CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41442/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quello del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni cinque. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 4, lett. a) e b) D. Igs. 159 del 2011 nonché violazione dell'art. 6 d. Igs. 159 del 2011 in relazione alla mancanza di attualità della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti. In effetti, nonostante i due motivi di ricorso denuncL la violazione degli artt. 4 e 6 d. Igs. 159 del 2011, con essi il ricorrente non fa che argomentare sul merito delle questioni, censurando la motivazione del provvedimento, ritenuta erronea e non corrispondente alle risultanze processuali. Si tratta, quindi, di censura attinente alla motivazione del decreto, non ammessa in questa sede. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ErtmusarriESI della somma di euro 3.00~[OSCURATO:PERSONA] delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Consigliere estenso e Il