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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 37375/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 ottobre 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto l'unico motivo ,ye di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non si confronta adeguatamente con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, la quale correttamente valorizza l'elevata gravità del fatto sia sotto il profilo materiale che psicologico, nonché i plurimi precedenti a carico del ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 ottobre 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto l'unico motivo ,ye di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non si confronta adeguatamente con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, la quale correttamente valorizza l'elevata gravità del fatto sia sotto il profilo materiale che psicologico, nonché i plurimi precedenti a carico del ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] n