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CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 aprile 2018

Cassazione n. 11396/2023

Testo disponibile della fonte

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29431/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,V.[OSCURATO:PERSONA], n. 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro TEP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1065/2017,depositata il 03/04/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 2.12.2014, l’ing. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto al Tribunale di Parma opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal medesimo Tribunale in favore della TEP s.p.a. per il pagamento di una somma che la società assumeva di aver erroneamente corrisposto al Piazza, quale dirigente della stessa, a titolo di premio di risultato, e, nel contempo, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna dell’opposta al pagamento della somma di € 23.352,02, oltre accessori, per il medesimo titolo, vale a dire, quale premio di risultato dovutogli per l’anno 2013.

2. Con sentenza n. 341/2015, il Tribunale adito accoglieva entrambe le richieste del Piazza, revocando il decreto opposto, e condannando la TEP s.p.a. alla rifusione delle spese di lite.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello della TEP contro la decisione di primo grado e in riforma di quest’ultima, respingeva l’opposizione al suddetto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma, nonché la domanda riconvenzionale azionata dal Piazza con il ricorso depositato il 2.12.2014.

4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nell’interpretare l’accordo transattivo stipulato fra le parti in sede sindacale in data 3.12.2013 e confermato innanzi alla D.T.L. in data 17.12.2013, giungeva alla conclusione che il carattere “tombale” della pattuizione contenuta in tale accordo emergesse chiaramente dall’espressa qualificazione della transazione come “generale e novativa”, nonché dal contenuto e dalla natura delle reciproche concessioni, e che da tanto discendeva che doveva ritenersi che il Piazza avesse rinunciato a tutti gli emolumenti che gli sarebbero spettati al momento della stipula del negozio transattivo, ivi compreso il premio di produzione.

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

6. L’intimata ha resistito con controricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo, il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1965, 1346 e 2113 codice civile, nonché agli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1369 codice civile (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”.

Premesso il testo dell’accordo conciliativo controverso, si deduce l’errata applicazione delle su richiamate norme di diritto ad opera della Corte territoriale, la quale si sarebbe discostata anche dai principi di diritto espressi in Cass. n. 15371/2003.

2. Ritiene il Collegio che tale censura sia infondata.

3. Dopo talune premesse, la Corte territoriale ha considerato i punti ritenuti più significativi degli accordi raggiunti tra le parti (essendo pacifico che l’accordo innanzi alla D.T.L. in data 17.12.2013 fosse meramente riproduttivo/confermativo di quello sindacale del 3.12.2013); ha riportato, per quanto qui soprattutto interessa, il passo in cui il Piazza “dichiara di non avere pretese di alcun genere nei confronti di TEP e comunque di rinunciarvi (fermi il solo diritto di ricevere l’indennità sostitutiva delle ferie di cui non abbia goduto entro il 31.12.2013 ed a vedersi riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e/o dall’impresa che subentrerà nella conduzione del ramo di azienda di cui si è detto con la quale, ex art. 2112 c.c., proseguirà il rapporto, il T.F.R. residuo alla stessa data del 31.12.2013 e non già versato al Previndai.

In particolare: rinuncia ad ogni pretesa di danni, sia a titolo contrattuale che a titolo extracontrattuale, anche ex art. 2087 c.c. ed ex art. 2116 c.c., comunque patiti (alla immagine, al decoro, alla professionalità, di tipo morale, patrimoniali ed extrapatrimoniali)”.

4. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale si è confrontata anzitutto con il testo della conciliazione, segnatamente per le parti su riportate espressive delle late rinunce manifestate dal lavoratore, ritenendo che quest’ultimo avesse rinunciato “a tutti gli emolumenti maturati fino alla data dell’accordo ad eccezione del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al 31 dicembre 2013 nonché del diritto al T.F.R. da imputarsi, peraltro, all’affittuario del ramo di azienda al quale l’ing.

Piazza viene contestualmente assegnato/trasferito”.

Cosi ponendo in luce le due sole pretese economiche, senz’altro differenti dal premio dirisultato, espressamente eccettuate da tale rinuncia; il che, sul piano della ricerca della comune intenzione delle parti anzitutto in base al profilo letterale ex art. 1362, comma primo, c.c., assume indubbio rilievo proprio perché il diritto al premio in questione non era sì menzionato nel testo in questione, ma non era menzionato tra gli emolumenti invece esplicitamente e con precisione individuati quali in via di eccezione esclusi dalle ampie rinunce esposte, per conseguenza operanti per tutto il resto.

5. Mette conto aggiungere che Cass. civ., sez. lav., 14.10.2003, n. 15371, a più riprese richiamata dal ricorrente (anche nella sua memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c.), riguardava un caso del tutto differente da quello che qui ci occupa, nel quale il testo della conciliazione menzionava, esplicitamente ed analiticamente, le rivendicazioni che formavano oggetto della lite da conciliare, ma non il diritto azionato in giudizio dal lavoratore; mentre nella fattispecie in esame il testo della conciliazione, come inteso dalla Corte territoriale, indica chiaramente ciò che era eccettuato dalle ampie rinunce manifestate dal Piazza.

6. Sempre dal tenore letterale della conciliazione, inoltre, la Corte distrettuale ha tratto l’espressa qualificazione della transazione come “generale e novativa”, il che era effettivamente specificato nell’ambito della clausola n. 9) del testo della stessa riportato anche dal ricorrente.

Dato, questo, non trascurabile, essendo stati valorizzati dalla Corte di merito, non solo il carattere generale che le parti stesse avevano attribuito alla loro transazione, ma anche la sua natura “novativa”.

Perché la transazione appunto novativa è quella costitutiva di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (contrapponendosi in tal senso alla transazione c.d. conservativa o semplice: cfr., ad es., Cass. civ., sez. trib., 23.6.2021, n. 17869).

In seno, perciò, ad una transazione così qualificata dalle stesse parti, il che il ricorrente non pone in dubbio sul terreno interpretativo, sarebbe stata distonica la “conservazione” del diritto ad un premio di risultato che afferiva indubbiamente al periodo precedente a quello dell’accordo transattivo.

7. Quanto, poi, alla violazione dei canoni ermeneutici in relazione disposto di cui all’art. 1362, comma secondo, c.c., il ricorrente ha fatto notare che Tep in epoca posteriore alla conclusione del contratto aveva corrisposto spontaneamente al Piazza, nel mese di febbraio 2014, l’acconto del premio di risultato in questione.

8. Tuttavia, in primo luogo, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui attribuisce rilievo ermeneutico il secondo comma dell’articolo 1362 del codice civile, è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall’iniziativa unilaterale di una di esse (in tal senso, fra le altre, Cass. civ., sez.

III, 9.11.2020, n. 25090); laddove il ricorrente rappresenta un dato riferibile alla sola Tep.

D’altronde, nel caso di specie, la Corte di merito ha fornito una plausibile interpretazione del testo della transazione, in base alla quale ha ritenuto che chiaramente “l’ing.

Piazza abbia rinunciato a tutti gli elementi che gli sarebbero spettati al momento della stipula del negozio transattivo ivi compreso il premio di produzione”, mentre il criterio, infatti qualificato come sussidiario, di cui all’art. 1362, comma secondo, c.c.

“può essere utilizzato solo per chiarire la interpretazione del contenuto del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale” (cfr. Cass. civ., sez.

II, 9.8.2019, n. 21244).

9. Il ricorrente, del resto, neppure specifica sotto quali profili la Corte distrettuale avrebbe violato i criteri legali di ermeneutica di cui agli artt. 1363, 1366, 1364, 1366 e 1369 c.c.

10. Infine, il ricorrente esclude che la consapevolezza del diritto al premio potesse essere esistente in capo a luie, quindi, inclusa in una rinuncia che assume essere generica.

Tuttavia, la Corte d’appello ha diffusamente motivato a riguardo la conclusione cui è giunta che non poteva “dubitarsi della disponibilità in capo all’ing.

Piazza di tutti gli elementi utili alla valutazione del conseguimento ovvero del non conseguimento degli obiettivi settoriali concordati alla luce della sua qualità di dirigente apicale in un contesto caratterizzato dalla presenza di solo tre dirigenti apicali” (cfr. in extensopagg. 5-6 della sua sentenza).

Accertamento, questo, che neppure è censurato dal ricorrente sul piano motivazionale (cfr., sull’eventuale vizio a riguardo deducibile in sede di legittimità, Cass. civ., sez. lav., 21.3.2022, n. 9160), e che si basa su apprezzamenti fattuali e probatori, che non possono essere sindacati in questa sede di legittimità.

11. Il ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29431/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,V.[OSCURATO:PERSONA], n. 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro TEP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1065/2017,depositata il 03/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 2.12.2014, l’ing. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto al Tribunale di Parma opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal medesimo Tribunale in favore della TEP s.p.a. per il pagamento di una somma che la società assumeva di aver erroneamente corrisposto al Piazza, quale dirigente della stessa, a titolo di premio di risultato, e, nel contempo, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna dell’opposta al pagamento della somma di € 23.352,02, oltre accessori, per il medesimo titolo, vale a dire, quale premio di risultato dovutogli per l’anno 2013. 2. Con sentenza n. 341/2015, il Tribunale adito accoglieva entrambe le richieste del Piazza, revocando il decreto opposto, e condannando la TEP s.p.a. alla rifusione delle spese di lite. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello della TEP contro la decisione di primo grado e in riforma di quest’ultima, respingeva l’opposizione al suddetto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma, nonché la domanda riconvenzionale azionata dal Piazza con il ricorso depositato il 2.12.2014. 4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nell’interpretare l’accordo transattivo stipulato fra le parti in sede sindacale in data 3.12.2013 e confermato innanzi alla D.T.L. in data 17.12.2013, giungeva alla conclusione che il carattere “tombale” della pattuizione contenuta in tale accordo emergesse chiaramente dall’espressa qualificazione della transazione come “generale e novativa”, nonché dal contenuto e dalla natura delle reciproche concessioni, e che da tanto discendeva che doveva ritenersi che il Piazza avesse rinunciato a tutti gli emolumenti che gli sarebbero spettati al momento della stipula del negozio transattivo, ivi compreso il premio di produzione. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 6. L’intimata ha resistito con controricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo, il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1965, 1346 e 2113 codice civile, nonché agli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1369 codice civile (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Premesso il testo dell’accordo conciliativo controverso, si deduce l’errata applicazione delle su richiamate norme di diritto ad opera della Corte territoriale, la quale si sarebbe discostata anche dai principi di diritto espressi in Cass. n. 15371/2003. 2. Ritiene il Collegio che tale censura sia infondata. 3. Dopo talune premesse, la Corte territoriale ha considerato i punti ritenuti più significativi degli accordi raggiunti tra le parti (essendo pacifico che l’accordo innanzi alla D.T.L. in data 17.12.2013 fosse meramente riproduttivo/confermativo di quello sindacale del 3.12.2013); ha riportato, per quanto qui soprattutto interessa, il passo in cui il Piazza “dichiara di non avere pretese di alcun genere nei confronti di TEP e comunque di rinunciarvi (fermi il solo diritto di ricevere l’indennità sostitutiva delle ferie di cui non abbia goduto entro il 31.12.2013 ed a vedersi riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e/o dall’impresa che subentrerà nella conduzione del ramo di azienda di cui si è detto con la quale, ex art. 2112 c.c., proseguirà il rapporto, il T.F.R. residuo alla stessa data del 31.12.2013 e non già versato al Previndai. In particolare: rinuncia ad ogni pretesa di danni, sia a titolo contrattuale che a titolo extracontrattuale, anche ex art. 2087 c.c. ed ex art. 2116 c.c., comunque patiti (alla immagine, al decoro, alla professionalità, di tipo morale, patrimoniali ed extrapatrimoniali)”. 4. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale si è confrontata anzitutto con il testo della conciliazione, segnatamente per le parti su riportate espressive delle late rinunce manifestate dal lavoratore, ritenendo che quest’ultimo avesse rinunciato “a tutti gli emolumenti maturati fino alla data dell’accordo ad eccezione del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al 31 dicembre 2013 nonché del diritto al T.F.R. da imputarsi, peraltro, all’affittuario del ramo di azienda al quale l’ing. Piazza viene contestualmente assegnato/trasferito”. Cosi ponendo in luce le due sole pretese economiche, senz’altro differenti dal premio dirisultato, espressamente eccettuate da tale rinuncia; il che, sul piano della ricerca della comune intenzione delle parti anzitutto in base al profilo letterale ex art. 1362, comma primo, c.c., assume indubbio rilievo proprio perché il diritto al premio in questione non era sì menzionato nel testo in questione, ma non era menzionato tra gli emolumenti invece esplicitamente e con precisione individuati quali in via di eccezione esclusi dalle ampie rinunce esposte, per conseguenza operanti per tutto il resto. 5. Mette conto aggiungere che Cass. civ., sez. lav., 14.10.2003, n. 15371, a più riprese richiamata dal ricorrente (anche nella sua memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c.), riguardava un caso del tutto differente da quello che qui ci occupa, nel quale il testo della conciliazione menzionava, esplicitamente ed analiticamente, le rivendicazioni che formavano oggetto della lite da conciliare, ma non il diritto azionato in giudizio dal lavoratore; mentre nella fattispecie in esame il testo della conciliazione, come inteso dalla Corte territoriale, indica chiaramente ciò che era eccettuato dalle ampie rinunce manifestate dal Piazza. 6. Sempre dal tenore letterale della conciliazione, inoltre, la Corte distrettuale ha tratto l’espressa qualificazione della transazione come “generale e novativa”, il che era effettivamente specificato nell’ambito della clausola n. 9) del testo della stessa riportato anche dal ricorrente. Dato, questo, non trascurabile, essendo stati valorizzati dalla Corte di merito, non solo il carattere generale che le parti stesse avevano attribuito alla loro transazione, ma anche la sua natura “novativa”. Perché la transazione appunto novativa è quella costitutiva di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (contrapponendosi in tal senso alla transazione c.d. conservativa o semplice: cfr., ad es., Cass. civ., sez. trib., 23.6.2021, n. 17869). In seno, perciò, ad una transazione così qualificata dalle stesse parti, il che il ricorrente non pone in dubbio sul terreno interpretativo, sarebbe stata distonica la “conservazione” del diritto ad un premio di risultato che afferiva indubbiamente al periodo precedente a quello dell’accordo transattivo. 7. Quanto, poi, alla violazione dei canoni ermeneutici in relazione disposto di cui all’art. 1362, comma secondo, c.c., il ricorrente ha fatto notare che Tep in epoca posteriore alla conclusione del contratto aveva corrisposto spontaneamente al Piazza, nel mese di febbraio 2014, l’acconto del premio di risultato in questione. 8. Tuttavia, in primo luogo, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui attribuisce rilievo ermeneutico il secondo comma dell’articolo 1362 del codice civile, è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall’iniziativa unilaterale di una di esse (in tal senso, fra le altre, Cass. civ., sez. III, 9.11.2020, n. 25090); laddove il ricorrente rappresenta un dato riferibile alla sola Tep. D’altronde, nel caso di specie, la Corte di merito ha fornito una plausibile interpretazione del testo della transazione, in base alla quale ha ritenuto che chiaramente “l’ing. Piazza abbia rinunciato a tutti gli elementi che gli sarebbero spettati al momento della stipula del negozio transattivo ivi compreso il premio di produzione”, mentre il criterio, infatti qualificato come sussidiario, di cui all’art. 1362, comma secondo, c.c. “può essere utilizzato solo per chiarire la interpretazione del contenuto del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale” (cfr. Cass. civ., sez. II, 9.8.2019, n. 21244). 9. Il ricorrente, del resto, neppure specifica sotto quali profili la Corte distrettuale avrebbe violato i criteri legali di ermeneutica di cui agli artt. 1363, 1366, 1364, 1366 e 1369 c.c. 10. Infine, il ricorrente esclude che la consapevolezza del diritto al premio potesse essere esistente in capo a luie, quindi, inclusa in una rinuncia che assume essere generica. Tuttavia, la Corte d’appello ha diffusamente motivato a riguardo la conclusione cui è giunta che non poteva “dubitarsi della disponibilità in capo all’ing. Piazza di tutti gli elementi utili alla valutazione del conseguimento ovvero del non conseguimento degli obiettivi settoriali concordati alla luce della sua qualità di dirigente apicale in un contesto caratterizzato dalla presenza di solo tre dirigenti apicali” (cfr. in extensopagg. 5-6 della sua sentenza). Accertamento, questo, che neppure è censurato dal ricorrente sul piano motivazionale (cfr., sull’eventuale vizio a riguardo deducibile in sede di legittimità, Cass. civ., sez. lav., 21.3.2022, n. 9160), e che si basa su apprezzamenti fattuali e probatori, che non possono essere sindacati in questa sede di legittimità. 11. Il ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul
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