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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 32819/2026

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rso la sentenza del 25/09/2025 dellaCorte d'appello di Ancona.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA];il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale conclude per l'annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato per [OSCURATO:PERSONA] e rigetto dei motivi di ricorsopresentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Riccardo, si associa alle conclusioni del p.g. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; siriporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava lasentenza con cui il Tribunale di Ancona, in data 22.2.2024, aveva condannatoMazzieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene, principale e accessorie,ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale perdistrazione in rubrica loro ascritti, in qualità di amministratori della società “Coneasrl””, dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data 9.10.2014.Si procede, in particolare, per bancarotta distrattiva, posta in essere attraversoprestiti concessi dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, alla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, riconducibilesempre ai menzionati imputati, senza alcun vantaggio per la fallita, nella misuradi 266.000,00 euro, in un periodo di tempo compreso tra il 2009 e il 2012.2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento,hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con ununico atto di impugnazione fondato su motivi parzialmente comuni.In particolare, con il primo motivo di ricorso il solo imputato [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge, con riferimento all’ dell'art. 601, comma 3, cod. proc.pen, e vizio di motivazione, in punto di omesso rispetto del termine di quarantagiorni per la notifica all’imputato del decreto che dispone il giudizio eccepito il17.9.2025 per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Sempre il solo [OSCURATO:PERSONA] con il sesto motivo di ricorso deduce violazionedi legge e vizio di motivazione, in punto di affermazione di responsabilità, nonessendo a lui riconducibili le condotte distrattive in contestazione.Con gli altri motivi di ricorso, comuni a entrambi gli imputati, questi ultimilamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine: 1) alla violazionedel principio del ne bis in idem in considerazione della intervenuta pronuncia diuna sentenza di assoluzione per il medesimo fatto passata in giudicato, relativa auna distrazione di 1.000.000 di euro contestata agli stessi soggetti nell’ambito delmedesimo fallimento, in cui deve ricomprendersi anche la distrazione di oltre200.000 euro per cui si procede.Osservano al riguardo i ricorrenti che, configurandosi il delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale come un reato a condotte plurime per il quale è giàintervenuta sentenza di assoluzione irrevocabile, non può attribuirsi autonomorilievo a una singola distrazione riconducibile al medesimo reato già giudicato;2) all’inutilizzabilità del processo verbale redatto da personale della Guardia dimancata individuazione delle singole condotte distrattive in capo ai due imputatiche si sono succeduti nel corso degli anni alla guida della società; 4) al mancatoriconoscimento dei vantaggi compensativi.3.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], va accolto, essendofondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbite le ulteriori censurearticolate dallo stesso ricorrente.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione piùautorevole la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art.34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quarantagiorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti diimpugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024.La violazione di tale termine integra una nullità di ordine generale a regimeintermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata oeccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., quindi, prima delladeliberazione della sentenza di secondo grado (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 42125 del27/06/2024 Rv. 287096 – 01).Orbene nel caso in esame, come si evince dalla lettura degli atti, consentita inquesta sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, propostoappello in data 5.7.2024, veniva emesso decreto di fissazione per l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al giudice di secondo, che veniva notificato a mani dell’imputatoGianluca [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque in violazione del termine previstodalla menzionata disposizione normativa di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc.pen., applicabile in quanto l’appello risulta proposto successivamente alla data del1° luglio 2024.La relativa eccezione, infine, veniva ritualmente e tempestivamente proposta daldifensore dell’imputato nelle memorie depositate in data 17.9.2025, in replica alleconclusioni del Procuratore generale comunicate il 12.9.2025.Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza neiconfronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], con conseguente trasmissione degli attialla Corte di appello di Ancona perché provveda a celebrare un nuovo giudizio.4.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, essendo sorrettoda motivi in parte infondati, in parte inammissibili.4.1.

Con particolare riferimento al dedotto tema della violazione del principio delne bis idem, le argomentazioni difensive non appaiono fondate.Come è noto il principio del ne bis in idem sostanziale e quello del ne bis in idemprocessuale hanno confini ed ambiti applicativi diversi.In tema di divieto di un secondo giudizio, in particolare, le nozioni di bis in idemprocessuale e di bis in idem sostanziale non coincidono in quanto la prima, piùampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovogiudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, precludeuna seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensionestorico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo;la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte eprescinde dal raffronto con il fatto storico (cfr. Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020,Barbato, Rv. 280774, che, in applicazione del principio, nonostante laqualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra ildelitto di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 497-bis cod. pen. e, quindi,la non operatività del bis in idem sostanziale, ha ravvisato il bis in idemprocessuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fattostorico, qualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen.).Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiaratoillegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia ilmedesimo per la sola circostanza che sussista un concorso formale tra il reato giàgiudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovoprocedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale,recependo, sul piano ermeneutico, i principi affermati dalla Corte EDU — che apartire dalla sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA], ha stabilito che è ravvisabile identità del fatto quando medesima èl'azione o l'omissione per la quale la persona è già stata irrevocabilmente giudicata— affermando il criterio dell'idem factum, e non dell'idem legale, ai fini dellavalutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio.L'affrancamento dall'inquadramento giuridico del fatto (cfr.

Corte Cost., n. 200 del2016, § 4), cioè dall'idem legale, ha comportato la riaffermazione della dimensioneesclusivamente processuale del divieto di bis in idem, che «precludenon il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, mauna seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di unapronuncia di carattere definitivo» (cfr.

Corte Cost., n. 200 del 2016, § 10).L'art. 649 cod. proc. pen. riguarda, in altri termini, il rapporto tra il fatto storicooggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, e, nella sua dimensione storico-naturalistica, prescinde dalle qualificazioni giuridiche eventualmente diverse;mentre il bis in idem sostanziale concerne il rapporto tra norme incriminatriciastratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico.Pertanto, ai fini del divieto di un secondo giudizio previsto dall’art. 649 cod. proc.pen, la verifica che deve essere effettuata dal giudice deve prescindere da criteristrutturali e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati, dovendoconcentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quellooggetto della res iudicanda (cfr. Sez. 5, n. 32916 del 22/6/2023, n. m.)Alla luce di tali principi le critiche difensive non colgono nel segno, in quanto ilfatto storico oggetto della sentenza di assoluzione con la formula perché il fattonon sussiste passata in giudicato invocata dal ricorrente, pur avendo a oggettosomme di denaro che secondo l’ipotesi accusatoria erano state sottratte concondotta distrattiva alla garanzia dei creditori della medesima società fallita, dalpunto di vista storico-naturalistico, era diverso da quello per cui si procede inquesta sede.Nel primo caso, infatti, si trattava di prelevamenti effettuati dai conti correnti della“[OSCURATO:SOCIETA]” secondo l’ipotesi accusatoria privi di giustificazione e compiuti tra il2009 e il 2012 a beneficio dei soci, confluiti sui conti personali degli imputati (cfr.p. 7 della sentenza di primo grado, che forma un tutto unitario con quella diappello, vertendosi in un caso di “doppia conforme”).In quello che ci occupa, invece, le distrazioni in contestazione hanno una diversadimensione naturalistica, avendo a oggetto distinte e varie condotte distrattivecostituite da prestiti effettuati utilizzando i fondi della società fallita in favore dellasocietà “[OSCURATO:SOCIETA].”Trova, pertanto, applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui la condanna definitiva per il reato di bancarotta nonimpedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distintecondotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale (cfr. Sez.

U.,n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249668, nonché Sez. 5, n. 26794 del 27/05/2008,secondo cui in tema di reati fallimentari, non sussiste la violazione del principiodel "ne bis in idem" qualora, essendo in corso un procedimento per distrazionefraudolenta di determinati beni, si proceda di nuovo con azione autonoma a caricodello stesso imputato e per il medesimo reato di distrazione avente però peroggetto beni diversi).4.2.

Inammissibile per genericità appare il motivo di ricorso, con cui si eccepiscel’inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto da personale dellaGuardia di Finanza in data 8.5.2014, per violazione delle disposizioni di cui all’art.220 disp. att. cod. proc. pen.Il tema era già stato affrontato dal giudice di primo grado (cfr. pp. 5.6), che, nelrilevare come tale atto sia stato acquisito nei limiti degli accertamenti di fatto edelle constatazioni effettuate dalla Guardia di Finanza per come precisato nelverbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ribadito nel corso dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva opportunamente richiamato un condivisibile orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte, alla luce del quale il processo verbale diconstatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativoextraprocessuale, costituisce prova documentale utilizzabile nel processo penale;tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalitàpreviste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte deldocumento redatta successivamente a detta emersione non può assumereefficacia probatoria. (In motivazione, la Corte ha precisato che la violazionedell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamentel'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullità dell'atto, se una talesanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizionerimanda: cfr. Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Rv. 274131 – 01).Principi ribaditi da Sez. 3, n. 26527 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 286792, secondo cui ilprocesso verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto attoamministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche neiconfronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale, ma, in caso di insorgenzadi indizi di reato, la parte del documento redatta successivamente a tale emersioneè utilizzabile a condizione che si sia proceduto nell'osservanza delle modalità di cuiall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.Tanto premesso non può non rilevarsi, come si è detto, la genericità del motivo diimpugnazione articolato sul punto dal ricorrente, che non ha indicatospecificamente le acquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza e confluite nelmenzionato processo verbale di constatazione, in ipotesi non utilizzabilI perchéeffettuate quando erano emersi già indizi di reato a carico del [OSCURATO:PERSONA],senza l’osservanza delle garanzie prescritte dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.La genericità del motivo di ricorso di cui si discute si apprezza anche sotto undiverso e concorrente profilo, posto che, come affermato dall’orientamentodominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso percassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo diimpugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenzadell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova diresistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventanoirrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanzerisultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 5,n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829).Tale onere non è stato adempiuto dal ricorrente che, con assunto del tuttoassertivo, ha desunto l’insussistenza di prove sufficienti a fondare l’affermazionedi responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] dalla dedotta inutilizzabilità del menzionatoprocesso verbale di constata.4.3.

Inammissibile appare il motivo di ricorso con cui si deduce violazione di leggee vizio di motivazione, sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannatoper tutte le condotte distrattive in contestazione, mentre avrebbe dovuto esserecondannato, in ipotesi, solo per quelle verificatesi nel periodo in cui eraamministratore di diritto della società fallita, di minore importo rispetto a quelleverificatesi quando l’imputato non era amministratore di diritto della suddettasocietà, con conseguente necessità di ricalibrare in senso più favorevoleall’imputato la determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, ancheSi tratta, infatti, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appellooperata dalla Corte territoriale, di un motivo prospettato per la prima volta,peraltro genericamente, con il ricorso per cassazione, dunque inammissibile aisensi dell’art. 606, co. 3, cod. proc. pen.Senza tacere che lo stesso ricorrente riconosce a p. 23 dell’atto di impugnazioneche il [OSCURATO:PERSONA] era l’”effettivo amministratore della società per tutti gli anniin contestazione”.4.4.

Inammissibile appare l’ultimo motivo di ricorso.Come è noto n tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2634 cod. civ.- che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltàpatrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell'atto depauperatorio inpresenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società apparentementedanneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenzaa un più ampio gruppo di società - conferisce valenza normativa a principi - giàdesumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività- applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e,segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi odissipativi.

Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore nonrisponda all'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimoniosociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà digruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, si che ibenefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi adun vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensareefficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa chenella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni deicreditori della società (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv.257562 – 01).Orbene, del tutto improprio è il richiamo operato dal ricorrente all’applicazione insuo favore della previsione dell’art. 2634, co. 3, cod. civ.Al riguardo si osserva che, come affermato dall’orientamento dominante nellagiurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perescludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficienteallegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulterioredimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce ildepauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cuiessa appartiene (cfr. Sez. 5, 6/10/2011, n. 48518, Rv. 251536).Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non rispondaall'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, èonere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo,alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, in modo che i beneficiindiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad unvantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacementegli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nellaragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni deicreditori della società (cfr. Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv. 257562).In questa prospettiva, si è, altresì, chiarito che, in tema di bancarotta fraudolentapatrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimentodi somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazionedella società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo",dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finalepositivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovverola concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ.,per la società apparentemente danneggiata (cfr. Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019,Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675).Affinché sia configurabile un "gruppo di imprese", infine, occorre dimostrare lasussistenza un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo dellerispettive attività degli enti che ne fanno parte, facente capo al soggetto giuridicocontrollante (cfr. Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635).Letto alla luce di tali princìpi il ricorso dell’imputato appare del tutto generico emanifestamente infondato, perché in esso si afferma l’appartenenza della societàfallita e della società beneficiaria delle erogazioni disposte in suo favore a unmedesimo gruppo, solo alla luce di brani delle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], riportate nel corpo del ricorso, dalle quali, a tutto voler concedere, puòdesumersi solo un parziale ed eventuale sostegno finanziario fornito dalla “Conea”alla “[OSCURATO:SOCIETA]”, senza che siano stati specificati specificare quali fossero i poteri didirezione, coordinamento e controllo esercitati dalla controllante nei confronti dellacontrollata; dall’altro, risulta meramente affermata con argomentazionetautologica e non oggetto di specifica dimostrazione, la circostanza che leoperazioni distrattive di cui si discute abbiano dato vita a benefici indiretti dellasocietà fallita, effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo e,al tempo stesso, idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negatividell'operazione compiuta.5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.

Rigettail ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 25/09/2025 dellaCorte d'appello di Ancona.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA];il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale conclude per l'annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato per [OSCURATO:PERSONA] e rigetto dei motivi di ricorsopresentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Riccardo, si associa alle conclusioni del p.g. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; siriporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava lasentenza con cui il Tribunale di Ancona, in data 22.2.2024, aveva condannatoMazzieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene, principale e accessorie,ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale perdistrazione in rubrica loro ascritti, in qualità di amministratori della società “Coneasrl””, dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data 9.10.2014.Si procede, in particolare, per bancarotta distrattiva, posta in essere attraversoprestiti concessi dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, alla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, riconducibilesempre ai menzionati imputati, senza alcun vantaggio per la fallita, nella misuradi 266.000,00 euro, in un periodo di tempo compreso tra il 2009 e il 2012.2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento,hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con ununico atto di impugnazione fondato su motivi parzialmente comuni.In particolare, con il primo motivo di ricorso il solo imputato [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge, con riferimento all’ dell'art. 601, comma 3, cod. proc.pen, e vizio di motivazione, in punto di omesso rispetto del termine di quarantagiorni per la notifica all’imputato del decreto che dispone il giudizio eccepito il17.9.2025 per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Sempre il solo [OSCURATO:PERSONA] con il sesto motivo di ricorso deduce violazionedi legge e vizio di motivazione, in punto di affermazione di responsabilità, nonessendo a lui riconducibili le condotte distrattive in contestazione.Con gli altri motivi di ricorso, comuni a entrambi gli imputati, questi ultimilamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine: 1) alla violazionedel principio del ne bis in idem in considerazione della intervenuta pronuncia diuna sentenza di assoluzione per il medesimo fatto passata in giudicato, relativa auna distrazione di 1.000.000 di euro contestata agli stessi soggetti nell’ambito delmedesimo fallimento, in cui deve ricomprendersi anche la distrazione di oltre200.000 euro per cui si procede.Osservano al riguardo i ricorrenti che, configurandosi il delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale come un reato a condotte plurime per il quale è giàintervenuta sentenza di assoluzione irrevocabile, non può attribuirsi autonomorilievo a una singola distrazione riconducibile al medesimo reato già giudicato;2) all’inutilizzabilità del processo verbale redatto da personale della Guardia dimancata individuazione delle singole condotte distrattive in capo ai due imputatiche si sono succeduti nel corso degli anni alla guida della società; 4) al mancatoriconoscimento dei vantaggi compensativi.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], va accolto, essendofondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbite le ulteriori censurearticolate dallo stesso ricorrente.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione piùautorevole la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art.34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quarantagiorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti diimpugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024.La violazione di tale termine integra una nullità di ordine generale a regimeintermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata oeccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., quindi, prima delladeliberazione della sentenza di secondo grado (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42125 del27/06/2024 Rv. 287096 – 01).Orbene nel caso in esame, come si evince dalla lettura degli atti, consentita inquesta sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, propostoappello in data 5.7.2024, veniva emesso decreto di fissazione per l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al giudice di secondo, che veniva notificato a mani dell’imputatoGianluca [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque in violazione del termine previstodalla menzionata disposizione normativa di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc.pen., applicabile in quanto l’appello risulta proposto successivamente alla data del1° luglio 2024.La relativa eccezione, infine, veniva ritualmente e tempestivamente proposta daldifensore dell’imputato nelle memorie depositate in data 17.9.2025, in replica alleconclusioni del Procuratore generale comunicate il 12.9.2025.Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza neiconfronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], con conseguente trasmissione degli attialla Corte di appello di Ancona perché provveda a celebrare un nuovo giudizio.4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, essendo sorrettoda motivi in parte infondati, in parte inammissibili.4.1. Con particolare riferimento al dedotto tema della violazione del principio delne bis idem, le argomentazioni difensive non appaiono fondate.Come è noto il principio del ne bis in idem sostanziale e quello del ne bis in idemprocessuale hanno confini ed ambiti applicativi diversi.In tema di divieto di un secondo giudizio, in particolare, le nozioni di bis in idemprocessuale e di bis in idem sostanziale non coincidono in quanto la prima, piùampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovogiudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, precludeuna seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensionestorico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo;la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte eprescinde dal raffronto con il fatto storico (cfr. Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020,Barbato, Rv. 280774, che, in applicazione del principio, nonostante laqualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra ildelitto di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 497-bis cod. pen. e, quindi,la non operatività del bis in idem sostanziale, ha ravvisato il bis in idemprocessuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fattostorico, qualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen.).Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiaratoillegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia ilmedesimo per la sola circostanza che sussista un concorso formale tra il reato giàgiudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovoprocedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale,recependo, sul piano ermeneutico, i principi affermati dalla Corte EDU — che apartire dalla sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA], ha stabilito che è ravvisabile identità del fatto quando medesima èl'azione o l'omissione per la quale la persona è già stata irrevocabilmente giudicata— affermando il criterio dell'idem factum, e non dell'idem legale, ai fini dellavalutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio.L'affrancamento dall'inquadramento giuridico del fatto (cfr. Corte Cost., n. 200 del2016, § 4), cioè dall'idem legale, ha comportato la riaffermazione della dimensioneesclusivamente processuale del divieto di bis in idem, che «precludenon il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, mauna seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di unapronuncia di carattere definitivo» (cfr. Corte Cost., n. 200 del 2016, § 10).L'art. 649 cod. proc. pen. riguarda, in altri termini, il rapporto tra il fatto storicooggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, e, nella sua dimensione storico-naturalistica, prescinde dalle qualificazioni giuridiche eventualmente diverse;mentre il bis in idem sostanziale concerne il rapporto tra norme incriminatriciastratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico.Pertanto, ai fini del divieto di un secondo giudizio previsto dall’art. 649 cod. proc.pen, la verifica che deve essere effettuata dal giudice deve prescindere da criteristrutturali e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati, dovendoconcentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quellooggetto della res iudicanda (cfr. Sez. 5, n. 32916 del 22/6/2023, n. m.)Alla luce di tali principi le critiche difensive non colgono nel segno, in quanto ilfatto storico oggetto della sentenza di assoluzione con la formula perché il fattonon sussiste passata in giudicato invocata dal ricorrente, pur avendo a oggettosomme di denaro che secondo l’ipotesi accusatoria erano state sottratte concondotta distrattiva alla garanzia dei creditori della medesima società fallita, dalpunto di vista storico-naturalistico, era diverso da quello per cui si procede inquesta sede.Nel primo caso, infatti, si trattava di prelevamenti effettuati dai conti correnti della“[OSCURATO:SOCIETA]” secondo l’ipotesi accusatoria privi di giustificazione e compiuti tra il2009 e il 2012 a beneficio dei soci, confluiti sui conti personali degli imputati (cfr.p. 7 della sentenza di primo grado, che forma un tutto unitario con quella diappello, vertendosi in un caso di “doppia conforme”).In quello che ci occupa, invece, le distrazioni in contestazione hanno una diversadimensione naturalistica, avendo a oggetto distinte e varie condotte distrattivecostituite da prestiti effettuati utilizzando i fondi della società fallita in favore dellasocietà “[OSCURATO:SOCIETA].”Trova, pertanto, applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui la condanna definitiva per il reato di bancarotta nonimpedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distintecondotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale (cfr. Sez. U.,n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249668, nonché Sez. 5, n. 26794 del 27/05/2008,secondo cui in tema di reati fallimentari, non sussiste la violazione del principiodel "ne bis in idem" qualora, essendo in corso un procedimento per distrazionefraudolenta di determinati beni, si proceda di nuovo con azione autonoma a caricodello stesso imputato e per il medesimo reato di distrazione avente però peroggetto beni diversi).4.2. Inammissibile per genericità appare il motivo di ricorso, con cui si eccepiscel’inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto da personale dellaGuardia di Finanza in data 8.5.2014, per violazione delle disposizioni di cui all’art.220 disp. att. cod. proc. pen.Il tema era già stato affrontato dal giudice di primo grado (cfr. pp. 5.6), che, nelrilevare come tale atto sia stato acquisito nei limiti degli accertamenti di fatto edelle constatazioni effettuate dalla Guardia di Finanza per come precisato nelverbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ribadito nel corso dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva opportunamente richiamato un condivisibile orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte, alla luce del quale il processo verbale diconstatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativoextraprocessuale, costituisce prova documentale utilizzabile nel processo penale;tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalitàpreviste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte deldocumento redatta successivamente a detta emersione non può assumereefficacia probatoria. (In motivazione, la Corte ha precisato che la violazionedell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamentel'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullità dell'atto, se una talesanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizionerimanda: cfr. Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Rv. 274131 – 01).Principi ribaditi da Sez. 3, n. 26527 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 286792, secondo cui ilprocesso verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto attoamministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche neiconfronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale, ma, in caso di insorgenzadi indizi di reato, la parte del documento redatta successivamente a tale emersioneè utilizzabile a condizione che si sia proceduto nell'osservanza delle modalità di cuiall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.Tanto premesso non può non rilevarsi, come si è detto, la genericità del motivo diimpugnazione articolato sul punto dal ricorrente, che non ha indicatospecificamente le acquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza e confluite nelmenzionato processo verbale di constatazione, in ipotesi non utilizzabilI perchéeffettuate quando erano emersi già indizi di reato a carico del [OSCURATO:PERSONA],senza l’osservanza delle garanzie prescritte dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.La genericità del motivo di ricorso di cui si discute si apprezza anche sotto undiverso e concorrente profilo, posto che, come affermato dall’orientamentodominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso percassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo diimpugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenzadell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova diresistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventanoirrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanzerisultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 5,n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829).Tale onere non è stato adempiuto dal ricorrente che, con assunto del tuttoassertivo, ha desunto l’insussistenza di prove sufficienti a fondare l’affermazionedi responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] dalla dedotta inutilizzabilità del menzionatoprocesso verbale di constata.4.3. Inammissibile appare il motivo di ricorso con cui si deduce violazione di leggee vizio di motivazione, sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannatoper tutte le condotte distrattive in contestazione, mentre avrebbe dovuto esserecondannato, in ipotesi, solo per quelle verificatesi nel periodo in cui eraamministratore di diritto della società fallita, di minore importo rispetto a quelleverificatesi quando l’imputato non era amministratore di diritto della suddettasocietà, con conseguente necessità di ricalibrare in senso più favorevoleall’imputato la determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, ancheSi tratta, infatti, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appellooperata dalla Corte territoriale, di un motivo prospettato per la prima volta,peraltro genericamente, con il ricorso per cassazione, dunque inammissibile aisensi dell’art. 606, co. 3, cod. proc. pen.Senza tacere che lo stesso ricorrente riconosce a p. 23 dell’atto di impugnazioneche il [OSCURATO:PERSONA] era l’”effettivo amministratore della società per tutti gli anniin contestazione”.4.4. Inammissibile appare l’ultimo motivo di ricorso.Come è noto n tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2634 cod. civ.- che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltàpatrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell'atto depauperatorio inpresenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società apparentementedanneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenzaa un più ampio gruppo di società - conferisce valenza normativa a principi - giàdesumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività- applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e,segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi odissipativi. Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore nonrisponda all'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimoniosociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà digruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, si che ibenefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi adun vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensareefficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa chenella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni deicreditori della società (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv.257562 – 01).Orbene, del tutto improprio è il richiamo operato dal ricorrente all’applicazione insuo favore della previsione dell’art. 2634, co. 3, cod. civ.Al riguardo si osserva che, come affermato dall’orientamento dominante nellagiurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perescludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficienteallegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulterioredimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce ildepauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cuiessa appartiene (cfr. Sez. 5, 6/10/2011, n. 48518, Rv. 251536).Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non rispondaall'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, èonere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo,alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, in modo che i beneficiindiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad unvantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacementegli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nellaragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni deicreditori della società (cfr. Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv. 257562).In questa prospettiva, si è, altresì, chiarito che, in tema di bancarotta fraudolentapatrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimentodi somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazionedella società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo",dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finalepositivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovverola concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ.,per la società apparentemente danneggiata (cfr. Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019,Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675).Affinché sia configurabile un "gruppo di imprese", infine, occorre dimostrare lasussistenza un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo dellerispettive attività degli enti che ne fanno parte, facente capo al soggetto giuridicocontrollante (cfr. Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635).Letto alla luce di tali princìpi il ricorso dell’imputato appare del tutto generico emanifestamente infondato, perché in esso si afferma l’appartenenza della societàfallita e della società beneficiaria delle erogazioni disposte in suo favore a unmedesimo gruppo, solo alla luce di brani delle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], riportate nel corpo del ricorso, dalle quali, a tutto voler concedere, puòdesumersi solo un parziale ed eventuale sostegno finanziario fornito dalla “Conea”alla “[OSCURATO:SOCIETA]”, senza che siano stati specificati specificare quali fossero i poteri didirezione, coordinamento e controllo esercitati dalla controllante nei confronti dellacontrollata; dall’altro, risulta meramente affermata con argomentazionetautologica e non oggetto di specifica dimostrazione, la circostanza che leoperazioni distrattive di cui si discute abbiano dato vita a benefici indiretti dellasocietà fallita, effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo e,al tempo stesso, idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negatividell'operazione compiuta.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Rigettail ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32819/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris