CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06910/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ordinanza ORDINANZA sul ricorso 17803/2019 proposto da: D-[OSCURATO:PERSONA] E THOMAS C., in persona del socio accomandatario e l egale ra ppresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] ilio 32 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Miculan; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 17083 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -2- F.[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchéda F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 732/ D presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ico Bracco che la rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente incidentale - contro D-[OSCURATO:PERSONA] E THOMAS C., in persona del socio accomandatario e legale r appresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Miculan; -controricorrente - avverso la sentenza n. 513/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato in data 8.3.2017 [OSCURATO:SOCIETA]. evocò in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Thomas C., dinanzi al Tribunale di Udine, chiedendone la condanna al pagamento di euro 89.486,80 ai sensi dell’art. 34, secondo comma, della l. n. 392/78 nonché la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio ex art. 31 l. 392/78. Ric. 2019n. 17083 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -3- Espose la ricorrente che: 1) in data 12.9.2007 la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.- poi [OSCURATO:SOCIETA]. - aveva concesso in locazione commerciale a l [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. un’unità immobiliare sita in Bibione per l’esercizio di commercio stagionale al dettaglio di abbigliamento e calzature; 2) il contratto prevedeva la durata di sei anni tacitamente rinnovabile con decorrenza 1.11.2006 e un canone annuo pari a euro 45.00,00 oltre IVA; 3) la ricorrente era subentrata al [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nel rapporto di locazione; 4) in data 1.10.2012 la locataria aveva esercitato la facoltà di diniego della rinnovazione tacita del contratto, ai sensi dell’art. 28, secondo comma, l. 392/78, motivandola con la volontà d voler ripristinare nell’immobile la propria attività commerciale; 5) la conduttrice alla prima scadenza (31.10.2013) aveva quindi rilasciato l’immobile, ricevendo dalla locatrice il pagamento delle 18 mensilità dovute ai sensi dell’art. 34, primo comma,l. 392/78; 6) poco tempo dopo il rilascio dell’immobile aveva scoperto che il locale era stato fittiziamente adibito per circa un mese all’esercizio dell’attività della locatrice che loaveva poi ( in data 1.4.2014) concesso nella disponibilità di terzi che svolgevano le medesime attività (commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori) esercitata dallaprecedente conduttrice. Si costituì la resistente allegando di aver adibito il locale, dopo la cessazione della locazione, alla propria attività di commercio al dettagliodi capi di abbigliamento e di aver quindi soltanto affittato a terzi il ramo di azienda, mantenendo la titolarità dell’attività, in conformità alla sua politica economica e commerciale; eccepì poi che l’attività esercitata era diversa, concernendo settori merceologici similari ma non identici a quelli di vendita al dettaglio di calzature Ric. 2019n. 17083 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -4- esercitata dalla conduttrice, con conseguente non spettanza dell’indennità prevista dall’art. 34 cit. e chiese, quindi, il rigetto delle domande. Il Tribunale adito, con sentenza n. 120/2018, accertò il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 31, secondo comma, l. 392/78 e pertanto condannò la resistente al pagamento della somma dovuta, da liquidarsi in separato giudizio; rigettò le altre domande e compensò le spese di lite. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] propose appello, cui resistette l’appellata che propose, a sua volta, appello incidentale. La Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 513, pubblicata il 17/12/2018, rigettò entrambi i gravami e compensò tra le parti le spese del grado. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale pure basato su un unico motivo e illustrato da memoria. La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. È infondata l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso principale, atteso che dalla sentenza impugnata si evince che è stata data lettura solo del dispositivo della decisione e non anche delle sue motivazioni, in applicazione degli artt. 437 e 438 c.p.c.. Ric. 2019n. 17083 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -5- I precedenti richiamati dalla ricorrente incidentale si riferiscono a sentenze pronunciate in secondo grado ai sensi dell’art. 429 c.p.c. Pertanto il termine lungo per l’impugnazione della sentenza di secondo grado, nella specie, va calcolato a decorrere dal deposito della sentenza in cancelleria; ne consegue che il ricorso principale è tempestivo. 2. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in relazione agli articoli n. 29 e 31 l. n. 394/1978» per avere la Corte di merito ritenuto non applicabile il precetto di cui all’art. 29 circa l’esercizio in proprio dell’impresa all’attività esercitata dalla ricorrente e relativa all’affitto di ramo di azienda. 2.1. Il motivo è complessivamente infondato alla luce di quanto dispostodall’art. 29 cit. La Corte di appello, in base ad un accertamento in fatto, non censurabile in questa sede, ha ritenuto che l’attuale ricorrente principale «non abbia fornito la prova dell’esercizio da parte sua dell’attività di vendita all’interno del negozio nel mese di marzo 2014» e, quanto al prec e dente mese di febbraio 2014 , ha reputato che tale circostanza sia esclusa dalle stesse dichiarazioni rese in sede amministrativa dai legali rappresentanti della società. Inoltreha pure evidenziato che l’attività esercitata dall’attuale ricorrente principale emerge dalla visura camerale dalla stessa parte prodotta ( in primis “commercio al minuto ed all’ingrosso …di tutti i generi merceologici”) e che debba escludersi che l’oggettivo inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] possa trovare giustificazione nelle finalità dalla stessa perseguite con la stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ric. 2019n. 17083 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -6- A quanto precede, e a riprova dell’infondatezza dell ’ a ssunto della ricorrente principale,va aggiunto che con l’affitto di ramo di azienda vi è la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell’esercizio dell’impresa (Cass. ord., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 31466). 3 Con l’unico motivo del ricorso incidentale, subordinato al mancato accoglimento dell’eccezione di tardività del ricorso principale, e perciò da scrutinare alla luce dell’esito negativo dell’esame di detta eccezione, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 L. 392/1978 comma II ex art. 360 n. 3 c.p.c. ed errata valutazione del[le]supporto del ricorso ex art. 360 n. 4 c.p.c.», censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato l’appello principale condividendo la tesi del Tribunale circa la non affinità delle due attività esercitate dal precedente conduttore e dal conduttore entrante nel locale in questione. 3.1. Il motivo è inammissibile,avendo la Corte di merito rigettato l’appello incidentale sulla base di un accer tamento in fatto non più sindacabile in questa sede (Cass. 20/10/1989, n. 4225 e Cass.28/01/2003, n.1234; v. anche Cass. 28/02/ 2017 , n. 5039). 4. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentaleva dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra le parti 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del la ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Ric. 2019n. 17083 sez. S3 - ud. 21 - 12 - 20 22 -7- della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per i rispettiviricorsi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichia ra inammissibile il ricorso incidentale ; co mpensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione; ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per i rispettivi ricor