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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41355/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del , ricorso. f [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del Tribunale di Brescia del 4 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2018.

La Corte ha ritenuto di escludere che l'assenza del Domi nel processo definito con tale sentenza fosse riconducibile all'incolpevole conoscenza della sua celebrazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con due distinti atti a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], di contenuto sovrapponibile, censurando la sentenza per violazione degli artt. 420 bis e 629 cod. proc. pen., nonché per difetto di motivazione sul presupposto che, nel caso in esame, non possa operare la presunzione di conoscenza in difetto di un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale fra il legale domiciliatario e l'imputato e che la dichiarazione di assenza sia stata illegittima in quanto effettuata sul mero dato formale dell'elezione di domicilio senza tenere conto del fatto che l'imputato fosse stato espulso nell'ottobre 2012 e che il legale domiciliatario avesse rinunciato al mandato, evidenziando di non avere più avuto contatti con il proprio assistito.

3. In particolare, la vicenda è stata così ricostruita: - [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto il 3 aprile 2012 la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Lucca, in quell'occasione nominando difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed eleggendo domicilio presso il suo studio; - data l'incompetenza dichiarata dal giudice, la misura ha perso efficacia e il fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Brescia; - l'istanza di misura cautelare formulata da quel pubblico ministero è stata rigettata così come è stato rigettato l'appello proposto dalla pubblica accusa; - l'indagato ha ricevuto solo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, in quanto il 27 ottobre 2012 è stato espulso; - prima dell'espulsione aveva nominato un diverso legale nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso i! quale aveva eletto nuovo domicilio; - l'avviso di conclusione delle indagini e stato notificato presso il difensore , domiciliatario Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre 2013 e in pari data tale legale ha rinunziato al mandato, precisando di non avere più avuto alcun contatto con l'indagato;- il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al mandato con atto depositato presso la segreteria dell'autorità procedente il 2 ottobre 2013, ma tale rinuncia non risulta essere stata comunicata all'imputato; - l'udienza preliminare, data la rinuncia al mandato difensivo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si è svolta alla presenza dell'avvocato di ufficio [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata sulla base della notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare al domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - tutti gli atti successivi sono stati notificati con la stessa modalità, mentre il Domi era sempre assente ed era assistito dal difensore d'ufficio, che non ha proposto appello avverso la sentenza di condanna.

4. Secondo la difesa, tali elementi non avrebbero potuto ritenersi sintomatici di una compiuta e certa conoscenza in capo all'imputato del procedimento e della contestazione che ne forma oggetto, cosicché si sarebbe dovuta ritenere fondata l'istanza di rescissione in quanto l'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium non poteva ritenersi effettivamente conosciuta né poteva essere desunta dalla semplice nomina, nella fase delle indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio.

Il principio di conoscenza, si assume, presuppone la permanenza del legame professionale e non può essere invocata quando il rapporto sia venuto meno, cosicché il giudice che non abbia certezza che l'imputato ha conoscenza del processo o che vi sia la volontaria sottrazione ad esso è tenuto a disporre la notifica personalmente ad opera della polizia giudiziaria e, in caso di impossibilità, a disporre con ordinanza la sospensione del processo.

5. La difesa chiede che la Corte di legittimità verifichi se sia sufficiente ad escludere l'incolpevole mancata conoscenza del processo la rnera conoscenza di un provvedimento cautelare personale a carico di un soggetto che abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia presso il quale ha eletto domicilio, posto che nel ricorso si afferma il principio secondo il quale la sola elezione di domicilio presso i) difensore da parte deli'indagato non è presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza.

Gli indici di conoscenza del processo definiti dall'art.420 bis cod. proc. pen. ai fini della dichiarazione di assenza non consentono, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, una presunzione assoluta di conoscenza cosicché .è necessaria la prova che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato.

E', dunque, necessario verificare se l'imputato sta effettivamente venuto a conoscenza della vocatio in iudicium, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione o l'elezione di domicilio qualora non vi sia un effettivo rapporto professionale e di informazione tra l'assistito e difensore.

5.1. La Corte di appello non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in quanto ha ritenuto di presumere l'effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato pur in presenza della prova positiva che il difensore di fiducia nominato nella fase delle indagini preliminari non avesse più avuto alcun contatto con l'assistito.

Si contesta l'assunto contenuto nella sentenza secondo il quale l'espulsione sarebbe stata preordinata all'allontanamento dell'imputato, trattandosi di esercizio di un diritto concesso dall'art.16 d. ligs, 25 luglio 1998, n.286.

Al momento in cui stata richiesta l'espulsione non vi erano misure in atto e ogni richiesta del pubblico ministero era stata rigettata; per cui i giudici bresciani hanno valutato incongruamente la funzione della scelta di addivenire all'espulsione, che peraltro risulterebbe chiesta nell'ambito di un procedimento di cumulo di pene concorrenti, ossia dall'altro difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale il Domi avrebbe poi eletto domicilio.

5.2. Sussistevano indici attinenti esclusivamente alla fase delle indagini preliminari, ma erano assenti indici dell'effettiva conoscenza dell'accusa formulata e della celebrazione del processo a carico del Domi.

La difesa ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con revoca della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia e sospensione dell'esecuzione della stessa; ha dedotto, altresì, la violazione di legge con riferimento all'iter notificatorio di tutti gli atti del processo al domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], tale da determinare la nullità assoluta della citazione a giudizio e di ogni atto conseguente, posto che al momento dell'espulsione [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto nuovo domicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo venuto meno nel frattempo il rapporto con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

5.3. Si contesta quanto affermato nella sentenza impugnata a proposito del rilievo che l'elezione di domicilio e la nuova nomina fossero relative ad altro procedimento, considerato che agli atti è presente la nota della [OSCURATO:PERSONA] di Biella, dalla quale non si desume la specificazione che l'elezione di domicilio fosse riferibile esclusivamente al provvedimento di cumulo, dovendosi invece presumere che la nuova elezione di domicilio fosse riferibile anche al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Brescia; ne deriva, si assume, la nullità assoluta e insanabile di cui al combinato disposto degli artt.178, comma 1 iett.c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.6.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le ragioni fondanti la pronuncia qui impugnata sono state così espresse: - è principio giurisprudenziale ampiamente consolidato che l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, salvo che dall'atto non risulti una diversa e inequivoca dichiarazione dell'interessato; - il procedimento, originariamente iscritto presso la Procura della Repubblica di Lucca, è il medesimo di quello iscritto presso la Procura della Repubblica di Brescia, trattandosi degli stessi atti di indagine e del medesimo oggetto, per cui la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'elezione di domicilio effettuata nel procedimento originariamente incardinato presso il Tribunale di Lucca sono rimaste valide nel procedimento riassunto davanti al Tribunale di Brescia; - la conferma che il difensore di fiducia del Domi nel procedimento dinanzi al Tribunale di Brescia fosse l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si rinviene nel fatto che tale difensore è stato, senza necessità di alcuna ulteriore nomina, colui che ha assunto il patrocinio dell'indagato nella fase cautelare pendente davanti al Tribunale di Brescia in funzione di giudice del riesame; - a prescindere dalla rinuncia al mandato formulata in data 2 ottobre 2013 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], le notifiche all'imputato effettuate presso lo studio di tale difensore sono state correttamente eseguite in ossequio al principio per cui l'elezione di domicilio rimane valida in ogni stato e grado del procedimento; - la successiva nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio di tale difensore, effettuata il 26 settembre 2013 all'atto della scarcerazione a seguito dell'accoglimento della richiesta di espulsione, non spiega alcuna efficacia nell'ambito del procedimento svoltosi presso il Tribunale di Brescia essendo state effettuate, tanto la nomina quanto l'elezione di domicilio, in altro e diverso procedimento; - l'asserito impedimento dei Domi a partecipare al processo in quanto espulso, peraltro contraddetto dalla disposizione dell'art. 17 d.

Igs. n.286/98, è elemento estraneo al tema della mancata conoscenza incolpevole del processo; - l'avvenuta espulsione del Domi non ha impedito all'imputato di avere conoscenza del procedimento in quanto, a prescindere dalla regolarità delle notifiche presso il domicilio eletto, sussiste la prova palpabile della permanenza del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato, desumibile da una serie di interventi da parte del legale, come quello davanti al Tribunale del Riesame, tali da lasciare intendere che la sussistenza del rapporto professionale sia stata effettiva indipendentemente dal fatto ehe detto rapporto si sia interrotto a seguito dell'espulsione del Domi; - la circostanza che la richiesta di espulsione sia stata patrocinata dallo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] induce a ritenere che tale istanza fosse preordinata a sottrarre il Domi alle conseguenze inerenti al contemporaneo processo che lo vedeva coinvolto davanti agli uffici giudiziari di Brescia, dovendosene desumere che il Domi fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento in quanto effettivo è stato il rapporto professionale con il suo legale, con il quale ha pianificato la complessiva strategia difensiva di cui sopra.

Sulla base di tali valutazioni la Cdrte di appello ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia infondato,

2.1. Occorre, in primo luogo, sottolineare che la rinuncia al mandato è stata ritualmente recapitata alla Procura della Repubblica, cosicchè ha prodotto i suoi effetti sotto l profilo della continuità di difesa nel procedimento, posto che, come è pacifico, sin dall'udienza preliminare fu nominato al Domi un difensore d'ufficio ai sensi dell'art.. 97, comma 1, cod. proc. pen., indicato nell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Per converso, è rimasta valida l'elezione di domicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo ius recepturn che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il- quale l'imputato ha eletto domicilio non fa venir meno la validità dell'elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte (Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015, Vignozzi, Rv. 264234; Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010 Bouhlga, Rv. 246387; Sez. 1, n. 22760 del 29/3/2007, Bardhi, Rv. .236789); la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno, infatti,, oggetto e finalità diverse (Sez. 3, n. 3568 del .17/9/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824).

Né risulta che il difensore domiciliatario, nel rinunciare ai mandato ; abbia comunicato all'autorità procedente di non accettare !e notifiche presso i proprio studio (Sez. 6, n. 44156 . del 3/11/2021, P., Rv. 282265).

2.3. Correttamente, dunque,. la Corte territoriale ha ritenuto validamente eseguite !e notificazioni, degli atti presso il suindicato difensore domiciliatario sotto il profilo della perdurante validità dell'elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], richiamando a tal fine anche il principio secondo il quale l'elezione o. dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state, effettuate, mentre non spiegano alcun effetto .neirambito di altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa e inequivoca dichiarazione dell'interessato (Sez. 2, n. 37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv. 277041 e 02; Sez.5, n.28691 del 13/06/2013 Tognetti, Rv. 256533 - 01; Sez.6, n.49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650 - 01).

3. Con specifico riguardo al tema della mancata conoscenza incolpevole del processo allegata nell'istanza di rescissione, la sentenza ha offerto congrua e non manifestamente illogica motivazione.

3.1. Il ricorrente sviluppa il tema della assenza di effettiva conoscenza del processo, laddove l'istituto della rescissione presuppone la non conoscenza ma richiede che questa sia incolpevole.

Secondo un principio espresso dalla Corte di legittimità, l'ignoranza incolpevole rilevante ai sensi dell'art.6 CEDU del processo celebrato in assenza è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, i! fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n.34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305 - 01).

3.2. Si è anche affermato che dall'elezione del domicilio, effettuata dall'indagato presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. da parte dell'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato (Sez. 3, n.11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483 - 01); ed anche che l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito l'immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n.27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637 - 01).

3.3. Tali principi, tuttavia, non risolvono in senso favorevole al ricorrente la questione sottoposta alla Corte, considerato che nel caso in esame il giudice territoriale ha evidenziato trattarsi di un difensore di fiducia che aveva assunto nelle varie fasi del procedimento cautelare la difesa dell'indagato e aveva altresì presentato l'istanza di espulsione, da tale elemento fattuale deducendo l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale stabilizzato al punto da rivelare la comune adozione di una strategia difensiva.

La censura svolta nel ricorso è, su tale punto, priva di autosufficienza, non essendo stata indicata né allegata la domanda di espulsione asseritamente redatta dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] anziché, come indicato nella sentenza impugnata, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.4. La circostanza di fatto dell'avvenuta espulsione dell'allora indagato dal territorio dello Stato, che ha assunto, anche nella giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 1, n.27629 del 24/06/2021, cit.), valore indicativo dell'interruzione del rapporto tra difensore di ufficio e assistito, non p~ig escludi che in altri casi, come in quello di cui si tratta, esprima valenza da considerare caso per caso, laddove nel contesto motivazionale siano ravvisabili indici della stabilizzazione di tale rapporto.

Si fa riferimento, in particolare, alla condizione dell'indagato che, al momento di essere espulso su istanza redatta dal difensore di fiducia dopo aver partecipato alla fase cautelare, non abbia ritenuto di revocare l'elezione di domicilio fatta presso lo studio di quest'ultimo; scelta riscontrata dal fatto che il difensore di fiducia, al momento della comunicazione della rinuncia al mandato, non abbia comunicato all'autorità procedente di non accettare le notifiche presso il proprio studio.

3.5. In definitiva, la motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta rispettosa dei principi interpretativi espressi dalla Corte di Cessazione a Sezioni Unite in relazione al tema, strettamente legato ai presupposti del giudizio di rescissione, dei casi nei quali ; a norma dell'art.420 bis, comma 2, cod. proc. pen., si può validamente procedere in assenza pur se non vi sia stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato (Sez.U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez. 4, n. 132:36 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01).

Nella sentenza è stato, infatti, illustrato sulla base di quali elementi fattuali i giudici hanno ritenuto, nel caso concreto, di escludere, al di là della regolarità formale degli atti notificatori e superando una valutazione meramente presuntiva dei c.d.

«indici di conoscenza» elencati dall'art.420 bis cod. proc. pen., la mancata incolpevole conoscenza del processo da parte del Domi,

4. L'ulteriore profilo di censura, secondo I quale l'incolpevole mancata conoscenza del processo deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium- , non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 - dep. 21/10/2019, Shimi, Rv. 27721001), non può essere considerato dirimente nella misura in cui - partendo dalla premessa di una eade.m radio tra l'istituto della rescissione del giudicato e quello della restituzione nel termine per impugnare, come previsto dal testo dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. anteriore alla modifica recata dalla legge n. 67/2014 - stabilisce un automatismo tra scusabilità della non conoscenza e tipologia dell'atto ricevuto (Sez.4, n.28139 del 17/09/2020, Mastellone, in motivazione).

5. Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati.

Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del , ricorso. f [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del Tribunale di Brescia del 4 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2018. La Corte ha ritenuto di escludere che l'assenza del Domi nel processo definito con tale sentenza fosse riconducibile all'incolpevole conoscenza della sua celebrazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con due distinti atti a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], di contenuto sovrapponibile, censurando la sentenza per violazione degli artt. 420 bis e 629 cod. proc. pen., nonché per difetto di motivazione sul presupposto che, nel caso in esame, non possa operare la presunzione di conoscenza in difetto di un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale fra il legale domiciliatario e l'imputato e che la dichiarazione di assenza sia stata illegittima in quanto effettuata sul mero dato formale dell'elezione di domicilio senza tenere conto del fatto che l'imputato fosse stato espulso nell'ottobre 2012 e che il legale domiciliatario avesse rinunciato al mandato, evidenziando di non avere più avuto contatti con il proprio assistito. 3. In particolare, la vicenda è stata così ricostruita: - [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto il 3 aprile 2012 la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Lucca, in quell'occasione nominando difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed eleggendo domicilio presso il suo studio; - data l'incompetenza dichiarata dal giudice, la misura ha perso efficacia e il fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Brescia; - l'istanza di misura cautelare formulata da quel pubblico ministero è stata rigettata così come è stato rigettato l'appello proposto dalla pubblica accusa; - l'indagato ha ricevuto solo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, in quanto il 27 ottobre 2012 è stato espulso; - prima dell'espulsione aveva nominato un diverso legale nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso i! quale aveva eletto nuovo domicilio; - l'avviso di conclusione delle indagini e stato notificato presso il difensore , domiciliatario Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre 2013 e in pari data tale legale ha rinunziato al mandato, precisando di non avere più avuto alcun contatto con l'indagato;- il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al mandato con atto depositato presso la segreteria dell'autorità procedente il 2 ottobre 2013, ma tale rinuncia non risulta essere stata comunicata all'imputato; - l'udienza preliminare, data la rinuncia al mandato difensivo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si è svolta alla presenza dell'avvocato di ufficio [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata sulla base della notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare al domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - tutti gli atti successivi sono stati notificati con la stessa modalità, mentre il Domi era sempre assente ed era assistito dal difensore d'ufficio, che non ha proposto appello avverso la sentenza di condanna. 4. Secondo la difesa, tali elementi non avrebbero potuto ritenersi sintomatici di una compiuta e certa conoscenza in capo all'imputato del procedimento e della contestazione che ne forma oggetto, cosicché si sarebbe dovuta ritenere fondata l'istanza di rescissione in quanto l'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium non poteva ritenersi effettivamente conosciuta né poteva essere desunta dalla semplice nomina, nella fase delle indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio. Il principio di conoscenza, si assume, presuppone la permanenza del legame professionale e non può essere invocata quando il rapporto sia venuto meno, cosicché il giudice che non abbia certezza che l'imputato ha conoscenza del processo o che vi sia la volontaria sottrazione ad esso è tenuto a disporre la notifica personalmente ad opera della polizia giudiziaria e, in caso di impossibilità, a disporre con ordinanza la sospensione del processo. 5. La difesa chiede che la Corte di legittimità verifichi se sia sufficiente ad escludere l'incolpevole mancata conoscenza del processo la rnera conoscenza di un provvedimento cautelare personale a carico di un soggetto che abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia presso il quale ha eletto domicilio, posto che nel ricorso si afferma il principio secondo il quale la sola elezione di domicilio presso i) difensore da parte deli'indagato non è presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza. Gli indici di conoscenza del processo definiti dall'art.420 bis cod. proc. pen. ai fini della dichiarazione di assenza non consentono, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, una presunzione assoluta di conoscenza cosicché .è necessaria la prova che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato. E', dunque, necessario verificare se l'imputato sta effettivamente venuto a conoscenza della vocatio in iudicium, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione o l'elezione di domicilio qualora non vi sia un effettivo rapporto professionale e di informazione tra l'assistito e difensore. 5.1. La Corte di appello non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in quanto ha ritenuto di presumere l'effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato pur in presenza della prova positiva che il difensore di fiducia nominato nella fase delle indagini preliminari non avesse più avuto alcun contatto con l'assistito. Si contesta l'assunto contenuto nella sentenza secondo il quale l'espulsione sarebbe stata preordinata all'allontanamento dell'imputato, trattandosi di esercizio di un diritto concesso dall'art.16 d. ligs, 25 luglio 1998, n.286. Al momento in cui stata richiesta l'espulsione non vi erano misure in atto e ogni richiesta del pubblico ministero era stata rigettata; per cui i giudici bresciani hanno valutato incongruamente la funzione della scelta di addivenire all'espulsione, che peraltro risulterebbe chiesta nell'ambito di un procedimento di cumulo di pene concorrenti, ossia dall'altro difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale il Domi avrebbe poi eletto domicilio. 5.2. Sussistevano indici attinenti esclusivamente alla fase delle indagini preliminari, ma erano assenti indici dell'effettiva conoscenza dell'accusa formulata e della celebrazione del processo a carico del Domi. La difesa ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con revoca della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia e sospensione dell'esecuzione della stessa; ha dedotto, altresì, la violazione di legge con riferimento all'iter notificatorio di tutti gli atti del processo al domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], tale da determinare la nullità assoluta della citazione a giudizio e di ogni atto conseguente, posto che al momento dell'espulsione [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto nuovo domicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo venuto meno nel frattempo il rapporto con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Si contesta quanto affermato nella sentenza impugnata a proposito del rilievo che l'elezione di domicilio e la nuova nomina fossero relative ad altro procedimento, considerato che agli atti è presente la nota della [OSCURATO:PERSONA] di Biella, dalla quale non si desume la specificazione che l'elezione di domicilio fosse riferibile esclusivamente al provvedimento di cumulo, dovendosi invece presumere che la nuova elezione di domicilio fosse riferibile anche al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Brescia; ne deriva, si assume, la nullità assoluta e insanabile di cui al combinato disposto degli artt.178, comma 1 iett.c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le ragioni fondanti la pronuncia qui impugnata sono state così espresse: - è principio giurisprudenziale ampiamente consolidato che l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, salvo che dall'atto non risulti una diversa e inequivoca dichiarazione dell'interessato; - il procedimento, originariamente iscritto presso la Procura della Repubblica di Lucca, è il medesimo di quello iscritto presso la Procura della Repubblica di Brescia, trattandosi degli stessi atti di indagine e del medesimo oggetto, per cui la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'elezione di domicilio effettuata nel procedimento originariamente incardinato presso il Tribunale di Lucca sono rimaste valide nel procedimento riassunto davanti al Tribunale di Brescia; - la conferma che il difensore di fiducia del Domi nel procedimento dinanzi al Tribunale di Brescia fosse l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si rinviene nel fatto che tale difensore è stato, senza necessità di alcuna ulteriore nomina, colui che ha assunto il patrocinio dell'indagato nella fase cautelare pendente davanti al Tribunale di Brescia in funzione di giudice del riesame; - a prescindere dalla rinuncia al mandato formulata in data 2 ottobre 2013 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], le notifiche all'imputato effettuate presso lo studio di tale difensore sono state correttamente eseguite in ossequio al principio per cui l'elezione di domicilio rimane valida in ogni stato e grado del procedimento; - la successiva nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio di tale difensore, effettuata il 26 settembre 2013 all'atto della scarcerazione a seguito dell'accoglimento della richiesta di espulsione, non spiega alcuna efficacia nell'ambito del procedimento svoltosi presso il Tribunale di Brescia essendo state effettuate, tanto la nomina quanto l'elezione di domicilio, in altro e diverso procedimento; - l'asserito impedimento dei Domi a partecipare al processo in quanto espulso, peraltro contraddetto dalla disposizione dell'art. 17 d. Igs. n.286/98, è elemento estraneo al tema della mancata conoscenza incolpevole del processo; - l'avvenuta espulsione del Domi non ha impedito all'imputato di avere conoscenza del procedimento in quanto, a prescindere dalla regolarità delle notifiche presso il domicilio eletto, sussiste la prova palpabile della permanenza del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato, desumibile da una serie di interventi da parte del legale, come quello davanti al Tribunale del Riesame, tali da lasciare intendere che la sussistenza del rapporto professionale sia stata effettiva indipendentemente dal fatto ehe detto rapporto si sia interrotto a seguito dell'espulsione del Domi; - la circostanza che la richiesta di espulsione sia stata patrocinata dallo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] induce a ritenere che tale istanza fosse preordinata a sottrarre il Domi alle conseguenze inerenti al contemporaneo processo che lo vedeva coinvolto davanti agli uffici giudiziari di Brescia, dovendosene desumere che il Domi fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento in quanto effettivo è stato il rapporto professionale con il suo legale, con il quale ha pianificato la complessiva strategia difensiva di cui sopra. Sulla base di tali valutazioni la Cdrte di appello ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia infondato, 2.1. Occorre, in primo luogo, sottolineare che la rinuncia al mandato è stata ritualmente recapitata alla Procura della Repubblica, cosicchè ha prodotto i suoi effetti sotto l profilo della continuità di difesa nel procedimento, posto che, come è pacifico, sin dall'udienza preliminare fu nominato al Domi un difensore d'ufficio ai sensi dell'art.. 97, comma 1, cod. proc. pen., indicato nell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Per converso, è rimasta valida l'elezione di domicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo ius recepturn che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il- quale l'imputato ha eletto domicilio non fa venir meno la validità dell'elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte (Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015, Vignozzi, Rv. 264234; Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010 Bouhlga, Rv. 246387; Sez. 1, n. 22760 del 29/3/2007, Bardhi, Rv. .236789); la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno, infatti,, oggetto e finalità diverse (Sez. 3, n. 3568 del .17/9/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824). Né risulta che il difensore domiciliatario, nel rinunciare ai mandato ; abbia comunicato all'autorità procedente di non accettare !e notifiche presso i proprio studio (Sez. 6, n. 44156 . del 3/11/2021, P., Rv. 282265). 2.3. Correttamente, dunque,. la Corte territoriale ha ritenuto validamente eseguite !e notificazioni, degli atti presso il suindicato difensore domiciliatario sotto il profilo della perdurante validità dell'elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], richiamando a tal fine anche il principio secondo il quale l'elezione o. dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state, effettuate, mentre non spiegano alcun effetto .neirambito di altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa e inequivoca dichiarazione dell'interessato (Sez. 2, n. 37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv. 277041 e 02; Sez.5, n.28691 del 13/06/2013 Tognetti, Rv. 256533 - 01; Sez.6, n.49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650 - 01). 3. Con specifico riguardo al tema della mancata conoscenza incolpevole del processo allegata nell'istanza di rescissione, la sentenza ha offerto congrua e non manifestamente illogica motivazione. 3.1. Il ricorrente sviluppa il tema della assenza di effettiva conoscenza del processo, laddove l'istituto della rescissione presuppone la non conoscenza ma richiede che questa sia incolpevole. Secondo un principio espresso dalla Corte di legittimità, l'ignoranza incolpevole rilevante ai sensi dell'art.6 CEDU del processo celebrato in assenza è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, i! fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n.34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305 - 01). 3.2. Si è anche affermato che dall'elezione del domicilio, effettuata dall'indagato presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. da parte dell'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato (Sez. 3, n.11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483 - 01); ed anche che l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito l'immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n.27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637 - 01). 3.3. Tali principi, tuttavia, non risolvono in senso favorevole al ricorrente la questione sottoposta alla Corte, considerato che nel caso in esame il giudice territoriale ha evidenziato trattarsi di un difensore di fiducia che aveva assunto nelle varie fasi del procedimento cautelare la difesa dell'indagato e aveva altresì presentato l'istanza di espulsione, da tale elemento fattuale deducendo l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale stabilizzato al punto da rivelare la comune adozione di una strategia difensiva. La censura svolta nel ricorso è, su tale punto, priva di autosufficienza, non essendo stata indicata né allegata la domanda di espulsione asseritamente redatta dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] anziché, come indicato nella sentenza impugnata, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. La circostanza di fatto dell'avvenuta espulsione dell'allora indagato dal territorio dello Stato, che ha assunto, anche nella giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 1, n.27629 del 24/06/2021, cit.), valore indicativo dell'interruzione del rapporto tra difensore di ufficio e assistito, non p~ig escludi che in altri casi, come in quello di cui si tratta, esprima valenza da considerare caso per caso, laddove nel contesto motivazionale siano ravvisabili indici della stabilizzazione di tale rapporto. Si fa riferimento, in particolare, alla condizione dell'indagato che, al momento di essere espulso su istanza redatta dal difensore di fiducia dopo aver partecipato alla fase cautelare, non abbia ritenuto di revocare l'elezione di domicilio fatta presso lo studio di quest'ultimo; scelta riscontrata dal fatto che il difensore di fiducia, al momento della comunicazione della rinuncia al mandato, non abbia comunicato all'autorità procedente di non accettare le notifiche presso il proprio studio. 3.5. In definitiva, la motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta rispettosa dei principi interpretativi espressi dalla Corte di Cessazione a Sezioni Unite in relazione al tema, strettamente legato ai presupposti del giudizio di rescissione, dei casi nei quali ; a norma dell'art.420 bis, comma 2, cod. proc. pen., si può validamente procedere in assenza pur se non vi sia stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato (Sez.U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez. 4, n. 132:36 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01). Nella sentenza è stato, infatti, illustrato sulla base di quali elementi fattuali i giudici hanno ritenuto, nel caso concreto, di escludere, al di là della regolarità formale degli atti notificatori e superando una valutazione meramente presuntiva dei c.d. «indici di conoscenza» elencati dall'art.420 bis cod. proc. pen., la mancata incolpevole conoscenza del processo da parte del Domi, 4. L'ulteriore profilo di censura, secondo I quale l'incolpevole mancata conoscenza del processo deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium- , non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 - dep. 21/10/2019, Shimi, Rv. 27721001), non può essere considerato dirimente nella misura in cui - partendo dalla premessa di una eade.m radio tra l'istituto della rescissione del giudicato e quello della restituzione nel termine per impugnare, come previsto dal testo dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. anteriore alla modifica recata dalla legge n. 67/2014 - stabilisce un automatismo tra scusabilità della non conoscenza e tipologia dell'atto ricevuto (Sez.4, n.28139 del 17/09/2020, Mastellone, in motivazione). 5. Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorre
Sentenza Cassazione n. 41355/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris