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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 23159/2023

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13243/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 28, scala C, interno n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di VENEZIA ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo Sindaco pro – tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Venezia n. 2135/2019, pubblicata l’8 ottobre 2019; Sanzioni amministrative – Traffico acqueo – Ingresso in ZTL –NCC con autorizzazione rilasciata da altro Comune R.G.N. 13243/20 C.C.13/06/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, depositato il 10 novembre 2017, la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Venezia, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 9741/2016, con la quale il Comune di Venezia intimava, nei confronti dell’opponente, il pagamento della somma di euro 183,40, a titolo di sanzione amministrativa dovuta per la violazione dell’art. 16, primo comma, dell’ordinanza dirigenziale n. 274 del 22 aprile 2015, all’esito del verbale n. 1392G/2016 del 19 ottobre 2016 di accertamento del transito dell’unità targata CI3599, di proprietà della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., con autorizzazione [OSCURATO:PERSONA] rilasciata dal Comune di Chioggia, nel bacino di [OSCURATO:PERSONA], proveniente dal canale di Colombuola e viceversa, nonostante il divieto previsto per le unità a motore adibite al trasporto di persone, aventi stazza lorda superiore a 5 tonnellate e/o portata superiore a 20 persone, compreso il conducente.

Per l’effetto, chiedeva che l’ordinanza-ingiunzione opposta fosse annullata, in quanto elevata per violazione di una norma illegittima, di cui era chiesta la disapplicazione (e segnatamente in quanto discriminatoria della libera circolazione nel bacino di [OSCURATO:PERSONA] dei noleggiatori [OSCURATO:PERSONA] autorizzati da Comuni diversi da quello veneziano).

Si costituiva in giudizio – a mezzo di un proprio funzionario – il Comune di Venezia, il quale contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto.

In particolare, esponeva che l’interesse alla tutela ambientale e alla sicurezza pubblica prevalesse rispetto ai principi di libera circolazione e di libera iniziativa economica, giustificando così la disparità di trattamento contestata.

Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 615/2018, depositata il 24 aprile 2018, previa disapplicazione dell’ordinanza dirigenziale n. 274/2015, in accoglimento dell’opposizione, annullava l’ordinanza-ingiunzione n. 9741/2016, per violazione del principio di libera concorrenza e per discriminazione a danno degli operatori di aree diverse da quella del Comune di Venezia, con la disposizione dell’integrale compensazione delle spese di lite. 2.– Con ricorso depositato il 19 novembre 2018, proponeva appello il Comune di Venezia, il quale lamentava: il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.; la carente motivazione nonché la sua illogicità manifesta per aver fondato l’esito decisorio sulla sola segnalazione dell’Agcom S2366 del 14 ottobre 2015; la violazione dell’autonomia comunale attraverso il sindacato dell’ordinanza dirigenziale n. 274/2015; la mancata considerazione della giustificazione della diversità di trattamento, alla stregua del principio di territorialità delle autorizzazioni e alla luce del criterio del contingentamento delle stesse nonché della prevalenza dei valori primari dell’ambiente e della sicurezza dei trasporti.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la quale chiedeva che l’impugnazione fosse disattesa.

Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata, rigettava l’opposizione proposta e confermava l’ordinanza-ingiunzione opposta n. 9741/2016.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione non poteva essere basato sulla segnalazione dell’Agcom evocata, atteso che essa conteneva delle osservazioni in merito alle distorsioni concorrenziali operate dalla precedente ordinanza comunale n. 310/2006, istitutiva della ZTL ai fini della circolazione acquea, e non in ordine all’ordinanza n. 274/2015, su cui era fondata l’ordinanza-ingiunzione opposta; b ) che, peraltro, in sé considerata, tale segnalazione era insufficiente a ritenere illegittime le suddette ordinanze, posto che l’Amministrazione comunale, all’esito dell’adozione dell’ordinanza n. 274/2015 – che aveva abrogato l’ordinanza n. 310/2006 –aveva adottato ulteriori misure di contingentamento del numero dei titoli abilitativi, limitando anche il transito dei titolari di autorizzazioni rilasciate dallo stesso Comune di Venezia; c) che l’art. 16, primo comma, dell’ordinanza sottesa al provvedimento opposto poneva un divieto di circolazione per tutte le unità a motore, a prescindere se titolate o meno dal Comune di Venezia; d) che, in ogni caso, le limitazioni alla circolazione per gli NCC titolati da Comuni diversi da quello di Venezia non operavano alcuna distorsione concorrenziale, stagliandosi piuttosto nel solco di quella legislazione volta a disciplinare e regolamentare la circolazione acquea nelle zone a traffico limitato; e) che, infatti, la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica discendeva dall’esigenza di tutelare il particolarissimo patrimonio culturale ed ambientale di cui Venezia era un unicum mondiale nonché la sicurezza nei trasporti; f) che la scusante della buona fede doveva essere esclusa nella fattispecie, poiché la parte appellata svolgeva da oltre trent’anni il servizio di NCC, categoria [OSCURATO:PERSONA], in forza di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Chioggia, con servizio prestato spesso per la destinazione finale rappresentata dalla stazione ferroviaria di Venezia. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Venezia. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 16 dell’ordinanza comunale n. 274/2015, per avere il Tribunale considerato il solo disposto dell’art. 16, primo comma, di detta ordinanza – che san civa un divieto di circolazione per tutti i noleggiatori categoria [OSCURATO:PERSONA] – e per non essersi avveduto della deroga contenuta nel secondo comma di tale articolo – che autorizzava i noleggiatori categoria [OSCURATO:PERSONA] veneziani, e solo i veneziani, a transitare nel tratto del [OSCURATO:PERSONA] compreso tra il ponte ferroviario e il ponte della Costituzione (c.d. ponte di Calatrava) – , introducendo così un’evidente discriminazione tra noleggiatori [OSCURATO:PERSONA] autorizzati dal Comune di Venezia e noleggiatori [OSCURATO:PERSONA] autorizzati da altri Comuni. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 41 Cost., per avere il Giudice del gravame sostenuto che nell’ordinanza comunale n. 274/2015 non potesse ravvisarsi alcuna norma discriminatoria e illegittima per violazione del principio di uguaglianza e della libertà di iniziativa economica, tralasciando di verificare la ragionevolezza della norma rispetto al fine dichiarato di salvaguardare l’ecosistema lagunare e la sicurezza pubblica, obiettivi che non si sarebbero potuti raggiungere stabilendo dei divieti di circolazione per i soli NCC categoria [OSCURATO:PERSONA] autorizzati da Comuni diversi da quello veneziano. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale trascurato la disamina dei documenti E, F e G, dai quali sarebbe emerso l’ampliamento del contingente e quindi del numero delle imbarcazioni legittimate a circolare nelle aree interdette agli operatori veneziani. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 96, 101 e 102 TFUE, in combinato disposto rispettivamente con l’art. 4, paragrafo 3, TUE e l’art. 106 TFUE, per avere il Giudice d’appello escluso che, attraverso la deroga dettata dall’art. 16, secondo comma, della menzionata ordinanza dirigenziale, il Comune di Venezia avesse introdotto un regime di vantaggio per i noleggiatori [OSCURATO:PERSONA] veneziani, idoneo a falsare la concorrenza. 5.– Con il quinto motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 dell’ordinanza comunale n. 274/2015 e dell’art. 5 dell’ordinanza comunale n. 310/2006, per avere il Giudice di secondo grado reputato irrilevante, ai fini del decidere, la segnalazione dell’Agcom S2366, sull’erroneo presupposto che le prescrizioni contenute nell’art. 5, quinto comma, dell’ordinanza n. 310/2006 non corrispondessero a quelle contenute nell’art. 16, primo e secondo comma, dell’ordinanza n. 274/2015. 6.–Con il sesto motivo la ricorrente rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, in violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sui motivi di opposizione reiterati in sede di gravame, relativi alla violazione – a cura dell’ordinanza - ingiunzione – dei parametri di cui agli artt. 16 e 97 Cost., 3 del d.l. n. 138/2011 e del regolamento CEE 7 dicembre 1992, n. 3577/1992. 7.– Prelimi narmente, si evidenzia che, con ordinanza interlocutoria n. 6781 del 10 marzo 2022, il designato Collegio di questa Sezione ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite la “questione di massima di particolare importanza”, onde pervenire ad un punto di chiarezza definitivo su un tema che riguarda un settore, quello del trasporto privato a mezzo veicoli noleggiati con conducente, di notevole impatto economico e sociale, sul se l’art. 9, terzo comma, del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19 – l à dove prevede (nel secondo periodo) che “la sospensione dell’efficacia disposta dall’art. 7-bis, primo comma, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017” – vada interpretato nel senso che, con tale disposizione, il legislatore abbia imposto un nuovo periodo di sospensione – dal 1° marzo al 31 dicembre del 2017 – dell’efficacia delle disposizioni modificative della legge n. 21/1992, introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207/2008; o se invece esso vada inteso nel senso che, con tale disposizione, il legislatore abbia voluto estendere retroattivamente, coprendo l’intero periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell’efficacia dell’art. 29, comma 1-quater, del d.l. 30 dicembre 2007, n. 207, originariamente disposta fino al 30 giugno 2009 dall’art. 7-bis, primo comma, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e successivamente prorogata fino al 31 marzo 2010; cos ̀ creando un continuum di sospensione dall’11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del d.l. n. 5/2009, al 31 dicembre 2017.

Inoltre, con la stessa ordinanza interlocutoria, ̀ stato precisato che, qualora le Sezioni Unite dovessero optare per la seconda delle due soluzioni interpretative sopra prospettate, sarebbe altresì necessario chiarire se, durante il periodo di sospensione dell’efficacia delle disposizioni recate dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207/2008, debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla legge n. 21/1992 (artt. 3 e 11), nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato art. 29 del d.l. n. 207/2008, ovvero se, al contrario, neanche tali disposizioni possano ritenersi in vigore, in quanto abrogate e non reviviscenti.

Pertanto, la soluzione che verrà adottata dalle Sezioni Unite sulle due prospettate questioni può avere un’incidenza diretta sulla valutazione del presente ricorso, sicché appare opportuno differire la sua trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite (nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34630 del 24/11/2022; Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22578 del 19/07/2022; Sez. 2,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13243/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 28, scala C, interno n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di VENEZIA ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo Sindaco pro – tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Venezia n. 2135/2019, pubblicata l’8 ottobre 2019; Sanzioni amministrative – Traffico acqueo – Ingresso in ZTL –NCC con autorizzazione rilasciata da altro Comune R.G.N. 13243/20 C.C.13/06/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, depositato il 10 novembre 2017, la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Venezia, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 9741/2016, con la quale il Comune di Venezia intimava, nei confronti dell’opponente, il pagamento della somma di euro 183,40, a titolo di sanzione amministrativa dovuta per la violazione dell’art. 16, primo comma, dell’ordinanza dirigenziale n. 274 del 22 aprile 2015, all’esito del verbale n. 1392G/2016 del 19 ottobre 2016 di accertamento del transito dell’unità targata CI3599, di proprietà della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., con autorizzazione [OSCURATO:PERSONA] rilasciata dal Comune di Chioggia, nel bacino di [OSCURATO:PERSONA], proveniente dal canale di Colombuola e viceversa, nonostante il divieto previsto per le unità a motore adibite al trasporto di persone, aventi stazza lorda superiore a 5 tonnellate e/o portata superiore a 20 persone, compreso il conducente. Per l’effetto, chiedeva che l’ordinanza-ingiunzione opposta fosse annullata, in quanto elevata per violazione di una norma illegittima, di cui era chiesta la disapplicazione (e segnatamente in quanto discriminatoria della libera circolazione nel bacino di [OSCURATO:PERSONA] dei noleggiatori [OSCURATO:PERSONA] autorizzati da Comuni diversi da quello veneziano). Si costituiva in giudizio – a mezzo di un proprio funzionario – il Comune di Venezia, il quale contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto. In particolare, esponeva che l’interesse alla tutela ambientale e alla sicurezza pubblica prevalesse rispetto ai principi di libera circolazione e di libera iniziativa economica, giustificando così la disparità di trattamento contestata. Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 615/2018, depositata il 24 aprile 2018, previa disapplicazione dell’ordinanza dirigenziale n. 274/2015, in accoglimento dell’opposizione, annullava l’ordinanza-ingiunzione n. 9741/2016, per violazione del principio di libera concorrenza e per discriminazione a danno degli operatori di aree diverse da quella del Comune di Venezia, con la disposizione dell’integrale compensazione delle spese di lite. 2.– Con ricorso depositato il 19 novembre 2018, proponeva appello il Comune di Venezia, il quale lamentava: il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.; la carente motivazione nonché la sua illogicità manifesta per aver fondato l’esito decisorio sulla sola segnalazione dell’Agcom S2366 del 14 ottobre 2015; la violazione dell’autonomia comunale attraverso il sindacato dell’ordinanza dirigenziale n. 274/2015; la mancata considerazione della giustificazione della diversità di trattamento, alla stregua del principio di territorialità delle autorizzazioni e alla luce del criterio del contingentamento delle stesse nonché della prevalenza dei valori primari dell’ambiente e della sicurezza dei trasporti. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la quale chiedeva che l’impugnazione fosse disattesa. Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata, rigettava l’opposizione proposta e confermava l’ordinanza-ingiunzione opposta n. 9741/2016. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione non poteva essere basato sulla segnalazione dell’Agcom evocata, atteso che essa conteneva delle osservazioni in merito alle distorsioni concorrenziali operate dalla precedente ordinanza comunale n. 310/2006, istitutiva della ZTL ai fini della circolazione acquea, e non in ordine all’ordinanza n. 274/2015, su cui era fondata l’ordinanza-ingiunzione opposta; b ) che, peraltro, in sé considerata, tale segnalazione era insufficiente a ritenere illegittime le suddette ordinanze, posto che l’Amministrazione comunale, all’esito dell’adozione dell’ordinanza n. 274/2015 – che aveva abrogato l’ordinanza n. 310/2006 –aveva adottato ulteriori misure di contingentamento del numero dei titoli abilitativi, limitando anche il transito dei titolari di autorizzazioni rilasciate dallo stesso Comune di Venezia; c) che l’art. 16, primo comma, dell’ordinanza sottesa al provvedimento opposto poneva un divieto di circolazione per tutte le unità a motore, a prescindere se titolate o meno dal Comune di Venezia; d) che, in ogni caso, le limitazioni alla circolazione per gli NCC titolati da Comuni diversi da quello di Venezia non operavano alcuna distorsione concorrenziale, stagliandosi piuttosto nel solco di quella legislazione volta a disciplinare e regolamentare la circolazione acquea nelle zone a traffico limitato; e) che, infatti, la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica discendeva dall’esigenza di tutelare il particolarissimo patrimonio culturale ed ambientale di cui Venezia era un unicum mondiale nonché la sicurezza nei trasporti; f) che la scusante della buona fede doveva essere esclusa nella fattispecie, poiché la parte appellata svolgeva da oltre trent’anni il servizio di NCC, categoria [OSCURATO:PERSONA], in forza di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Chioggia, con servizio prestato spesso per la destinazione finale rappresentata dalla stazione ferroviaria di Venezia. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Venezia. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 16 dell’ordinanza comunale n. 274/2015, per avere il Tribunale considerato il solo disposto dell’art. 16, primo comma, di detta ordinanza – che san civa un divieto di circolazione per tutti i noleggiatori categoria [OSCURATO:PERSONA] – e per non essersi avveduto della deroga contenuta nel secondo comma di tale articolo – che autorizzava i noleggiatori categoria [OSCURATO:PERSONA] veneziani, e solo i veneziani, a transitare nel tratto del [OSCURATO:PERSONA] compreso tra il ponte ferroviario e il ponte della Costituzione (c.d. ponte di Calatrava) – , introducendo così un’evidente discriminazione tra noleggiatori [OSCURATO:PERSONA] autorizzati dal Comune di Venezia e noleggiatori [OSCURATO:PERSONA] autorizzati da altri Comuni. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 41 Cost., per avere il Giudice del gravame sostenuto che nell’ordinanza comunale n. 274/2015 non potesse ravvisarsi alcuna norma discriminatoria e illegittima per violazione del principio di uguaglianza e della libertà di iniziativa economica, tralasciando di verificare la ragionevolezza della norma rispetto al fine dichiarato di salvaguardare l’ecosistema lagunare e la sicurezza pubblica, obiettivi che non si sarebbero potuti raggiungere stabilendo dei divieti di circolazione per i soli NCC categoria [OSCURATO:PERSONA] autorizzati da Comuni diversi da quello veneziano. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale trascurato la disamina dei documenti E, F e G, dai quali sarebbe emerso l’ampliamento del contingente e quindi del numero delle imbarcazioni legittimate a circolare nelle aree interdette agli operatori veneziani. 4.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 96, 101 e 102 TFUE, in combinato disposto rispettivamente con l’art. 4, paragrafo 3, TUE e l’art. 106 TFUE, per avere il Giudice d’appello escluso che, attraverso la deroga dettata dall’art. 16, secondo comma, della menzionata ordinanza dirigenziale, il Comune di Venezia avesse introdotto un regime di vantaggio per i noleggiatori [OSCURATO:PERSONA] veneziani, idoneo a falsare la concorrenza. 5.– Con il quinto motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 dell’ordinanza comunale n. 274/2015 e dell’art. 5 dell’ordinanza comunale n. 310/2006, per avere il Giudice di secondo grado reputato irrilevante, ai fini del decidere, la segnalazione dell’Agcom S2366, sull’erroneo presupposto che le prescrizioni contenute nell’art. 5, quinto comma, dell’ordinanza n. 310/2006 non corrispondessero a quelle contenute nell’art. 16, primo e secondo comma, dell’ordinanza n. 274/2015. 6.–Con il sesto motivo la ricorrente rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, in violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sui motivi di opposizione reiterati in sede di gravame, relativi alla violazione – a cura dell’ordinanza - ingiunzione – dei parametri di cui agli artt. 16 e 97 Cost., 3 del d.l. n. 138/2011 e del regolamento CEE 7 dicembre 1992, n. 3577/1992. 7.– Prelimi narmente, si evidenzia che, con ordinanza interlocutoria n. 6781 del 10 marzo 2022, il designato Collegio di questa Sezione ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite la “questione di massima di particolare importanza”, onde pervenire ad un punto di chiarezza definitivo su un tema che riguarda un settore, quello del trasporto privato a mezzo veicoli noleggiati con conducente, di notevole impatto economico e sociale, sul se l’art. 9, terzo comma, del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19 – l à dove prevede (nel secondo periodo) che “la sospensione dell’efficacia disposta dall’art. 7-bis, primo comma, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017” – vada interpretato nel senso che, con tale disposizione, il legislatore abbia imposto un nuovo periodo di sospensione – dal 1° marzo al 31 dicembre del 2017 – dell’efficacia delle disposizioni modificative della legge n. 21/1992, introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207/2008; o se invece esso vada inteso nel senso che, con tale disposizione, il legislatore abbia voluto estendere retroattivamente, coprendo l’intero periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell’efficacia dell’art. 29, comma 1-quater, del d.l. 30 dicembre 2007, n. 207, originariamente disposta fino al 30 giugno 2009 dall’art. 7-bis, primo comma, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e successivamente prorogata fino al 31 marzo 2010; cos ̀ creando un continuum di sospensione dall’11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del d.l. n. 5/2009, al 31 dicembre 2017. Inoltre, con la stessa ordinanza interlocutoria, ̀ stato precisato che, qualora le Sezioni Unite dovessero optare per la seconda delle due soluzioni interpretative sopra prospettate, sarebbe altresì necessario chiarire se, durante il periodo di sospensione dell’efficacia delle disposizioni recate dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207/2008, debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla legge n. 21/1992 (artt. 3 e 11), nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato art. 29 del d.l. n. 207/2008, ovvero se, al contrario, neanche tali disposizioni possano ritenersi in vigore, in quanto abrogate e non reviviscenti. Pertanto, la soluzione che verrà adottata dalle Sezioni Unite sulle due prospettate questioni può avere un’incidenza diretta sulla valutazione del presente ricorso, sicché appare opportuno differire la sua trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite (nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34630 del 24/11/2022; Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22578 del 19/07/2022; Sez. 2,
Sentenza Cassazione n. 23159/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris