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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21157/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, con cui ~iute, il ricorrente deduce la carenza e contraddittorietà della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., sono manifestamente infondati e, quindi, inammissibili in quanto meramente riproduttivi di censure (il difetto di conoscenza o di conoscibilità dell'imputato in ordine alla natura contraffatta dei marchi apposti sui capi di abbigliamento posti in vendita) già compiutamente esaminate e vagliate dalla Corte di merito con motivazione puntuale ed esente da vizi logici (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) e volte a riproporre un nuovo apprezzamento del materiale probatorio non consentito in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, con cui ~iute, il ricorrente deduce la carenza e contraddittorietà della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., sono manifestamente infondati e, quindi, inammissibili in quanto meramente riproduttivi di censure (il difetto di conoscenza o di conoscibilità dell'imputato in ordine alla natura contraffatta dei marchi apposti sui capi di abbigliamento posti in vendita) già compiutamente esaminate e vagliate dalla Corte di merito con motivazione puntuale ed esente da vizi logici (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) e volte a riproporre un nuovo apprezzamento del materiale probatorio non consentito in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 21157/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris