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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15280/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte di Appello di Genova viti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] uti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, SI!zione Feriale, con la sentenza del 13 agosto 2024, ha disposto la consegna di Takacs Zolt3n all'autorità giudiziaria dell'Ungheria in esecuzione di due mandati di arresto europeo proco ssuali emessi entrambi dal Tribunale di Buda, e precisamente il n.39.

Bny. 4594/2021 correlato al mandato di arresto del 20 maggio 2019 dell'Agenzia Nazionale delle Imposte e della Dogar a e il n.26.B. 326/2023, del 30 marzo 2023, relativo a 131 reati commessi tra il 2003 e il 2C 05 per truffe, falso, insolvenza fraudolenta.

La Corte di appello con la sentenza impugnata, decidendo in sede rescisso l ia, preso atto della revoca di un terzo mandato del 06/12/2021, sempre per reati tributari e mmessi tra il 201.5 e il 2017 emesso dalla Procura Generale di Budapest, ha disposto la :onsegna alla competente A.G. dello Stato emittente solo con riferimento ai due predetti man( ati di arresto, avendo ritenuto superate le censure sollevate sotto i tre diversi profili che aveva i o comportato l'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione con la citata senten, a rescindente del 13 agosto 2024.

In particolare, il primo profilo riguardava l'osservanza delle garanzie giuris lizionali per il mandato di arresto europeo emesso sulla base di un ordine di arresto proveniente Ja un'autorità amministrativa (L'Agenzia delle Dogane) dopo la convalida del Pubblico Ministero a la emissione di un corrispondente mandato da parte del Tribunale di Buda, il secondo profilo a) eva attinenza all'osservanza del criterio della proporzionalità circa l'utilizzo dello strumento di cooperazione giudiziaria più appropriato e meno afflittivo rispetto alle esigenze processuali perseguite in rapporto alla compressione della libertà personale dell'indagato, ed il terzo pro ilo afferiva al motivo di rifiuto di cui all'art. 18-bis, comma 2, I.n.69/2005 in merito al radicament ) nel territorio nazionale del consegnando.

Si deve dare atto che nelle more del giudizio di legittimità il Ministero lena Giustizia dell'Ungheria ha comunicato la revoca del mandato n.26.B.326/2023/4 del 30 r larzo 2023, e che, pertanto, residua il solo mandato di arresto n.39.

Bny. 4594/2021 emesso d ìl Tribunale di Buda in base al mandato di arresto del 20 maggio 2019 dell'Agenzia Nazionale d lle Imposte e della Dogana.

2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge in riferimento all'art. 2 della legge n. 69 del 200' , in relazione all'art. 111 Cost. e agli artt. 5 e 7 Conv.

EDU per l'assenza della possibilità di ricc rrere avverso il provvedimento di arresto nazionale emesso dalla Agenzia Nazionale delle Imp( ste e Dogane ungherese convalidato dal Pubblico Ministero.

Al riguardo, si evidenzia che 13 legislazione ungherese non consente tale facoltà e, in assenza di una forma di controllo giur sdizionale del provvedimento emesso da una Autorità amministrativa, risultano lesi i diritti for damentali del consegnando, come stabilito dall'art. 2 della legge n. 69 del 2005 in relazione agli 3rtt. 111 della Cost. e 5 e 6 della Convenzione EDU.

Si osserva che nonostante in sede di dm, io siano state acquisite le richieste informazioni complementari sulle garanzie minin e assicurate dall'ordinamento ungherese risulta confermata l'inappellabilità del mandato di arr sto nazionale e del mandato di arresto europeo, con conseguente lesione dei diritti fondamentali iella persona.

La Corte di appello nel dare esecuzione al mandato di arresto ha non solo vic lato tali diritti ma neppure si è uniformata ai principi di diritto affermati dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] in sede di annullamento.2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'omess a valutazione del rispetto del criterio di proporzionalità dello strumento di cooperazione richies o, atteso che le esigenze investigative a fondamento dei due mandati di arresto europeo avrc bbero potuto essere adeguatamente soddisfatte attraverso l'utilizzo dell'ordine europeo di indac me (OIE).

In particolare, essendosi l'indagato dopo il suo arresto dichiarato disponit ile a rendere interrogatorio sui fatti oggetto dei procedimenti penali pendenti davanti ungherese mediante OIE in videoconferenza, l'autorità Ungherese non ha provveduto a revoc are i mandati di arresto pur potendo soddisfare le proprie esigenze processuali attraverso dettc strumento di cooperazione meno invasivo.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 18-bis, comma 2,

I. 69/20C )5 in relazione al dimostrato effettivo radicamento del ricorrente nel territorio nazionale e consc guentemente alla mancata apposizione della condizione della riconsegna per l'esecuzione della p ena detentiva eventualmente irrogata.

Al riguardo si osserva che in sede di rinvio è stata acquisit 3 la nota della G.d.F del [OSCURATO:PERSONA] di Firenze da cui emerge che la moglie del consegnaodo era legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 30 ottobre 2017, oltre ad essere prop -ietaria di tre autovetture con targa italiana sin dal 17 maggio 2021, e come dal certificato di st Ito di famiglia risultasse stabilmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2016. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

I primi due motivi sono infondati.

Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura proces suale del MAE e che la finalità della sua emissione è quella di procedere all'interrogatorio della pei sona richiesta in funzione dell'esercizio dell'azione penale, essendo necessario procedere a tale 3tto per poter avviare il procedimento giurisdizionale.

Dalle informazioni trasmesse su richiesta della Corte di appello dall'A.G ungherese, si evince che "esiste il controllo giurisdizionale essendo stato dato avviso al difen ;ore di fiducia del mandato in base alla proposta del P.M. e che il Tribunale prima dell'emissione ha esaminato la sussistenza delle condizioni per la sua emissione in relazione alla gravità dei i eati per cui si procede ..." è stato specificato, altresì, che "se la persona nei cui confronti è s ato emesso il mandato si presenta spontaneamente dinanzi al tribunale, alla procura o all'autorit 3 investigativa che lo ha emesso, il mandato di arresto deve essere revocato e la custodia dell i persona può essere disposta a norma dell'art. 119, comma 1, lett. b, C.P.P. nel caso in ci. i sia possibile accertare che la misura coercitiva è stata disposta dal giudice anche per un altro r lotivo..." e che "il mandato d'arresto può essere emesso dal P.M. o dall'autorità investigativa c on successiva convalida della Procura Generale" e che "su successiva richiesta della Procu a Generale il mandato di arresto europeo viene emesso dal giudice per le indagini preliminari p ima del rinvio a giudizio".

Da tali informazioni si comprende che il mandato di arresto non impugn abile a norma dell'art. 268, comma 5, della legge sul codice di procedura penale ungherese, è qt ello finalizzato a svolgere l'interrogatorio della persona indagata per l'esercizio dell'azione pena l e e non anche quello che risponda ad esigenze cautelari diverse da tale esclusiva ed unica final tà di carattere procedurale che qui neppure viene in considerazione.

Ed invero, nel caso si tratti di un mero ordine di comparizione di caratt ?re coercitivo, l'assenza di un mezzo ,di impugnazione trova giustificazione nella natura dell'atto, non assimilabile ad una misura di custodia cautelare, essendo i diritti dell'indagato gar ntiti e tutelati attraverso la successiva partecipazione al processo in stato di libertà, trat:andosi di un provvedimento assimilabile ad un ordine di accompagnamento coattivo, come iuello previsto nel nostro sistema processuale, ugualmente non suscettibile di impugnazione.

Al riguardo, si deve ricordare che per giurisprudenza consolidata di legittirr ità può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata c i un reato per procedere al suo interrogatorio, poiché l'art. 6, comma primo, lett. c), della legge ì. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedim , !nto di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo (Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016, Berdzik, Rv. 26805; Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013, Radosavljevic, Rv. 252867; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, Velardi, Rv. 249211).

È stato già affermato che: a) una tale tipologia di mandato di arresto nor è fondata su ragioni incompatibili con diritti fondamentali dell'imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione sia a quelli enunciati nella C.E.D.U. e considerato che dall'autorità g udiziaria dello Stato di esecuzione non possono essere sindacate le valutazioni discrezionali che h anno condotto l'autorità giudiziaria dello Stato emittente alla sua adozione; b) non compE te all'autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dal 'art. 274 cod. proc. pen. per l'adozione del provvedimento cautelare "interno" da parte dell'auto -ità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d'arresto europeo sia ma decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Se :. 6, n. 22223 del 9/6/2010, Liberati, Rv. 247820).

Nello specifico, con le precedenti decisioni si è dato corso alla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo (cd. processuale) in relazione al provvedimento volt ) a consentire la presenza dell'imputato in udienza (n. 20282/2013) ed al mandato di accompag lamento a fini investigativi per l'espletamento dell'interrogatorio (n. 45043/2010). [OSCURATO:PERSONA] per l'emissione ed esecuzione del MAE n.

C/2023/1270 pubbli( ato sulla G.U. dell'UE in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al requisito della tutela giurisdizionale effe :Uva garantito dall'articolo 47 della Carta, viene richiamata la decisione emessa dalla Corte di giustizia il 13 gennaio 2021 nella causa C-414/20 MM che ha chiarito che qualora il diritto prc zessuale dello Stato membro emittente non preveda mezzi di ricorso distinti che consentano di "ar controllare da un giudice le condizioni per l'emissione del MAE nonché la sua proporzionalità, né prima o in concomitanza con la sua adozione né successivamente, la decisione quadro sul MA E deve essere interpretata nel senso che un giudice chiamato a statuire in una fase del procedi mento penale successiva alla consegna della persona ricercata deve poter controllare, in via ncidentale, le condizioni per l'emissione di tale mandato qualora la validità di quest'ultimo i la contestata dinanzi ad esso.

E tale controllo giurisdizionale viene garantito proprio attraverso le valutazi )ni rimesse al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, avendo il mandato ungherese nel caso di specie le caratteristiche di un ordine di c)mparizione o di una citazione in giudizio per lo svolgimento del processo di merito in st3to di libertà dell'imputato (cfr. Sez. 6, n.49 del 30/12/2014, dep. 2015, Chitoroaga, Rv. 2618.1-7).

A conforto di tale orientamento, va considerato che al fine di armonizzare a adeguare la normativa nazionale rispetto a quella europea con le modifiche apportate dal di gs. 2 febbraio 2021, n. 10 sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all'e nissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all'art. 1, comma 3, legge 65 del 2005 che stabiliva che « l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, wvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile».

Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l'art. 18, comma 1, lett. i i), della legge cit. che faceva riferimento all'emissione di provvedimento cautelare mancante di notivazione.

Non si ignora che dopo l'introduzione dell'Ordine europeo d'indagine stato anche affermato che non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europE. o emesso per esclusive finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale, dover dosi garantire un uso proporzionale dell'euromandato ed essendo possibile il ricorso, ai detti fir i, a strumenti di cooperazione non coercitivi alla stregua della Direttiva 2014/41/UE (cfr.

Se 6, n. 7861 del 21/02/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284251, relativa ad un mandato emessc dall'Autorità giudiziaria polacca, del tutto carente della indicazione degli atti istruttori da co npiere in una fattispecie in cui risultava mancante l'esercizio di un'azione penale nei confronti della persona richiesta).

Tuttavia, rimane fermo il principio della piena legittimità del mandato di ai esto europeo emesso allorchè una persona debba essere trasferita in un altro Stato membr ) ai fini di un procedimento penale pendente nei suoi confronti, anche solo per comparire dinan i a un organo giurisdizionale ed essere processata, in conformità della decisione quadro 200: :/584/GAI del Consiglio.

L'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coer :itiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, pur :hé inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall'A.G. di uno Stato membro ma anche di dare cor o all'esercizio dell'azione penale.

Quindi, ove la comparizione della persona sia richiesta in funzione della par ecipazione ad un processo in corso, il mandato può essere legittimamente emesso, anche se non risulti emessa una misura cautelare ma l'A.G. procedente abbia ritenuto necessaria la presenzi dell'imputato per compiere un atto istruttorio che richiede la sua partecipazione quale passagg o procedurale obbligato in funzione dell'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti.

Non compete allo Stato di esecuzione la verifica della necessità o meno della )resenza della persona richiesta al processo in corso di svolgimento nei suoi confronti davant all'A.G. dello Stato emittente in base alla normativa processuale vigente in quello Stato, r on essendo il presupposto del MAE processuale l'emissione di una ordinanza cautelare, via qualunque provvedimento giudiziario che ne disponga l'arresto per dare corso all'esercizio del l 'azione penale nei suoi confronti.

Inoltre, avendo l'A.G. ungherese giustificato il mancato ricorso all'ennissi( ne di un OEI (Ordine di indagine europeo) per la irreperibilità dell'indagato, si deve ritenere s( ddisfatto quel principio di proporzionalità secondo cui per garantire un uso proporzionato del M ìe "L'autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l'emissione di un OEI ai fini d1 ,11'audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza p issa costituire una valida alternativa» (cfr. il considerando 26 della Direttiva 2014/41/UE d ?l Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine i enale).

Non può valere, infatti, ad escludere tale condizione, la tardiva disponibi ità a rendere interrogatorio mediante videoconferenza manifestata dall'indagato solo dopo il ;uo arresto in esecuzione del mandato, atteso che la revoca del mandato, comportando l'obblig( di immediata liberazione del consegnando, non assicura affatto che tale disponibilità sia mai 'tenuta anche dopo che l'indagato sia stato rimesso nella condizione di sottrarsi alle attività di inc agine ritenute indispensabili da parte dello Stato emittente per l'esercizio dell'azione penale.

In ogni caso, deve ribadirsi che, attesa la finalità eminentemente istruttoria dell'OIE, non può ritenersi tale strumento di cooperazione alternativo al mandato di arresto é Ilorchè la sua emissione sia giustificata non da esigenze istruttorie, ma dalla necessità di instaur 3 re il rapporto processuale con l'imputato e, quindi, in funzione dell'esercizio dell'azione penai a in base alla normativa processuale vigente nello Stato di emissione.

2. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.

La Corte di appello sulla base delle informazioni fornite dalla G.d.F ha ritenuto correttamente insussistente il motivo di rifiuto di cui all'art. 18-bis, comma 2, legge cit. per l'assenza di prove del radicamento nel quinquennio nel territorio nazionale, ?scludendo la ricorrenza di tale motivo facoltativo di rifiuto in ragione delle informazioni fornii e dalla G.d.F. che hanno escluso l'esistenza di legami di convivenza dell'indagato con la moglie e con il figlio che al contrario risulterebbero [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] questa sede la medesima documentazione già valut ita dalla Corte di appello e sollecita un nuovo giudizio di merito senza confrontarsi con le a -gomentazioni puntuali poste a fondamento della decisione impugnata, con le quali è stato messo innanzitutto in evidenza l'insussistenza della prova dello stabile radicamento in rapporto all durata della presenza in Italia per il periodo di almeno un quinquennio, richiesto come cond zione minima necessaria per poter opporre il motivo facoltativo di rifiuto previsto dalla citata disr osizione (art. 18-bis, comma 2 della legge cit.).

In particolare, la sentenza impugnata ha dato atto di avere escluso il ra licamento sul territorio nazionale valorizzando l'assenza di documentazione di lavoro, sanitaria o amministrativa che attesti la sua presenza in Italia, tenuto conto anche delle dicl iiarazioni rese dalla moglie che non ha fornito alcun recapito in Italia dove il marito potesse e sere reperito, con la conseguente irrilevanza della circostanza che la moglie ed il figlio risulti io [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], peraltro, che dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 2 feb )raio 2021, n. 10, il ricorso per cassazione è proponibile, solo per i motivi di cui all'art. 606, conr ma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., dunque solo per violazione di legge.

Pertanto, trattandosi di censure che investono essenzialmente la motivazic ne senza fare emergere alcuna violazione di legge, ne discende la infondatezza del motivo.

3. Al rigetto del ricorso consegue a carico del ricorrente la condanna i ille spese del procedimento ex art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] darà corso agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, leggc n. 69/2005.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte di Appello di Genova viti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] uti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, SI!zione Feriale, con la sentenza del 13 agosto 2024, ha disposto la consegna di Takacs Zolt3n all'autorità giudiziaria dell'Ungheria in esecuzione di due mandati di arresto europeo proco ssuali emessi entrambi dal Tribunale di Buda, e precisamente il n.39. Bny. 4594/2021 correlato al mandato di arresto del 20 maggio 2019 dell'Agenzia Nazionale delle Imposte e della Dogar a e il n.26.B. 326/2023, del 30 marzo 2023, relativo a 131 reati commessi tra il 2003 e il 2C 05 per truffe, falso, insolvenza fraudolenta. La Corte di appello con la sentenza impugnata, decidendo in sede rescisso l ia, preso atto della revoca di un terzo mandato del 06/12/2021, sempre per reati tributari e mmessi tra il 201.5 e il 2017 emesso dalla Procura Generale di Budapest, ha disposto la :onsegna alla competente A.G. dello Stato emittente solo con riferimento ai due predetti man( ati di arresto, avendo ritenuto superate le censure sollevate sotto i tre diversi profili che aveva i o comportato l'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione con la citata senten, a rescindente del 13 agosto 2024. In particolare, il primo profilo riguardava l'osservanza delle garanzie giuris lizionali per il mandato di arresto europeo emesso sulla base di un ordine di arresto proveniente Ja un'autorità amministrativa (L'Agenzia delle Dogane) dopo la convalida del Pubblico Ministero a la emissione di un corrispondente mandato da parte del Tribunale di Buda, il secondo profilo a) eva attinenza all'osservanza del criterio della proporzionalità circa l'utilizzo dello strumento di cooperazione giudiziaria più appropriato e meno afflittivo rispetto alle esigenze processuali perseguite in rapporto alla compressione della libertà personale dell'indagato, ed il terzo pro ilo afferiva al motivo di rifiuto di cui all'art. 18-bis, comma 2, I.n.69/2005 in merito al radicament ) nel territorio nazionale del consegnando. Si deve dare atto che nelle more del giudizio di legittimità il Ministero lena Giustizia dell'Ungheria ha comunicato la revoca del mandato n.26.B.326/2023/4 del 30 r larzo 2023, e che, pertanto, residua il solo mandato di arresto n.39. Bny. 4594/2021 emesso d ìl Tribunale di Buda in base al mandato di arresto del 20 maggio 2019 dell'Agenzia Nazionale d lle Imposte e della Dogana. 2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge in riferimento all'art. 2 della legge n. 69 del 200' , in relazione all'art. 111 Cost. e agli artt. 5 e 7 Conv. EDU per l'assenza della possibilità di ricc rrere avverso il provvedimento di arresto nazionale emesso dalla Agenzia Nazionale delle Imp( ste e Dogane ungherese convalidato dal Pubblico Ministero. Al riguardo, si evidenzia che 13 legislazione ungherese non consente tale facoltà e, in assenza di una forma di controllo giur sdizionale del provvedimento emesso da una Autorità amministrativa, risultano lesi i diritti for damentali del consegnando, come stabilito dall'art. 2 della legge n. 69 del 2005 in relazione agli 3rtt. 111 della Cost. e 5 e 6 della Convenzione EDU. Si osserva che nonostante in sede di dm, io siano state acquisite le richieste informazioni complementari sulle garanzie minin e assicurate dall'ordinamento ungherese risulta confermata l'inappellabilità del mandato di arr sto nazionale e del mandato di arresto europeo, con conseguente lesione dei diritti fondamentali iella persona. La Corte di appello nel dare esecuzione al mandato di arresto ha non solo vic lato tali diritti ma neppure si è uniformata ai principi di diritto affermati dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] in sede di annullamento.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'omess a valutazione del rispetto del criterio di proporzionalità dello strumento di cooperazione richies o, atteso che le esigenze investigative a fondamento dei due mandati di arresto europeo avrc bbero potuto essere adeguatamente soddisfatte attraverso l'utilizzo dell'ordine europeo di indac me (OIE). In particolare, essendosi l'indagato dopo il suo arresto dichiarato disponit ile a rendere interrogatorio sui fatti oggetto dei procedimenti penali pendenti davanti ungherese mediante OIE in videoconferenza, l'autorità Ungherese non ha provveduto a revoc are i mandati di arresto pur potendo soddisfare le proprie esigenze processuali attraverso dettc strumento di cooperazione meno invasivo. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 18-bis, comma 2, I. 69/20C )5 in relazione al dimostrato effettivo radicamento del ricorrente nel territorio nazionale e consc guentemente alla mancata apposizione della condizione della riconsegna per l'esecuzione della p ena detentiva eventualmente irrogata. Al riguardo si osserva che in sede di rinvio è stata acquisit 3 la nota della G.d.F del [OSCURATO:PERSONA] di Firenze da cui emerge che la moglie del consegnaodo era legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 30 ottobre 2017, oltre ad essere prop -ietaria di tre autovetture con targa italiana sin dal 17 maggio 2021, e come dal certificato di st Ito di famiglia risultasse stabilmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2016. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. I primi due motivi sono infondati. Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura proces suale del MAE e che la finalità della sua emissione è quella di procedere all'interrogatorio della pei sona richiesta in funzione dell'esercizio dell'azione penale, essendo necessario procedere a tale 3tto per poter avviare il procedimento giurisdizionale. Dalle informazioni trasmesse su richiesta della Corte di appello dall'A.G ungherese, si evince che "esiste il controllo giurisdizionale essendo stato dato avviso al difen ;ore di fiducia del mandato in base alla proposta del P.M. e che il Tribunale prima dell'emissione ha esaminato la sussistenza delle condizioni per la sua emissione in relazione alla gravità dei i eati per cui si procede ..." è stato specificato, altresì, che "se la persona nei cui confronti è s ato emesso il mandato si presenta spontaneamente dinanzi al tribunale, alla procura o all'autorit 3 investigativa che lo ha emesso, il mandato di arresto deve essere revocato e la custodia dell i persona può essere disposta a norma dell'art. 119, comma 1, lett. b, C.P.P. nel caso in ci. i sia possibile accertare che la misura coercitiva è stata disposta dal giudice anche per un altro r lotivo..." e che "il mandato d'arresto può essere emesso dal P.M. o dall'autorità investigativa c on successiva convalida della Procura Generale" e che "su successiva richiesta della Procu a Generale il mandato di arresto europeo viene emesso dal giudice per le indagini preliminari p ima del rinvio a giudizio". Da tali informazioni si comprende che il mandato di arresto non impugn abile a norma dell'art. 268, comma 5, della legge sul codice di procedura penale ungherese, è qt ello finalizzato a svolgere l'interrogatorio della persona indagata per l'esercizio dell'azione pena l e e non anche quello che risponda ad esigenze cautelari diverse da tale esclusiva ed unica final tà di carattere procedurale che qui neppure viene in considerazione. Ed invero, nel caso si tratti di un mero ordine di comparizione di caratt ?re coercitivo, l'assenza di un mezzo ,di impugnazione trova giustificazione nella natura dell'atto, non assimilabile ad una misura di custodia cautelare, essendo i diritti dell'indagato gar ntiti e tutelati attraverso la successiva partecipazione al processo in stato di libertà, trat:andosi di un provvedimento assimilabile ad un ordine di accompagnamento coattivo, come iuello previsto nel nostro sistema processuale, ugualmente non suscettibile di impugnazione. Al riguardo, si deve ricordare che per giurisprudenza consolidata di legittirr ità può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata c i un reato per procedere al suo interrogatorio, poiché l'art. 6, comma primo, lett. c), della legge ì. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedim , !nto di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo (Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016, Berdzik, Rv. 26805; Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013, Radosavljevic, Rv. 252867; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, Velardi, Rv. 249211). È stato già affermato che: a) una tale tipologia di mandato di arresto nor è fondata su ragioni incompatibili con diritti fondamentali dell'imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione sia a quelli enunciati nella C.E.D.U. e considerato che dall'autorità g udiziaria dello Stato di esecuzione non possono essere sindacate le valutazioni discrezionali che h anno condotto l'autorità giudiziaria dello Stato emittente alla sua adozione; b) non compE te all'autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dal 'art. 274 cod. proc. pen. per l'adozione del provvedimento cautelare "interno" da parte dell'auto -ità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d'arresto europeo sia ma decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Se :. 6, n. 22223 del 9/6/2010, Liberati, Rv. 247820). Nello specifico, con le precedenti decisioni si è dato corso alla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo (cd. processuale) in relazione al provvedimento volt ) a consentire la presenza dell'imputato in udienza (n. 20282/2013) ed al mandato di accompag lamento a fini investigativi per l'espletamento dell'interrogatorio (n. 45043/2010). [OSCURATO:PERSONA] per l'emissione ed esecuzione del MAE n. C/2023/1270 pubbli( ato sulla G.U. dell'UE in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al requisito della tutela giurisdizionale effe :Uva garantito dall'articolo 47 della Carta, viene richiamata la decisione emessa dalla Corte di giustizia il 13 gennaio 2021 nella causa C-414/20 MM che ha chiarito che qualora il diritto prc zessuale dello Stato membro emittente non preveda mezzi di ricorso distinti che consentano di "ar controllare da un giudice le condizioni per l'emissione del MAE nonché la sua proporzionalità, né prima o in concomitanza con la sua adozione né successivamente, la decisione quadro sul MA E deve essere interpretata nel senso che un giudice chiamato a statuire in una fase del procedi mento penale successiva alla consegna della persona ricercata deve poter controllare, in via ncidentale, le condizioni per l'emissione di tale mandato qualora la validità di quest'ultimo i la contestata dinanzi ad esso. E tale controllo giurisdizionale viene garantito proprio attraverso le valutazi )ni rimesse al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, avendo il mandato ungherese nel caso di specie le caratteristiche di un ordine di c)mparizione o di una citazione in giudizio per lo svolgimento del processo di merito in st3to di libertà dell'imputato (cfr. Sez. 6, n.49 del 30/12/2014, dep. 2015, Chitoroaga, Rv. 2618.1-7). A conforto di tale orientamento, va considerato che al fine di armonizzare a adeguare la normativa nazionale rispetto a quella europea con le modifiche apportate dal di gs. 2 febbraio 2021, n. 10 sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all'e nissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all'art. 1, comma 3, legge 65 del 2005 che stabiliva che « l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, wvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile». Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l'art. 18, comma 1, lett. i i), della legge cit. che faceva riferimento all'emissione di provvedimento cautelare mancante di notivazione. Non si ignora che dopo l'introduzione dell'Ordine europeo d'indagine stato anche affermato che non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europE. o emesso per esclusive finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale, dover dosi garantire un uso proporzionale dell'euromandato ed essendo possibile il ricorso, ai detti fir i, a strumenti di cooperazione non coercitivi alla stregua della Direttiva 2014/41/UE (cfr. Se 6, n. 7861 del 21/02/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284251, relativa ad un mandato emessc dall'Autorità giudiziaria polacca, del tutto carente della indicazione degli atti istruttori da co npiere in una fattispecie in cui risultava mancante l'esercizio di un'azione penale nei confronti della persona richiesta). Tuttavia, rimane fermo il principio della piena legittimità del mandato di ai esto europeo emesso allorchè una persona debba essere trasferita in un altro Stato membr ) ai fini di un procedimento penale pendente nei suoi confronti, anche solo per comparire dinan i a un organo giurisdizionale ed essere processata, in conformità della decisione quadro 200: :/584/GAI del Consiglio. L'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coer :itiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, pur :hé inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall'A.G. di uno Stato membro ma anche di dare cor o all'esercizio dell'azione penale. Quindi, ove la comparizione della persona sia richiesta in funzione della par ecipazione ad un processo in corso, il mandato può essere legittimamente emesso, anche se non risulti emessa una misura cautelare ma l'A.G. procedente abbia ritenuto necessaria la presenzi dell'imputato per compiere un atto istruttorio che richiede la sua partecipazione quale passagg o procedurale obbligato in funzione dell'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti. Non compete allo Stato di esecuzione la verifica della necessità o meno della )resenza della persona richiesta al processo in corso di svolgimento nei suoi confronti davant all'A.G. dello Stato emittente in base alla normativa processuale vigente in quello Stato, r on essendo il presupposto del MAE processuale l'emissione di una ordinanza cautelare, via qualunque provvedimento giudiziario che ne disponga l'arresto per dare corso all'esercizio del l 'azione penale nei suoi confronti. Inoltre, avendo l'A.G. ungherese giustificato il mancato ricorso all'ennissi( ne di un OEI (Ordine di indagine europeo) per la irreperibilità dell'indagato, si deve ritenere s( ddisfatto quel principio di proporzionalità secondo cui per garantire un uso proporzionato del M ìe "L'autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l'emissione di un OEI ai fini d1 ,11'audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza p issa costituire una valida alternativa» (cfr. il considerando 26 della Direttiva 2014/41/UE d ?l Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine i enale). Non può valere, infatti, ad escludere tale condizione, la tardiva disponibi ità a rendere interrogatorio mediante videoconferenza manifestata dall'indagato solo dopo il ;uo arresto in esecuzione del mandato, atteso che la revoca del mandato, comportando l'obblig( di immediata liberazione del consegnando, non assicura affatto che tale disponibilità sia mai 'tenuta anche dopo che l'indagato sia stato rimesso nella condizione di sottrarsi alle attività di inc agine ritenute indispensabili da parte dello Stato emittente per l'esercizio dell'azione penale. In ogni caso, deve ribadirsi che, attesa la finalità eminentemente istruttoria dell'OIE, non può ritenersi tale strumento di cooperazione alternativo al mandato di arresto é Ilorchè la sua emissione sia giustificata non da esigenze istruttorie, ma dalla necessità di instaur 3 re il rapporto processuale con l'imputato e, quindi, in funzione dell'esercizio dell'azione penai a in base alla normativa processuale vigente nello Stato di emissione. 2. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello sulla base delle informazioni fornite dalla G.d.F ha ritenuto correttamente insussistente il motivo di rifiuto di cui all'art. 18-bis, comma 2, legge cit. per l'assenza di prove del radicamento nel quinquennio nel territorio nazionale, ?scludendo la ricorrenza di tale motivo facoltativo di rifiuto in ragione delle informazioni fornii e dalla G.d.F. che hanno escluso l'esistenza di legami di convivenza dell'indagato con la moglie e con il figlio che al contrario risulterebbero [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] questa sede la medesima documentazione già valut ita dalla Corte di appello e sollecita un nuovo giudizio di merito senza confrontarsi con le a -gomentazioni puntuali poste a fondamento della decisione impugnata, con le quali è stato messo innanzitutto in evidenza l'insussistenza della prova dello stabile radicamento in rapporto all durata della presenza in Italia per il periodo di almeno un quinquennio, richiesto come cond zione minima necessaria per poter opporre il motivo facoltativo di rifiuto previsto dalla citata disr osizione (art. 18-bis, comma 2 della legge cit.). In particolare, la sentenza impugnata ha dato atto di avere escluso il ra licamento sul territorio nazionale valorizzando l'assenza di documentazione di lavoro, sanitaria o amministrativa che attesti la sua presenza in Italia, tenuto conto anche delle dicl iiarazioni rese dalla moglie che non ha fornito alcun recapito in Italia dove il marito potesse e sere reperito, con la conseguente irrilevanza della circostanza che la moglie ed il figlio risulti io [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], peraltro, che dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 2 feb )raio 2021, n. 10, il ricorso per cassazione è proponibile, solo per i motivi di cui all'art. 606, conr ma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., dunque solo per violazione di legge. Pertanto, trattandosi di censure che investono essenzialmente la motivazic ne senza fare emergere alcuna violazione di legge, ne discende la infondatezza del motivo. 3. Al rigetto del ricorso consegue a carico del ricorrente la condanna i ille spese del procedimento ex art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] darà corso agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, leggc n. 69/2005. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
Sentenza Cassazione n. 15280/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris