CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08363/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17647/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, in LECCE , [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2023n. 17647 sez. S2 - a d. 14 /0 2 /202 4 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in LECCE , [OSCURATO:PERSONA], n.4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente - avverso il PROVVEDIMENTO del TRIBUNALE di LECCE n. 4677/2018 depositato il 04/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Lecce, Sez. Feriale, f.f. dr. [OSCURATO:PERSONA] emesso con indicazione di proc, n. 4677/2018 sub 11 datato 4 agosto 2023, comunicato l’8 agosto 2023 e avverso l’ordinanza 11 agosto 2023 comunicata l’11 agosto 2023, emessa dal Giudice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nella funzione di giudice assegnatario del giudizio civile di merito n. 4677/2018 rg Trib.Lecce, e nella funzione di Presidente della sezione Feriale del Tribunale di Lecce per soli 8 gg. con cui ha attribuito al Giudice della sezione feriale del Tribunale di Lecce la funzione di Giudice competente per delibare il ricorso 3 agosto 2023 ex art.669-quater c.p.c. fissando, l’udienza 29 agosto 2023 dinanzi alla sezione feriale del Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice dr. Fiorella. 2. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale presso la Corte di cassazione nella persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza. Ric. 2023n. 17647 sez. S2 - a d. 14 /0 2 /202 4 3.I controricorrenti in prossimità dell’udienza hanno depositato memoria con la quale hanno insisto nella richiesta di rigetto del ricorso. 4. Il data 13 febbraio 2024 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: La rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. In ogni caso èanche atto idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473 - 01; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv. 625136 — 01; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n. 12743, Rv. 640420 — 01; Cass. sez. 6 - 5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 — 01;). La rinuncia non risulta accettata dalla controparte, sicché i l ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivocon unica determinazione del compenso spettante al difensoreSilvio Valente trattandosi di una sola opera difensiva con trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio suo e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla tutela delle medesime posizioni giuridiche(vedi Sez. 6- 2, Sentenza n. 11591 del 04/06/2015, Rv. 635594 - 01) . Va disposta la distrazione delle spese, come richiesto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. La rinuncia e comunque la sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorsodetermina l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. Ric. 2023n. 17647 sez. S2 - a d. 14 /0 2 /202 4 P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida complessivamente in euro 3000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Così deciso in Roma