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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10767/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4824/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PIETROMARAGLIANO –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'VITALE, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Proprietà – Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione R.G.N. 4824/2018 Ud. 17/11/2022CC R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 2 di 17 [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 490/2017 depositata il 15/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE citò, innanzi il Tribunale di Agrigento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: a) nei confronti del primo, accertarsi che lo stesso occupava sine titulo una parte della particella 3561 di titolarità del medesimo attore, con condanna conseguente alla restituzione, oltre al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni; b) nei confronti del secondo, la condanna alla restituzione, a titolo di garanzia per evizione, della quota di prezzo equivalente alla porzione di terreno occupata da [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento dei danni.

Riferì l’attore di avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA] un lotto di terreno edificabile in Agrigento, individuato alle particelle 3561, 3795 e 3797.

La particella 3561, proseguì l’attore, confinava con una striscia di terreno facente parte della particella 2288 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per averla quest’ultimo acquistata dalla [OSCURATO:SOCIETA], a propria volta avente causa sempre di [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 3 di 17 Lamentò l’attore che tale striscia di terreno, che avrebbe dovuto presentare una larghezza di tre metri, era risultata invece larga quattro metri e che tale eccedenza doveva ritenersi sottratta alla particella 3561, dell’attore medesimo. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi per resistere alla domanda, dedusse che la porzione di terreno di cui era titolare era stata staccata da un’unica estensione di terreno ben prima dell’acquisto dell’attore il quale, pertanto, doveva ritenersi avere acquistato il proprio lotto da [OSCURATO:PERSONA] nella sua estensione di fatto.

Lamentò, altresì, che l’attore stesso, nel realizzare sul proprio terreno degli sbancamenti, avesse provocato lesioni all’immobile di proprietà del medesimo convenuto, agendo in via riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi separatamente, contestò invece che [OSCURATO:PERSONA] avesse occupato la porzione di terreno prima dell’acquisto dell’attore, in ogni caso opponendosi all’accoglimento della domanda di garanzia per evizione.

Per effetto della riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE chiese ed ottenne l’autorizzazione alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, esecutore e direttore dei lavori in relazione ai quali era stato eseguito lo sbancamento.

I terzi chiamati si costituirono regolarmente contestando la domandaformulata nei loro confronti.

2. A seguito del rigetto, da parte del Tribunale di Agrigento, di tutte le domande delle parti, venne proposto appello da [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE.

Nella regolare costituzione di tutti gli appellati, la Corte d’appello di Palermo, in riforma dell’impugnata sentenza: 1) condannò [OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE la porzione di terreno di cui R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 4 di 17 alla particella 3561, con ripristino dello stato dei luoghi; 2) condannò [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore dei terzi chiamati; 3) condannò [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del grado di appello in favore dei terzi chiamati e di [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE; 4) condannò quest’ultimo alla rifusione delle spese processuali del grado di appello in favore di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte palermitana, dopo aver qualificato l’originaria domanda dell’appellante come domanda di rivendicazione, osservò che: a) sulla scorta della documentazione prodotta e dell’interpretazione dei titoli di provenienza (escluso quello di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non prodotto), doveva ritenersi che la porzione di terreno rivendicata dall’appellante non fosse mai stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA] o dalla sua dante causa, mentre doveva ritenersi che [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE avesse dato piena prova della titolarità della porzione medesima; b) nessuna valenza aveva la locuzione - contenuta nell’atto di acquisto di [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE-che puntualizzava che l’acquisto del terreno avveniva “per quello che effettivamente si trova”, dovendosi ritenere la medesima mera clausola di stile; c) ai fini dell’interpretazione del titolo di acquisto, semmai, rilevavano sia il fatto che [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio formale, avesse dichiarato che intenzione dei contraenti era quella di trasferire la particella 3561 nella sua interezza, sia il fatto che la consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio di primo grado aveva confermato che l’assenza della striscia di terreno rivendicata avrebbe inciso sulla stessa edificabilità dei lotti acquistati da [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE; R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 5 di 17 d) era invece da disattendere la domanda risarcitoria reiterata dall’appellante, non essendovi prova del danno lamentato; e) assorbite erano, come conseguenza dell’accoglimento della domanda di rivendica, le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; f) andava confermata la statuizione del Tribunale di condanna del primo alla rifusione delle spese in favore del secondo, giacché quest’ultimo era stato evocato in giudizio dall’appellante in via del tutto autonoma e non per effetto delle difese di [OSCURATO:PERSONA]; g) sulla scorta del medesimo criterio [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE doveva essere condannato alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] anche delle spese del grado di appello; h) meritava invece riforma la statuizione di primo grado sulla regolamentazione delle spese dei terzi chiamati, dovendo le medesime gravare su [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del principio di causalità, essendo la chiamata in causa derivata dalla riconvenzionale del medesimoMAURIZIO CONTINO.

3. Per la Cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a tremotivi R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 6 di 17

1.1. Con il primo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.; b) in relazione all’art. 360, n n . 4 e 5 , c.p.c., il difetto assoluto di motivazione e l’omesso esame delle argomentazioni difensive contenute nell’atto di appello.

Il ricorrente, dopo aver riprodotto la motivazione della decisione di primo grado che aveva respinto le domande di [OSCURATO:PERSONA]’ VITALEed aver sottolineato che il contenuto della motivazione stessa era poi stato fatto proprio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella propria comparsa di costituzione in appello, divenendo quindi argomentazione difensiva: a) censura l a decisione della corte territoriale, deducendo la violazione dei criteri di corretta ermeneutica contrattuale, sia perché la Corte territoriale avrebbe affermato il carattere di mera clausola di stile della locuzione -contenuta nell’atto di acquisto di [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE- “per quello che effettivamente si trova”, sulla sola scorta della sua genericità e senza valutarla nel complesso del contenuto dell’atto di acquisto, sia perché la Corte avrebbe comunque omessodi procedere ad una complessiva interpretazione del contratto, e delle sue ulteriori clausole; b) si duole del fatto che la Corte palermitana abbia omesso di confrontarsi specificamente con le deduzioni difensive che lo stesso ricorrente aveva svolto in appello sulla scorta del le argomentazioni della decisione di primo grado.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce : a) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c.; R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 7 di 17 b) in relazione all’art. 360, n n . 4 e 5 , c.p.c., il difetto assoluto di motivazione per travisamento delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente: a) da un lato censura la decisione della corte territoriale, in quanto la stessa avrebbe determinato il contenuto e gli effetti della compravendita tra [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE e [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di dichiarazioni rese da quest’ultimo in sede di istruttoria, laddove l’interpretazione di un contratto avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile non potrebbe essere determinata sulla scorta di detto elemento extratestuale, a ciò ostando il disposto di cui all’art. 1350 c.c.; b) dall’altro lato contesta che [OSCURATO:PERSONA] abbia reso le dichiarazioni che la Corte territoriale riporta nella motivazione della decisione, deducendo, quindi, anche un travisamento di tali dichiarazioni.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.

Il ricorrente si duole, infine, della statuizione di condanna alla rifusione delle spese in favore dei terzi chiamati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Deduce, infatti, di non avere proposto appello incidentale avverso la statuizione di primo grado di rigetto della propria domanda risarcitoria, e cioè della domanda che aveva originato la chiamata in causa dei medesimi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Argomenta, quindi, che la citazione in appello di questi ultimi è stata operata dall’appellante [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE ai soli fini di integrità del R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 8 di 17 contraddittorio, senza che la Corte venisse chiamata a pronunciarsi sulla posizione di questi ultimi.

Da ciò il ricorrente deduce la erronea applicazione del principio di causalità da parte della Corte territoriale, non potendosi ritenere che la presenza dei terzi chiamati nel giudizio di appello sia causalmente riconducibile al ricorrente medesimo.

2. Il ricorso incidentale è affidato a due motivi

2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.

Il ricorrente incidentale si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia modificato la statuizione adottata dal Tribunale di Agrigento sulle spese del giudizio di primo grado, ritenendo che ciò fosse precluso dal fatto che [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE non aveva formulato conclusioni in tal senso.

Il ricorrente incidentale, per contro, deduce di aver specificamente chiesto nell’atto di appello di modificare la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, sottolineando, peraltro, che tale statuizione avrebbe dovuto essere comunque adottata d’ufficio dalla Corte, come conseguenza dell’accoglimento del gravame.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.

Il ricorrente incidentalesi duole del fatto che la Corte territoriale lo abbia gravato delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i gradi di giudizio, argomentando che l’evocazione in causa del medesimo RUSSO era stata resa necessaria dalle contestazioni dell’odiernoricorrente, sul quale, quindi, le spese medesime avrebbero dovuto gravare.

3. Esigenze di chiarezza suggeriscono di esaminare le numerose eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal ricorrente R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 9 di 17 incidentale in sede di valutazione dei singoli motivi, potendosi osservare sin d’ora che l’eccezione di inammissibilità dei motivi c.d.

“misti”-in quanto sollevati con riferimento sia all’ipotesi di cui al n. 3) sia all’ipotesi di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c.- deve essere valutata alla luce del principio per cui il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 - Rv. 635452 – 01 e, successivamente, Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 - Rv. 663425 - 02).

Tale è la situazione che ricorre nel caso ora al vaglio di questa Corte, dal momento che l’esposizione dei motivi di ricorso consente,in ogni caso, l’individuazione e l’analisi separata delle singole doglianze mosse dal ricorrente.

4. Il primo motivo è, in parte, infondato, in altra parte inammissibile.

Quanto alla deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto,il motivo non risulta formulato in modo radicalmente inammissibile-come invece dedotto dal controricorrente- dal momento che il ricorrente si è comunque diffuso nell’argomentare le ragioni da cui, a suo dire, darebbe possibile evincere una violazione, da parte della Corte territoriale, delle norme che dettano i canoni di corretta interpretazionedel contratto.

R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 10 di 17 Esclusa la radicale inammissibilità, il motivo appare, tuttavia, comunque carente in quanto le deduzioni da esso svolte non valgono comunque a superare il limite costituito dal principio per cui l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 - Rv. 646649 - 01) .

È ben vero, infatti, che questa Corte, in relazione a clausole talvolta definite “di stile”- come quella avente la formulazione "nello stato di fatto e nella condizione di diritto in cui si trova" - ha comunque affermato la necessità di operare una valutazione della effettiva volontà delle parti anche alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23701 del 22/11/2016 -Rv. 642983 - 01) .

È, parimenti, vero che questa Corte ha chiarito che il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ. ) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 11 di 17 nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di "stile" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13839 del 31/05/2013 -Rv. 626766 - 01).

È,tuttavia, anche vero che questa Corte ha comunque catalogato tra le clausole di stile le espressioni generiche, frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza rivelano la funzione di semplice completamento formale, e prive di un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere dalle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7713 del 16/04/2015 -Rv. 635093 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19876 del 29/09/2011 - Rv. 619535 - 01); Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3398 del 05/06/1984 -Rv. 435411 - 01) .

Tornando al caso in esame, allora, si deve rilevare che la Corte territoriale ha comunque operato un’interpretazione del tutto plausibile delle pattuizioni contrattuali, ed in particolare della effettiva volontà delle parti, valorizzando proprio l’elemento funzionale della compravendita,ed in particolare la finalità di acquisire un terreno con potenzialità edificatoria, che invece -come evidenziato dalla consulenza tecnica d’ufficio- sarebbe stata significativamente ridotta senza la striscia di terreno in contesa.

Essendo, quindi, approdata alla conclusione per cui la volontà delle partinella compravendita tra [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE e [OSCURATO:PERSONA] era nel senso di trasferire un lotto di dimensioni compatibili con un progetto di lottizzazione, la Corte è giunta a svalutare la clausola invocata dall’odierno ricorrente come clausola priva di un effettivo contenuto volitivo, con una interpretazione che, oltre ad essere argomentata, appare del tutto plausibile e quindi non censurabile nella presente sede.

R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 12 di 17 Di vera e propria inammissibilità si deve invece parlare in relazione al vizio di “omesso esame delle argomentazioni” fatte proprie dal ricorrente in sede di appello sulla scorta della motivazione della decisione di primo grado.

Poiché è lo stesso ricorrente ad affermare che a non essere stato valutato non sarebbe un fatto, ma il complesso della motivazione di prime cure convertito dal ricorrente in argomentazioni difensive in appello, è sufficiente richiamare al riguardo il principio per cui l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 -Rv. 655413 - 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 - 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014 -Rv. 632989 - 01).

5. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

L’esame della decisione impugnata, infatti, evidenzia che la Corte territoriale non ha basato la propria interpretazione del contratto tra [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE e [OSCURATO:PERSONA] uni camente sulla scorta delle dichiarazioni rese da quest’ultimo in sede di interrogatorio formale, bensì sulla base di un ampio ventaglio di considerazioni che vanno dalla funzione concreta perseguita con la vendita, agli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, alla ricostruzione e raffronto dei titoli di acquisto delle parti e dei loro danti causa.

Occorre, allora, richiamare il principio per cui in tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 13 di 17 non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020 - Rv. 657055 – 01 ; Ca ss. Sez. 3 - Sentenza n. 1163 del 21/01/2020 -Rv. 656633 - 02) .

Constatato, allora, che il ragionamento ermeneutico seguito dalla Corte territoriale risulterebbe in ogni caso completo, coerente e autosufficiente anche cassando radicalmente il riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]-in quanto tale ragionamento risulta basato su altre fonti di convincimento non contraddette da alcun atto processuale- si deve concludere nel senso de lla evidente infondatezza del motivo di ricorso.

6. Infondato, ancora, è il terzo ed ultimo motivo di ricorso.

Nel gravare l’odierno ricorrente anche delle spese di lite dei due gradi di giudizio di merito dei terzi chiamati, la Corte territoriale ha espressamente e correttamente applicato il principio, più volte enunciato da questa Corte, per cui le spese della parte terza chiamata vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato egiustificato la chiamata in garanzia, secondo il principio di causalità (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 - Rv. 655244 –01; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016 - Rv. 638998 –01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/201 1 - Rv. 620143 -01).

Né -come invece sostenuto dal ricorrente- il principio può trovare limite per l’ipotesi in cui il terzo chiamato partecipi al giudizio di appello anche in assenza di riproposizione della domanda di garanzia, in R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 14 di 17 quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza bensì dalla responsabilità del soggetto che, con una infondata pretesa, risulta avere dato luogo al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022 -Rv. 663523 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016 - Rv. 639447 –01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5027 del 26/02/2008 - Rv. 601982 -01).

7. Il primo motivo di ricorso incidentale, invece, è fondato.

Statuendo in ordine alle spese del rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA]' VITALEe [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al solo grado di appello e ritenendo invece preclusa la riforma della decisione sulle spese assunta in primo grado per assenza di specifico gravame, la Corte palermitana si è immotivatamente discostata dall’orientamento di questa Corte, a mente del quale il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020 - Rv. 658671 -01).

Pertanto, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 15 di 17 è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017 - Rv. 642738 – 01 ; Sez.

L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009 -Rv. 611189 - 01) .

8. Fondato è, parimenti, il secondo motivo di ricorso.

Se è vero, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] è stato evocato in giudizio direttamente da [OSCURATO:PERSONA]' VITALE, è parimenti vero che tale iniziativa si è resa necessaria in virtù delle contestazioni che [OSCURATO:PERSONA] muoveva sulla titolarità di parte del terreno alienato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]' VITALE , e dalla conseguente eventualità che l’odierno ricorrente incidentale subisse l’evizione parziale del bene oggetto della compravendita, operando, quindi , la stessa ratio che è alla base del disposto di cui all’art. 1485 c.c.

Nell’attribuire le spese di lite di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]' VITALE,e non a colui che, con le proprie pretese, aveva dato causa al coinvolgimento in giudizio dello stesso RUSSO, la Corte d’appello ha reso quindi - ancora una volta immotivatamente - una statuizione difforme rispetto all’orientamento di questa Corte, la quale ha chiarito che l'acquirente di un bene immobile posseduto illegittimamente da un terzo il quale ne rifiuti il rilascio, nel promuovere l'azione di rivendica ben può chiamare in giudizio il venditore suo dante causa per eventuale garanzia nel caso in cui le pretese del possessore si rivelino fondate, con la conseguenza che, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, onde tra loro non è ipotizzabile la soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., legittimamente, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, il R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 16 di 17 giudice pone a carico del convenuto anche l'onere di rivalere delle spese giudiziali il terzo chiamato in causa, trovando tale provvedimento giustificazione nel comportamento processuale del convenuto che con le proprie infondate pretese sul bene controverso ha determinato non solo l'azione dell'attore in rivendica, ma anche la chiamata in causa del terzo(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6255 del 03/06/1991 (Rv. 472506 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5173 del 24/09/1981 - Rv. 415971 - 01).

9. Pertanto, mentre il ricorso principale deve essere respinto, deve per contro trovare accoglimento il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

10. Stante il rigetto del ricorso principale, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte, rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorsoincidentale; cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 17 di 17 Ai sensi del D.P.R. 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4824/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PIETROMARAGLIANO –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'VITALE, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Proprietà – Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione R.G.N. 4824/2018 Ud. 17/11/2022CC R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 2 di 17 [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 490/2017 depositata il 15/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE citò, innanzi il Tribunale di Agrigento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: a) nei confronti del primo, accertarsi che lo stesso occupava sine titulo una parte della particella 3561 di titolarità del medesimo attore, con condanna conseguente alla restituzione, oltre al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni; b) nei confronti del secondo, la condanna alla restituzione, a titolo di garanzia per evizione, della quota di prezzo equivalente alla porzione di terreno occupata da [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento dei danni. Riferì l’attore di avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA] un lotto di terreno edificabile in Agrigento, individuato alle particelle 3561, 3795 e 3797. La particella 3561, proseguì l’attore, confinava con una striscia di terreno facente parte della particella 2288 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per averla quest’ultimo acquistata dalla [OSCURATO:SOCIETA], a propria volta avente causa sempre di [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 3 di 17 Lamentò l’attore che tale striscia di terreno, che avrebbe dovuto presentare una larghezza di tre metri, era risultata invece larga quattro metri e che tale eccedenza doveva ritenersi sottratta alla particella 3561, dell’attore medesimo. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi per resistere alla domanda, dedusse che la porzione di terreno di cui era titolare era stata staccata da un’unica estensione di terreno ben prima dell’acquisto dell’attore il quale, pertanto, doveva ritenersi avere acquistato il proprio lotto da [OSCURATO:PERSONA] nella sua estensione di fatto. Lamentò, altresì, che l’attore stesso, nel realizzare sul proprio terreno degli sbancamenti, avesse provocato lesioni all’immobile di proprietà del medesimo convenuto, agendo in via riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi separatamente, contestò invece che [OSCURATO:PERSONA] avesse occupato la porzione di terreno prima dell’acquisto dell’attore, in ogni caso opponendosi all’accoglimento della domanda di garanzia per evizione. Per effetto della riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE chiese ed ottenne l’autorizzazione alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, esecutore e direttore dei lavori in relazione ai quali era stato eseguito lo sbancamento. I terzi chiamati si costituirono regolarmente contestando la domandaformulata nei loro confronti. 2. A seguito del rigetto, da parte del Tribunale di Agrigento, di tutte le domande delle parti, venne proposto appello da [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE. Nella regolare costituzione di tutti gli appellati, la Corte d’appello di Palermo, in riforma dell’impugnata sentenza: 1) condannò [OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE la porzione di terreno di cui R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 4 di 17 alla particella 3561, con ripristino dello stato dei luoghi; 2) condannò [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore dei terzi chiamati; 3) condannò [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del grado di appello in favore dei terzi chiamati e di [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE; 4) condannò quest’ultimo alla rifusione delle spese processuali del grado di appello in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte palermitana, dopo aver qualificato l’originaria domanda dell’appellante come domanda di rivendicazione, osservò che: a) sulla scorta della documentazione prodotta e dell’interpretazione dei titoli di provenienza (escluso quello di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non prodotto), doveva ritenersi che la porzione di terreno rivendicata dall’appellante non fosse mai stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA] o dalla sua dante causa, mentre doveva ritenersi che [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE avesse dato piena prova della titolarità della porzione medesima; b) nessuna valenza aveva la locuzione - contenuta nell’atto di acquisto di [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE-che puntualizzava che l’acquisto del terreno avveniva “per quello che effettivamente si trova”, dovendosi ritenere la medesima mera clausola di stile; c) ai fini dell’interpretazione del titolo di acquisto, semmai, rilevavano sia il fatto che [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio formale, avesse dichiarato che intenzione dei contraenti era quella di trasferire la particella 3561 nella sua interezza, sia il fatto che la consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio di primo grado aveva confermato che l’assenza della striscia di terreno rivendicata avrebbe inciso sulla stessa edificabilità dei lotti acquistati da [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE; R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 5 di 17 d) era invece da disattendere la domanda risarcitoria reiterata dall’appellante, non essendovi prova del danno lamentato; e) assorbite erano, come conseguenza dell’accoglimento della domanda di rivendica, le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; f) andava confermata la statuizione del Tribunale di condanna del primo alla rifusione delle spese in favore del secondo, giacché quest’ultimo era stato evocato in giudizio dall’appellante in via del tutto autonoma e non per effetto delle difese di [OSCURATO:PERSONA]; g) sulla scorta del medesimo criterio [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE doveva essere condannato alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] anche delle spese del grado di appello; h) meritava invece riforma la statuizione di primo grado sulla regolamentazione delle spese dei terzi chiamati, dovendo le medesime gravare su [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del principio di causalità, essendo la chiamata in causa derivata dalla riconvenzionale del medesimoMAURIZIO CONTINO. 3. Per la Cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tremotivi R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 6 di 17 1.1. Con il primo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.; b) in relazione all’art. 360, n n . 4 e 5 , c.p.c., il difetto assoluto di motivazione e l’omesso esame delle argomentazioni difensive contenute nell’atto di appello. Il ricorrente, dopo aver riprodotto la motivazione della decisione di primo grado che aveva respinto le domande di [OSCURATO:PERSONA]’ VITALEed aver sottolineato che il contenuto della motivazione stessa era poi stato fatto proprio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella propria comparsa di costituzione in appello, divenendo quindi argomentazione difensiva: a) censura l a decisione della corte territoriale, deducendo la violazione dei criteri di corretta ermeneutica contrattuale, sia perché la Corte territoriale avrebbe affermato il carattere di mera clausola di stile della locuzione -contenuta nell’atto di acquisto di [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE- “per quello che effettivamente si trova”, sulla sola scorta della sua genericità e senza valutarla nel complesso del contenuto dell’atto di acquisto, sia perché la Corte avrebbe comunque omessodi procedere ad una complessiva interpretazione del contratto, e delle sue ulteriori clausole; b) si duole del fatto che la Corte palermitana abbia omesso di confrontarsi specificamente con le deduzioni difensive che lo stesso ricorrente aveva svolto in appello sulla scorta del le argomentazioni della decisione di primo grado. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce : a) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1350 c.c.; R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 7 di 17 b) in relazione all’art. 360, n n . 4 e 5 , c.p.c., il difetto assoluto di motivazione per travisamento delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente: a) da un lato censura la decisione della corte territoriale, in quanto la stessa avrebbe determinato il contenuto e gli effetti della compravendita tra [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE e [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di dichiarazioni rese da quest’ultimo in sede di istruttoria, laddove l’interpretazione di un contratto avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile non potrebbe essere determinata sulla scorta di detto elemento extratestuale, a ciò ostando il disposto di cui all’art. 1350 c.c.; b) dall’altro lato contesta che [OSCURATO:PERSONA] abbia reso le dichiarazioni che la Corte territoriale riporta nella motivazione della decisione, deducendo, quindi, anche un travisamento di tali dichiarazioni. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Il ricorrente si duole, infine, della statuizione di condanna alla rifusione delle spese in favore dei terzi chiamati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, infatti, di non avere proposto appello incidentale avverso la statuizione di primo grado di rigetto della propria domanda risarcitoria, e cioè della domanda che aveva originato la chiamata in causa dei medesimi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Argomenta, quindi, che la citazione in appello di questi ultimi è stata operata dall’appellante [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE ai soli fini di integrità del R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 8 di 17 contraddittorio, senza che la Corte venisse chiamata a pronunciarsi sulla posizione di questi ultimi. Da ciò il ricorrente deduce la erronea applicazione del principio di causalità da parte della Corte territoriale, non potendosi ritenere che la presenza dei terzi chiamati nel giudizio di appello sia causalmente riconducibile al ricorrente medesimo. 2. Il ricorso incidentale è affidato a due motivi 2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Il ricorrente incidentale si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia modificato la statuizione adottata dal Tribunale di Agrigento sulle spese del giudizio di primo grado, ritenendo che ciò fosse precluso dal fatto che [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE non aveva formulato conclusioni in tal senso. Il ricorrente incidentale, per contro, deduce di aver specificamente chiesto nell’atto di appello di modificare la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, sottolineando, peraltro, che tale statuizione avrebbe dovuto essere comunque adottata d’ufficio dalla Corte, come conseguenza dell’accoglimento del gravame. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Il ricorrente incidentalesi duole del fatto che la Corte territoriale lo abbia gravato delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i gradi di giudizio, argomentando che l’evocazione in causa del medesimo RUSSO era stata resa necessaria dalle contestazioni dell’odiernoricorrente, sul quale, quindi, le spese medesime avrebbero dovuto gravare. 3. Esigenze di chiarezza suggeriscono di esaminare le numerose eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal ricorrente R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 9 di 17 incidentale in sede di valutazione dei singoli motivi, potendosi osservare sin d’ora che l’eccezione di inammissibilità dei motivi c.d. “misti”-in quanto sollevati con riferimento sia all’ipotesi di cui al n. 3) sia all’ipotesi di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c.- deve essere valutata alla luce del principio per cui il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 - Rv. 635452 – 01 e, successivamente, Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 - Rv. 663425 - 02). Tale è la situazione che ricorre nel caso ora al vaglio di questa Corte, dal momento che l’esposizione dei motivi di ricorso consente,in ogni caso, l’individuazione e l’analisi separata delle singole doglianze mosse dal ricorrente. 4. Il primo motivo è, in parte, infondato, in altra parte inammissibile. Quanto alla deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto,il motivo non risulta formulato in modo radicalmente inammissibile-come invece dedotto dal controricorrente- dal momento che il ricorrente si è comunque diffuso nell’argomentare le ragioni da cui, a suo dire, darebbe possibile evincere una violazione, da parte della Corte territoriale, delle norme che dettano i canoni di corretta interpretazionedel contratto. R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 10 di 17 Esclusa la radicale inammissibilità, il motivo appare, tuttavia, comunque carente in quanto le deduzioni da esso svolte non valgono comunque a superare il limite costituito dal principio per cui l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 - Rv. 646649 - 01) . È ben vero, infatti, che questa Corte, in relazione a clausole talvolta definite “di stile”- come quella avente la formulazione "nello stato di fatto e nella condizione di diritto in cui si trova" - ha comunque affermato la necessità di operare una valutazione della effettiva volontà delle parti anche alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23701 del 22/11/2016 -Rv. 642983 - 01) . È, parimenti, vero che questa Corte ha chiarito che il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ. ) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 11 di 17 nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di "stile" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13839 del 31/05/2013 -Rv. 626766 - 01). È,tuttavia, anche vero che questa Corte ha comunque catalogato tra le clausole di stile le espressioni generiche, frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza rivelano la funzione di semplice completamento formale, e prive di un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere dalle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7713 del 16/04/2015 -Rv. 635093 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19876 del 29/09/2011 - Rv. 619535 - 01); Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3398 del 05/06/1984 -Rv. 435411 - 01) . Tornando al caso in esame, allora, si deve rilevare che la Corte territoriale ha comunque operato un’interpretazione del tutto plausibile delle pattuizioni contrattuali, ed in particolare della effettiva volontà delle parti, valorizzando proprio l’elemento funzionale della compravendita,ed in particolare la finalità di acquisire un terreno con potenzialità edificatoria, che invece -come evidenziato dalla consulenza tecnica d’ufficio- sarebbe stata significativamente ridotta senza la striscia di terreno in contesa. Essendo, quindi, approdata alla conclusione per cui la volontà delle partinella compravendita tra [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE e [OSCURATO:PERSONA] era nel senso di trasferire un lotto di dimensioni compatibili con un progetto di lottizzazione, la Corte è giunta a svalutare la clausola invocata dall’odierno ricorrente come clausola priva di un effettivo contenuto volitivo, con una interpretazione che, oltre ad essere argomentata, appare del tutto plausibile e quindi non censurabile nella presente sede. R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 12 di 17 Di vera e propria inammissibilità si deve invece parlare in relazione al vizio di “omesso esame delle argomentazioni” fatte proprie dal ricorrente in sede di appello sulla scorta della motivazione della decisione di primo grado. Poiché è lo stesso ricorrente ad affermare che a non essere stato valutato non sarebbe un fatto, ma il complesso della motivazione di prime cure convertito dal ricorrente in argomentazioni difensive in appello, è sufficiente richiamare al riguardo il principio per cui l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 -Rv. 655413 - 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 - 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014 -Rv. 632989 - 01). 5. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. L’esame della decisione impugnata, infatti, evidenzia che la Corte territoriale non ha basato la propria interpretazione del contratto tra [OSCURATO:PERSONA]’ VITALE e [OSCURATO:PERSONA] uni camente sulla scorta delle dichiarazioni rese da quest’ultimo in sede di interrogatorio formale, bensì sulla base di un ampio ventaglio di considerazioni che vanno dalla funzione concreta perseguita con la vendita, agli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, alla ricostruzione e raffronto dei titoli di acquisto delle parti e dei loro danti causa. Occorre, allora, richiamare il principio per cui in tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 13 di 17 non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020 - Rv. 657055 – 01 ; Ca ss. Sez. 3 - Sentenza n. 1163 del 21/01/2020 -Rv. 656633 - 02) . Constatato, allora, che il ragionamento ermeneutico seguito dalla Corte territoriale risulterebbe in ogni caso completo, coerente e autosufficiente anche cassando radicalmente il riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]-in quanto tale ragionamento risulta basato su altre fonti di convincimento non contraddette da alcun atto processuale- si deve concludere nel senso de lla evidente infondatezza del motivo di ricorso. 6. Infondato, ancora, è il terzo ed ultimo motivo di ricorso. Nel gravare l’odierno ricorrente anche delle spese di lite dei due gradi di giudizio di merito dei terzi chiamati, la Corte territoriale ha espressamente e correttamente applicato il principio, più volte enunciato da questa Corte, per cui le spese della parte terza chiamata vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato egiustificato la chiamata in garanzia, secondo il principio di causalità (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 - Rv. 655244 –01; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016 - Rv. 638998 –01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/201 1 - Rv. 620143 -01). Né -come invece sostenuto dal ricorrente- il principio può trovare limite per l’ipotesi in cui il terzo chiamato partecipi al giudizio di appello anche in assenza di riproposizione della domanda di garanzia, in R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 14 di 17 quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza bensì dalla responsabilità del soggetto che, con una infondata pretesa, risulta avere dato luogo al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022 -Rv. 663523 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016 - Rv. 639447 –01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5027 del 26/02/2008 - Rv. 601982 -01). 7. Il primo motivo di ricorso incidentale, invece, è fondato. Statuendo in ordine alle spese del rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA]' VITALEe [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al solo grado di appello e ritenendo invece preclusa la riforma della decisione sulle spese assunta in primo grado per assenza di specifico gravame, la Corte palermitana si è immotivatamente discostata dall’orientamento di questa Corte, a mente del quale il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020 - Rv. 658671 -01). Pertanto, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 15 di 17 è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017 - Rv. 642738 – 01 ; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009 -Rv. 611189 - 01) . 8. Fondato è, parimenti, il secondo motivo di ricorso. Se è vero, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] è stato evocato in giudizio direttamente da [OSCURATO:PERSONA]' VITALE, è parimenti vero che tale iniziativa si è resa necessaria in virtù delle contestazioni che [OSCURATO:PERSONA] muoveva sulla titolarità di parte del terreno alienato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]' VITALE , e dalla conseguente eventualità che l’odierno ricorrente incidentale subisse l’evizione parziale del bene oggetto della compravendita, operando, quindi , la stessa ratio che è alla base del disposto di cui all’art. 1485 c.c. Nell’attribuire le spese di lite di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]' VITALE,e non a colui che, con le proprie pretese, aveva dato causa al coinvolgimento in giudizio dello stesso RUSSO, la Corte d’appello ha reso quindi - ancora una volta immotivatamente - una statuizione difforme rispetto all’orientamento di questa Corte, la quale ha chiarito che l'acquirente di un bene immobile posseduto illegittimamente da un terzo il quale ne rifiuti il rilascio, nel promuovere l'azione di rivendica ben può chiamare in giudizio il venditore suo dante causa per eventuale garanzia nel caso in cui le pretese del possessore si rivelino fondate, con la conseguenza che, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, onde tra loro non è ipotizzabile la soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., legittimamente, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, il R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 16 di 17 giudice pone a carico del convenuto anche l'onere di rivalere delle spese giudiziali il terzo chiamato in causa, trovando tale provvedimento giustificazione nel comportamento processuale del convenuto che con le proprie infondate pretese sul bene controverso ha determinato non solo l'azione dell'attore in rivendica, ma anche la chiamata in causa del terzo(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6255 del 03/06/1991 (Rv. 472506 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5173 del 24/09/1981 - Rv. 415971 - 01). 9. Pertanto, mentre il ricorso principale deve essere respinto, deve per contro trovare accoglimento il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 10. Stante il rigetto del ricorso principale, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte, rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorsoincidentale; cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. R.G. 4824/2018 - Pagina nr. 17 di 17 Ai sensi del D.P.R. 3
Sentenza Cassazione n. 10767/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris