentenza impugnata.
68
Fondamentale la sentenza del 21 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑142/87, EU:C:1990:125, punto 66).
69
Sentenze del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 97), e del 16 dicembre 2010, Kahla/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑537/08 P, EU:C:2010:769, punto 63), ciascuna con ulteriori rinvii.
70
V., ad esempio, sentenza del 20 marzo 1997, [OSCURATO:PERSONA] (C‑24/95, EU:C:1997:163, punti 34 e segg.).
71
Si potrebbe dubitarne nella misura in cui le decisioni anticipate in materia fiscale sono uno strumento classico inteso a garantire la certezza del diritto da parte dell’amministrazione finanziaria nazionale; v. le mie conclusioni nelle cause Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 169).
72
Punto 155 della sentenza impugnata.
73
Punto 151 della sentenza impugnata.
74
Punti 152 e 153 della sentenza impugnata.
75
Sentenza del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 75).
76
Sentenze del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 131); dell’8 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] IV (C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 34), e del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 76).
77
Sentenze del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 131); dell’8 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] IV (C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 34), e del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 75).
78
Sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/[OSCURATO:PERSONA] (323/82, EU:C:1984:345, punto 11), e del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑480/09 P, EU:C:2010:787, punto 64).
79
Sentenza del 14 novembre 1984, Intermills/[OSCURATO:PERSONA] (323/82, EU:C:1984:345, punto 11).
80
Sentenza del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑480/09 P, EU:C:2010:787, punti 63 e 64).
81
Sentenze del 16 gennaio 2025,
Scai
(C‑588/23, EU:C:2025:23, punto 40), e del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punti 79 e 81).
82
Sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑516/15 P, EU:C:2017:314).
83
Sentenze del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 41); del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punti 47 e 48), e del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punti 54 e 55).
84
Sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 41); v. già sentenze del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de Servicio (C‑217/05, EU:C:2006:784, punto 41), e del 14 luglio 1972, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (48/69, EU:C:1972:70, punto 140).
85
Sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punto 52).
86
In alternativa, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe semplicemente subordinare il recupero presso le altre società del gruppo all’effettivo conseguimento del vantaggio.
87
Punto 132 della decisione controversa.
88
Punto 31 della sentenza impugnata.
89
V. sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punto 77).
90
Punti 33 e 34 della sentenza impugnata. In tal senso si è espressa anche la [OSCURATO:PERSONA] nella sua replica.
91
V. sentenza del 2 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata).