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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27843/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 7170/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i tre motivi di ricorso relativi alla asserita ncongruità della pena (con riguardo agli specifici profili della mancata disapplicazione della recidiva, della eccessività degli aumenti per la continuazione interna e del giudizio di bilanciamento effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti) sono meramente riproduttiv delle censure proposte in appello in relazione al trattamento sanzionatorio e non si confrontano con la puntuale e non illogica motivazione dei giudici del merito, sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 7170/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i tre motivi di ricorso relativi alla asserita ncongruità della pena (con riguardo agli specifici profili della mancata disapplicazione della recidiva, della eccessività degli aumenti per la continuazione interna e del giudizio di bilanciamento effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti) sono meramente riproduttiv delle censure proposte in appello in relazione al trattamento sanzionatorio e non si confrontano con la puntuale e non illogica motivazione dei giudici del merito, sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0
Sentenza Cassazione n. 27843/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris