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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10098/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minister- ersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclt.zsø1endo udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. 'decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 14544/20 del 21/2/2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di mesi sei di arresto ed euro 22.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. art. 44 lett b) d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, [capo a) della rubrica] e art. 181, comma 1, d.

Igs. n. 42 del 22 gennaio 2004, così rrqualificata l'originaria imputazione elevata a carico dell'imputato al capo b) della rubrica dalla Corte di Cassazione nella pronuncia di annullamento.

La pena era così determinata: pena base, in relazione al capo b) della rubrica, mesi 7 di arresto ed euro 31.000,00 di ammenda; aumentata ex art. 81. cpv. cod. pen. a mesi 9 di arresto ed ero 33.000,00 di ammenda; ridotta per il rito abbreviato alla pena finale di cui sopra.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglíanza.

I) Illegalità della pena per violazione dell'art 442, comma 2, cod. proc. pen.

Poiché la contestazione elevata a carico dell'imputato riguarda fattispecie contravvenzionali (giusta riqualificazione del reato operata dalla Corte di Cassazione), la riduzione per il rito prescelto, lamenta il difensore, avrebbe dovuto essere pari alla metà della pena determinata. 2) Illegalità della pena per mancata congrua motivazione in ordine alla individuazione della pena base, che si distacca notevolmente dal minimo edittale sia con riferimento alla pena detentiva, sia con riferimento alla pena pecuniaria, risultando quest'ultima prossima al medio edittale.

La Corte di merito non avrebbe tenuto conto dei molteplici elementi di positiva valutazione risultanti a favore dell'imputato ex art. 133 cod. pen., quali: la tipologia dell'abuso (sbancamento, apertura di piste e taglio di bosco senza utilizzo di cemento armato volto a deturpare in via definitiva l'ambiente); la presenza di provvedimenti amministrativi di autorizzazione in atti, che avevano ingenerato nel ricorrente la convinzione della liceità amministrativa della condotta; la natura contravvenzionale delle violazioni commesse; la determinazione della pena irrogata in primo grado, stabilita nella misura di 1/4 della pena massima irrogabile.

2. Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al motivo afferente la misura della riduzione della pena per il rito prescelto, con rigetto dell'ulteriore profilo afferente la quantificazione della pena base.

La difesa ha presentato conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento integrale del ricorso

3. Il ricorso, da rigettarsi nel resto, è fondato quanto al primo motivo di doglianza per le ragioni di seguito indicate.

La Sezione Terza di questa Corte, con la pronuncia di annullamento sopra richiamata, ha osservato come il delitto di cui all'art 181, comma 1-bis d.lgs 42/2004 sia limitato ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, ovvero abbiano comportato una nuova costruzione con volumetria superiore a mille metri cubi.

Ciò premesso ha provveduto alla riqualificazione della fattispecie ascritta all'imputato al capo b) della rubrica nella contravvenzione di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs 42/2004, avendo l'imputato realizzato lavori di movimento terra, sbancamento, disboscamento, estirpazione di bosco ceduo di castagno, terrazzamento e aperture di piste.

Ha demandato ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], nel rideterminare la pena a carico dell'imputato, al cospetto di reati contravvenzionali, non ha fatto applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione.

A tanto può provvedere la stessa Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I cod. proc. pen., emendando l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito: la pena finale, operata la riduzione della metà, è rideterminata nella misura di mesi quattro, giorni quindici di arresto ed euro 16.500,00 di ammenda.

4. L'ulteriore doglianza difensiva deve essere rigettata.

La motivazione espressa dai giudici in punto di trattamento sanzionatorio è scevra dai vizi lamentati dalla difesa.

La Corte di merito ha ritenuto congrua la pena individuata in ragione della offensività della condotta, ponendo in rilievo come l'attività illecita sia stata eseguita con l'uso di un escavatore.

E' noto l'orientamento consolidato di questa Corte in base al quale deve ritenersi adempiuto il dovere motivazionale in materia di dosimetria della pena allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva, dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (ex multis Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410).

Deve aggiungersi come questa Corte abbia più volte ribadito l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

5. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che si ridetermina in mesi 4, giorni 15 di arresto ed euro 16.500,00 di ammenda.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi quattro e giorni quindici di arresto ed euro 16.500,00 di ammenda.

Rigetta nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minister- ersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclt.zsø1endo udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. 'decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 14544/20 del 21/2/2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di mesi sei di arresto ed euro 22.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. art. 44 lett b) d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, [capo a) della rubrica] e art. 181, comma 1, d. Igs. n. 42 del 22 gennaio 2004, così rrqualificata l'originaria imputazione elevata a carico dell'imputato al capo b) della rubrica dalla Corte di Cassazione nella pronuncia di annullamento. La pena era così determinata: pena base, in relazione al capo b) della rubrica, mesi 7 di arresto ed euro 31.000,00 di ammenda; aumentata ex art. 81. cpv. cod. pen. a mesi 9 di arresto ed ero 33.000,00 di ammenda; ridotta per il rito abbreviato alla pena finale di cui sopra. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglíanza. I) Illegalità della pena per violazione dell'art 442, comma 2, cod. proc. pen. Poiché la contestazione elevata a carico dell'imputato riguarda fattispecie contravvenzionali (giusta riqualificazione del reato operata dalla Corte di Cassazione), la riduzione per il rito prescelto, lamenta il difensore, avrebbe dovuto essere pari alla metà della pena determinata. 2) Illegalità della pena per mancata congrua motivazione in ordine alla individuazione della pena base, che si distacca notevolmente dal minimo edittale sia con riferimento alla pena detentiva, sia con riferimento alla pena pecuniaria, risultando quest'ultima prossima al medio edittale. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto dei molteplici elementi di positiva valutazione risultanti a favore dell'imputato ex art. 133 cod. pen., quali: la tipologia dell'abuso (sbancamento, apertura di piste e taglio di bosco senza utilizzo di cemento armato volto a deturpare in via definitiva l'ambiente); la presenza di provvedimenti amministrativi di autorizzazione in atti, che avevano ingenerato nel ricorrente la convinzione della liceità amministrativa della condotta; la natura contravvenzionale delle violazioni commesse; la determinazione della pena irrogata in primo grado, stabilita nella misura di 1/4 della pena massima irrogabile. 2. Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al motivo afferente la misura della riduzione della pena per il rito prescelto, con rigetto dell'ulteriore profilo afferente la quantificazione della pena base. La difesa ha presentato conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento integrale del ricorso 3. Il ricorso, da rigettarsi nel resto, è fondato quanto al primo motivo di doglianza per le ragioni di seguito indicate. La Sezione Terza di questa Corte, con la pronuncia di annullamento sopra richiamata, ha osservato come il delitto di cui all'art 181, comma 1-bis d.lgs 42/2004 sia limitato ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, ovvero abbiano comportato una nuova costruzione con volumetria superiore a mille metri cubi. Ciò premesso ha provveduto alla riqualificazione della fattispecie ascritta all'imputato al capo b) della rubrica nella contravvenzione di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs 42/2004, avendo l'imputato realizzato lavori di movimento terra, sbancamento, disboscamento, estirpazione di bosco ceduo di castagno, terrazzamento e aperture di piste. Ha demandato ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], nel rideterminare la pena a carico dell'imputato, al cospetto di reati contravvenzionali, non ha fatto applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione. A tanto può provvedere la stessa Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I cod. proc. pen., emendando l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito: la pena finale, operata la riduzione della metà, è rideterminata nella misura di mesi quattro, giorni quindici di arresto ed euro 16.500,00 di ammenda. 4. L'ulteriore doglianza difensiva deve essere rigettata. La motivazione espressa dai giudici in punto di trattamento sanzionatorio è scevra dai vizi lamentati dalla difesa. La Corte di merito ha ritenuto congrua la pena individuata in ragione della offensività della condotta, ponendo in rilievo come l'attività illecita sia stata eseguita con l'uso di un escavatore. E' noto l'orientamento consolidato di questa Corte in base al quale deve ritenersi adempiuto il dovere motivazionale in materia di dosimetria della pena allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva, dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (ex multis Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410). Deve aggiungersi come questa Corte abbia più volte ribadito l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 5. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che si ridetermina in mesi 4, giorni 15 di arresto ed euro 16.500,00 di ammenda. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi quattro e giorni quindici di arresto ed euro 16.500,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], co
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