CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 1970
Cassazione n. 11003/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1970 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti: udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze il 30 gennaio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Livorno il 24 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di omissione di soccorso stradale e di "fuga" (art. 189, commi 6 e 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti commessi in unità di tempo e di azione 1'11 agosto 2019, in conseguenza condannandolo, con l'aumento ex art. 81 cod. pen., applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. L'imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura della pena, ritenuta eccessivamente severa, ed al mancato riconoscimento delle, pur richieste, circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (pp. 3-4) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata. Il trattamento punitivo risulta, in definitiva, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, che non trascura l'esame delle deduzioni difensive e che, alla p. 4, valorizza i numerosi (ben sedici) ed anche gravi precedenti penali in giudicato risultanti dal casellario. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom