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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 26133/2022

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di fatto; giudicato interno; novità della domanda in appello; art. 112 cod. proc. civ.; confessione; spese Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron.

R.G.N. 11368/2017 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15842-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.

MTR FNC62M70A225J), tuttirappresentatie difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 59H16A225R ), e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatie difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domiciliano in Roma, allaVia Scandriglia n. 7 , presso lo studio de i difensori.controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari , depositata in data 15.3.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA]- assumendo di aver costituito , sin dal mese di gennaio del 1982, con i suoi colleghi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una società di fatto con pari partecipazione, convenzionalmente denominata “[OSCURATO:PERSONA]” (apparendo, così, una ditta individuale) e che i soci avevano assunto la qualità fittizia di dipendenti della predetta ditta individuale - evocò in giudizio i soci per sentir dichiarare l’esistenza di una società di fatto tra gli stessi e per la determinazione giudiziale della sua quota pari al 25% dell’intera compagine societaria.

2. Il Tribunale di Bari, sez. di Altamura, con la sentenza depositata in data 17 marzo 2015, rigettò la domanda così proposta.

3. Proposto gravame da parte dei coniugi Comodo e Mercadante avverso la predetta sentenza di primo grado, la Corte di appello di Bari ha accolto l’appello così proposto e, in riforma della sentenza di primo grado , ha accertato l’esistenza di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti soci al 25% ciascuno del capitale sociale,e ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento in favore della controparte dell’importo di euro 58.696 a titolo diliquidazione della quota sociale.

La corte del merito ha ritenuto che: a) la dichiarazione datata 16.1.1989, a firma [OSCURATO:PERSONA]- prodott a in primo grado dal Comodo e rivelat a si, dopo la consulenza grafologica , autentic a - avrebbe dovuto ritenersi elemento probatorio di per sé solo sufficiente a ritenere provata la dissimulazione della società, costituendo, peraltro, le dichiarazioni testimonialidel commercialista della società ulteriori elementi di riscontro in ordine all’esistenza del vincolo sociale; b) il contenuto della predetta dichiarazione costituiva invero dichiarazione confessoria, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. ss.uu. 7381/2013), risultando evidente che, nella fattispecie in esame, il Comodo, nel conferire sostanzialmente all’uso sociale la sua quota di un bene immobile e nell’accettare di intestare fittiziamente la società al solo Incampo, aveva preteso da quest’ultimo una controdichiarazione che era stata resa nel documento sopra ricordato e acquisito in giudizio; c) la dichiarazione così rilasciata dall’Incampo consentiva di ravvedere sia l’elemento soggettivo del riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole sia l’elemento oggettivo del concreto pregiudizio al dichiarante conseguente al contenuto della dichiarazione, compendiandosi quest’ultimanel riconoscere che il patrimonio sociale non era di esclusiva proprietà del dichiarante ma anche del Comodo e degli altri soci; d) le dichiarazioni rilasciate dalle parti nonché quelle dei testi “clienti” dell’impresa non incidevano in modo significativo sul convincimento giudiziale; e) maggior rilievo probatorio doveva invece essere riconosciuto alle dichiarazioni rese dal commercialista che aveva dichiarato di aver assistito agli accordi per la costituzione della società e di aver, in numerose occasioni , sentito i soci riconoscerne l’esistenza e peraltro di volerne condividere gli utili; g) in termini squisitamente civilistici il riconoscimento della fittizietà dei rapporti di lavoro con i soci, già peraltro dichiarata dal primo giudice, costituiva ulteriore conferma del vincolo societario; h) anche la disponibilità del terreno (cointestato tra soci e mogli) -fornita dai soci a titolo gratuito alla società - rappresentava ulteriore indice probatorio a conferma dell ’ esistenza della societàstessa; i) al riconoscimento di quest’ultima conseguiva l’affermazione del diritto del socio attore ad ottenere la liquidazione del valore della quota pari al 25% del valore del capitale sociale.

2. La sentenza, pubblicata il 15. 3.2018 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARTINOFRANCESCA con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso, con il quale hanno proposto anche ricorso incidentale.

I controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione alle preclusioni formatesi per il giudicato interno.

Osservano i ricorrenti che il giudice di prima istanza aveva rigettato la domanda di accertamento della società di fatto, come proposta dal Comodo e articolata nel petitume non già -come capziosamente dedotto nell’atto di appello-in termini di “declaratoria di società occulta”.

Si evidenzia che dal raffronto testuale tra la statuizione impugnata (che aveva risolto una questione avente una propria individualità ed autonomia) ed i proposti motivi di gravamesarebbe emerso che la sentenza di primo grado, sul punto deciso (inesistenzadella società di fatto), non sarebbe stata fatta oggetto di specifica impugnazione, avendo invece i motivi di gravame indirizzato l’indagine della Corte territoriale sulla pretesa esistenza di una società dissimulata ed occulta (domanda neanche proposta in via gradata in prime cure) e sulla richiesta, anch’essa nuova ed inammissibile, di declaratoria della “simulazione”di ciò che appariva (come ditta individuale) , come tale volta a mettere in luce il negozio dissimulato e societario, situazione quest’ultima sostanzialmente autonoma e diversa rispetto a quella azionata con la domanda in primo grado.

Si osservaancora che in grado di appello si sarebbe introdotto un tema di indagine diverso dall’esteriorizzazione di un preteso rapporto sociale che investiva, invece , la pretesa simulazione del rapporto apparente e esteriorizzato (ditta individuale e rapporto di lavoro), dissimulante una società occulta nellaquale, invece, non vi sarebbe statospazio per una forma di esteriorizzazione del rapporto sociale che, per patto, avrebbe dovuto rimanere occulto e segreto (e dunque una questione relativa, in realtà, alla dissimulazione di una pretesa società occulta).

Stante il difetto di equivalenza tra società di fatto e società occulta – aggiungono i ricorrenti – sarebbe, pertanto, risultataevidente, rispetto alla statuizione del giudice di prime cure, la formazione di un giudicato interno in relazione a quest’ultima statuizione giurisdizionale.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,degli artt. 345 cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione alla violazione delle norme in tema di attività del giudice e al vizio di ultrapetizione.

Osservano i ricorrenti che l’ambito oggettivo del giudizio di primo grado – articolato attraverso le proposizioni descrittive in cui era delineata sia la causa petendi che il petitum immediato – sarebbe statosegnato dalla domanda volta ad “accertare e dichiarare la esistenza di una società di fatto … con ogni conseguenza comeper legge”, che gli stessi attori assumevano costituita con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:invece, gli appellanti a vrebbero sostanzialmente cambiato prospettiva chiedendo al giudice del gravame di accertare l’esistenza di una società occulta, rappresentando artatamente che l’originario thema decidendumera stato determinato dalla domanda di simulazione della società occulta.

Evidenziano,ancora, che la deduzion e (nuova) dell ’ esistenza di una società occulta avrebbe comportato necessariamente l’accertamento dell’esistenza di un rapporto sociale che, in forza di un accordo tra soci (patto di occultamento e di segretezza), non verrebbemanifestato all’esterno ove sarebbe apparso come unico soggetto il titolare della ditta individuale , dovendosi dunque ritenere che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisse,in realtà, il presupposto indispensabile perché po tesse legittimamente predicarsi l’esistenza di una società occulta.

Tale situazione da ultimo rappresentata avrebbe costituito– osservano ancora i ricorrenti – fattispecie ben diversa dall’originaria deduzione della pretesa esistenza di una società di fatto che inveceavrebbe potuto ritenersi esistente all’ esterno solo quando si fosse esteriorizzata come tale, e cioè quando due o più persone avessero operato nel mondo esterno in modo da ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società che di fatto sarebbe stata costituita da ta li comportamenti.

Si evidenzia ancora da parte dei ricorrenti che la Corte territoriale, in presenza di specifiche deduzioni introdotte per la prima volta in sede di gravame dagli appellanti, avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza gravata avesse statuito sui capi della domanda relativa alla declaratoria di società occulta, così statuendo in ordine alla positiva dimostrazione della dissimulazione della società e così incorrendo nella denunciata ultrapetizione,con violazione sia dell’art. 345 cod. proc. civ. siadel disposto normativo di cui all’art. 112 codice di rito. 2.1 I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni prospettate dai ricorrenti –sono infondati. 2.2 Va subito precisato che, come emerge dalla lettura degli atti (cfr. pag. 2 del controricorso), la domanda attorea articolata in primo grado si era fondata sull’allegazione che la società che si affermavacostituita dal [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio del 1982 conIncampo, Manfredi e Ceglia avesse per “ragioni di convenienza” adottato “convenzionalmente la denominazione di [OSCURATO:PERSONA]” e che la stessa dovesse “apparire” come ditta individuale a nome di uno dei quattro soci.

Allegarono inoltre gli attori in primo grado che “Tutti i soci, compreso il Comodo, hanno assunto la qualifica fittizia di dipendenti della ditta individuale ma, di fatto, si sono sempre comportati e hanno sempre agito come soci, assumendo le responsabilità operative e gestionali e dividendo in parti uguali le spese e gli utili”. 2.2 Risulta pertanto evidente che,nel caso di specie, non si è verificata in sede di gravame alcuna mutatio della domanda presentata in primo grado, posto che gli attoriavevano sempre allegato l’esi stenza di una società di fatto convenzionalmente occultataper volontà dei soci, tramite la dissimulazione del contratto di società che avrebbe dovuto apparire all’esterno invece come impresa individuale intestata ad uno dei soci, e cioè all’[OSCURATO:PERSONA].

Sul punto qui in discussione è statoinfatti affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la proposizione della domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto rispetto a quella di riconoscimento della qualità di socio di fatto, originariamente proposta, non integra una inammissibile domanda nuova, poiché la “causa petendi” è costituita in entrambi i casi dall’accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017; cfr. anche: Cass. n. 8981-2016; Cass. n. 17925-2016).In realtà, si parla di rapporto sociale di fatto nel caso in cui manchi la prova scritta della costituzione del rapporto, peraltro nonrichiesta dalla legge ai fini della sua validità (Cass., sez.

VI, 5 maggio 2016, n. 8981 , Cass., sez.

I, 11 marzo 2010, n. 5961); mentre società irregolare è quella che,anche se costituita per esplicito accordo scritto, non sia stata registrata (Cass.. sez.

I, 29 ottobre 1997, n. 10695, m. 509395).

Il rapporto sociale è occulto quando , pur esistendoanche solo di fatto, non venga esteriorizzato nei rapporti con i terzi (Cass., sez.

VI, 12settembre 2016. n. 17925).

Ciò che rileva in ogni caso, sia nei rapporti interni tra i soci sia nei rapporti con i terzi, è l'effettiva esistenza della società, perché la società di persone realmente esistente, ma occulta, risponde di fronte ai terzi anche in difetto della esteriorizzazione, ossia della prova di un comportamento dei soci apparenti idoneo a determinare in concreto l'incolpevole affidamento dei terzi circa l'esistenza della società, essendo sufficiente che la società esista di fatto, anche a prescindere da un accordo espresso fra le parti (Cass., sez.

I, 23 aprile 1969 n. 1284, Cass., sez.

I,12 novembre 1984, n. 5691).

È stato altresì precisato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva de qua consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021).

Orbene, nel caso qui in esame le parti – secondo l ’ originaria prospettiva attorea poi ribadita nell’atto di citazione in appello – avevano voluto “esteriorizzare”, per patto convenzionale costitutivo della società di fatto, solo l’impresa individuale, rimanendo occulta dunque la struttura interna che, invece, quanto a quota di partecipazione e a divisione degli utili, si era modellata secondo la struttura di una società di fatto che prevedeva, più in particolare, la partecipazione di ogni componente,per il 25% ciascuno, all a compagine sociale (e ai relativi utili) e il conferimento di beni strumentali (terreni ed attrezzature) per losvolgimento dell’attività produttiva (edilizia) oggetto del contratto sociale.

Ne consegue che la domanda di accertamentoavanzata dal Comodoera volta proprio a disvelare la dissimulazione del contratto sociale tramite l’apparenza dell’impresa individuale e a verificare la fondatezza della prospettata domanda attorea,diretta ad accertare per l’appunto l’esistenza tra le parti di una società di fatto, con conseguente diritto dei soci (attori in giudizio) a percepire la liquidazione della quota di partecipazione al sodalizio societario.

Del resto, va anche ricordato, in termini più generali, che il divieto di proporre domande nuove in appello implica che è preclusa la facoltà di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e l'applicazione di una norma di diritto non invocata in primo grado, tanto più quando la nuova ragione giuridica dedotta in sede di gravame derivi da una norma di legge che il giudice è tenuto ad applicare (Cass.n. 6854 del 16/03/2017; v.anche Cass.n.7776/2017).

Ciò posto, le doglianze dei ricorrenti, dirette ad evidenziare la prospettazione di una domanda nuova in appello non proposta in primo grado, e cioè la domanda di accertamento dell’esistenza tra le parti di una società occulta (domanda ontologicamente diversa –secondo la prospettazione dei ricorrenti -da quella diretta ad accertare l’esistenza di una società di fatto), risultano prive di fondamento, posto che la domanda avanzata in primo grado si fondava proprio sulla prospettazione, in tesi, della dissimulazione del contratto di società tra le parti tramite l’apparenza di una diversa forma di organizzazione dell’impresa, e cioè di una impresa individuale che nascondesse il contratto sociale e la qualità di soci degli appartenenti al sodalizio societario (soci che, peraltro, risultavano formalmente solo dipendenti della società).

Ne consegue che la Corte di appello –ritenendo provata l’esistenza tra le parti di una società di fattosulla base de l corredo probatorio allegato dalle parti (controdichiarazione del 16.01.1989 a firma [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni testimoniali acquisite) -non è incorsa in alcuna ultrapetizione ex art. 112 co. proc. civ. né ha accolto una domanda nuova rispetto a quella prospettata in primo g rado, essendosi invece limitata a verificare la fondatezza della prospettazione attorea già allegata e dedotta in primo grado riscontrandone la veridicità e dunque la legittimità quanto alla conseguente richiesta di liquidazione della quota sociale.

Né può parlarsi di violazione di un giudicato interno asseritamente formatosi sul rigetto della domanda di accertamento della società di fatto per la prospettata mancata impugnazione da parte degli appellanti della relativa statuizione del giudice di prime cure.

E ciò per le medesime ragioni sopra indicate,che hanno già evidenziato l ’ identità di domande prospettate dagli originari attoricon l’atto di citazione in primo grado e con la proposizione del gravame, domande dirette tutte ad accertare l’esistenza di una società di fatto oggetto di dissimulazione tramite la concordata apparenza dello svolgimento dell’attività di impresa sotto l’egida di una impresa individuale fittiziamente intestata ad uno solo dei soci della predetta società, invece convenzionalmente voluta dalle parti con gli accordi documentati con la dichiarazione del 16.1.1989.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per falsa applicazione degli artt.2730, 2735 e 2247 cod. civ., nonché per vizio di omessa motivazione sulla sussistenza dell’animus confitendiex art. 360, primo comma, n. 5.

Cod. proc. civ.,sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare la natura confessoria della dichiarazione del 16.1.1989.

Osservano i ricorrenti che i giudici del merito avrebbero omesso di considerare che una dichiarazione di verità sarebbe configurabile, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., solo se riguardasse l’esistenza obiettiva degli elementi costitutivi del negozio, con la conseguenza che, con riferimento alla prova del rapporto di società, la confessione dovrebbe riguardare l’esistenza degli elementi costitutivi ed essenziali del rapporto stesso e non già la generica esistenza della società, e ciò a maggior ragione ove sia stata allegata, come nel caso in esame, l’esistenza di una società di fatto per il quale il contratto sociale si eraformato non in forza di una manifestazione di volontà espressa, ma attraverso comportamenti concludenti delle parti o dimostrazioni palesi dell’attività dei soci.

Osservano ancora i ricorrenti che, qualora la predetta dichiarazione avesse avuto valenza confessoria, la corte di merito neanche avrebbe avuto la necessità di scrutinare le altre prove testimoniali (come la deposizione del commercialista), essendo già stato dimostrato il contratto di società. 3.1 Il motivo, così articolato, è inammissibile.

Pretendono invero i ricorrenti una rivalutazione di merito del contenuto della dichiarazione del 16.01.89, già più volte sopra ricordata, che invece non è prospettabile in cassazione se non entro i ristretti limiti del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (per come perimetrato da Cass. ss.uu. n. 8053/2014), vizio qui solo enunciato in rubrica e non enucleato nella esposizione del motivo tramite l’articolazione di un “fatto storico”, oggetto di discussione nel giudizio e decisivo ai fini della decisione, del cui omesso esame è legittimo dolersi tramite la prospettazione del vizio da ultimo ricordato.

Così articolata la doglianza è inammissibile in questo giudizio di legittimità.

E ciòproprio perché è volta a sollecitare una rivalutazione del contenuto della predetta documentazione sulla quale la Corte di appello ha invece espresso una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, peraltro incentrata -a differenza di quanto denunciato dai ricorrenti - sugli elementi costitutivi del sodalizio societario(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 3.2 Del resto e sotto altro profilo di riflessione , la giurisprudenza di questa Corte ha precisato cheuna dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Sez.

U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013; Sentenza n. 12798del 23/05/2018).

Ebbene, la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto da ultimo ricordati (e qui riaffermati), riscontrando sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo della confessione, così escludendo in radice anche la fondatezza della lamentata falsa applicazione delle norme sopra ricordate in rubrica.

Va da ultimo precisato che la predetta dichiarazione del 16.1.89 è stata comunque liberamente apprezzata dalla Corte di appello, unitamente agli altri mezzi di provasopra descritti (dichiarazioni testimoniali; conferimento terreni alsodalizio societario; etc), come prescritto dall’art. 2733, terzo comma, cod. civ. in tema di litisconsorzio necessario e non è pertanto rintracciabile alcuna violazione dei principi regolanti la valutazione della prova legale, violazione peraltro neanche denunciata dai ricorrentie comunque non sussistente.

4. I controricorrenti hanno inoltre presentato ricorso incidentale, con il quale denunciano, sebbene con riserva di rinuncia del ricorso (all’esito della istanza di correzione di errore materiale avanzata al giudice a quo), la violazionee falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione al mancato rimborso in loro favore delle spese rappresentate dal versamento del contributo unificato già effettuato in primo grado, pari ad euro 804, come documentato nella nota spese del 25.1.2017. 4.1 I controricorrenti hanno dato atto, da ultimo, nella memoria che la statuizione giudiziale impugnata con il ricorso incidentale è stata oggettodi correzione di errore materiale da parte della Corte di Appello di Bari, sicchè deve ritenersivenuto meno l’interesse a ricorrere da parte dei controricorrenti con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale (Cass. 25625/2020).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza principale e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentaleper sopravvenuta carenza di interesse; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di fatto; giudicato interno; novità della domanda in appello; art. 112 cod. proc. civ.; confessione; spese Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 11368/2017 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15842-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. MTR FNC62M70A225J), tuttirappresentatie difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 59H16A225R ), e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatie difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domiciliano in Roma, allaVia Scandriglia n. 7 , presso lo studio de i difensori.controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari , depositata in data 15.3.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA]- assumendo di aver costituito , sin dal mese di gennaio del 1982, con i suoi colleghi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una società di fatto con pari partecipazione, convenzionalmente denominata “[OSCURATO:PERSONA]” (apparendo, così, una ditta individuale) e che i soci avevano assunto la qualità fittizia di dipendenti della predetta ditta individuale - evocò in giudizio i soci per sentir dichiarare l’esistenza di una società di fatto tra gli stessi e per la determinazione giudiziale della sua quota pari al 25% dell’intera compagine societaria. 2. Il Tribunale di Bari, sez. di Altamura, con la sentenza depositata in data 17 marzo 2015, rigettò la domanda così proposta. 3. Proposto gravame da parte dei coniugi Comodo e Mercadante avverso la predetta sentenza di primo grado, la Corte di appello di Bari ha accolto l’appello così proposto e, in riforma della sentenza di primo grado , ha accertato l’esistenza di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti soci al 25% ciascuno del capitale sociale,e ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento in favore della controparte dell’importo di euro 58.696 a titolo diliquidazione della quota sociale. La corte del merito ha ritenuto che: a) la dichiarazione datata 16.1.1989, a firma [OSCURATO:PERSONA]- prodott a in primo grado dal Comodo e rivelat a si, dopo la consulenza grafologica , autentic a - avrebbe dovuto ritenersi elemento probatorio di per sé solo sufficiente a ritenere provata la dissimulazione della società, costituendo, peraltro, le dichiarazioni testimonialidel commercialista della società ulteriori elementi di riscontro in ordine all’esistenza del vincolo sociale; b) il contenuto della predetta dichiarazione costituiva invero dichiarazione confessoria, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. ss.uu. 7381/2013), risultando evidente che, nella fattispecie in esame, il Comodo, nel conferire sostanzialmente all’uso sociale la sua quota di un bene immobile e nell’accettare di intestare fittiziamente la società al solo Incampo, aveva preteso da quest’ultimo una controdichiarazione che era stata resa nel documento sopra ricordato e acquisito in giudizio; c) la dichiarazione così rilasciata dall’Incampo consentiva di ravvedere sia l’elemento soggettivo del riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole sia l’elemento oggettivo del concreto pregiudizio al dichiarante conseguente al contenuto della dichiarazione, compendiandosi quest’ultimanel riconoscere che il patrimonio sociale non era di esclusiva proprietà del dichiarante ma anche del Comodo e degli altri soci; d) le dichiarazioni rilasciate dalle parti nonché quelle dei testi “clienti” dell’impresa non incidevano in modo significativo sul convincimento giudiziale; e) maggior rilievo probatorio doveva invece essere riconosciuto alle dichiarazioni rese dal commercialista che aveva dichiarato di aver assistito agli accordi per la costituzione della società e di aver, in numerose occasioni , sentito i soci riconoscerne l’esistenza e peraltro di volerne condividere gli utili; g) in termini squisitamente civilistici il riconoscimento della fittizietà dei rapporti di lavoro con i soci, già peraltro dichiarata dal primo giudice, costituiva ulteriore conferma del vincolo societario; h) anche la disponibilità del terreno (cointestato tra soci e mogli) -fornita dai soci a titolo gratuito alla società - rappresentava ulteriore indice probatorio a conferma dell ’ esistenza della societàstessa; i) al riconoscimento di quest’ultima conseguiva l’affermazione del diritto del socio attore ad ottenere la liquidazione del valore della quota pari al 25% del valore del capitale sociale. 2. La sentenza, pubblicata il 15. 3.2018 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARTINOFRANCESCA con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso, con il quale hanno proposto anche ricorso incidentale. I controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione alle preclusioni formatesi per il giudicato interno. Osservano i ricorrenti che il giudice di prima istanza aveva rigettato la domanda di accertamento della società di fatto, come proposta dal Comodo e articolata nel petitume non già -come capziosamente dedotto nell’atto di appello-in termini di “declaratoria di società occulta”. Si evidenzia che dal raffronto testuale tra la statuizione impugnata (che aveva risolto una questione avente una propria individualità ed autonomia) ed i proposti motivi di gravamesarebbe emerso che la sentenza di primo grado, sul punto deciso (inesistenzadella società di fatto), non sarebbe stata fatta oggetto di specifica impugnazione, avendo invece i motivi di gravame indirizzato l’indagine della Corte territoriale sulla pretesa esistenza di una società dissimulata ed occulta (domanda neanche proposta in via gradata in prime cure) e sulla richiesta, anch’essa nuova ed inammissibile, di declaratoria della “simulazione”di ciò che appariva (come ditta individuale) , come tale volta a mettere in luce il negozio dissimulato e societario, situazione quest’ultima sostanzialmente autonoma e diversa rispetto a quella azionata con la domanda in primo grado. Si osservaancora che in grado di appello si sarebbe introdotto un tema di indagine diverso dall’esteriorizzazione di un preteso rapporto sociale che investiva, invece , la pretesa simulazione del rapporto apparente e esteriorizzato (ditta individuale e rapporto di lavoro), dissimulante una società occulta nellaquale, invece, non vi sarebbe statospazio per una forma di esteriorizzazione del rapporto sociale che, per patto, avrebbe dovuto rimanere occulto e segreto (e dunque una questione relativa, in realtà, alla dissimulazione di una pretesa società occulta). Stante il difetto di equivalenza tra società di fatto e società occulta – aggiungono i ricorrenti – sarebbe, pertanto, risultataevidente, rispetto alla statuizione del giudice di prime cure, la formazione di un giudicato interno in relazione a quest’ultima statuizione giurisdizionale. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,degli artt. 345 cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione alla violazione delle norme in tema di attività del giudice e al vizio di ultrapetizione. Osservano i ricorrenti che l’ambito oggettivo del giudizio di primo grado – articolato attraverso le proposizioni descrittive in cui era delineata sia la causa petendi che il petitum immediato – sarebbe statosegnato dalla domanda volta ad “accertare e dichiarare la esistenza di una società di fatto … con ogni conseguenza comeper legge”, che gli stessi attori assumevano costituita con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:invece, gli appellanti a vrebbero sostanzialmente cambiato prospettiva chiedendo al giudice del gravame di accertare l’esistenza di una società occulta, rappresentando artatamente che l’originario thema decidendumera stato determinato dalla domanda di simulazione della società occulta. Evidenziano,ancora, che la deduzion e (nuova) dell ’ esistenza di una società occulta avrebbe comportato necessariamente l’accertamento dell’esistenza di un rapporto sociale che, in forza di un accordo tra soci (patto di occultamento e di segretezza), non verrebbemanifestato all’esterno ove sarebbe apparso come unico soggetto il titolare della ditta individuale , dovendosi dunque ritenere che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisse,in realtà, il presupposto indispensabile perché po tesse legittimamente predicarsi l’esistenza di una società occulta. Tale situazione da ultimo rappresentata avrebbe costituito– osservano ancora i ricorrenti – fattispecie ben diversa dall’originaria deduzione della pretesa esistenza di una società di fatto che inveceavrebbe potuto ritenersi esistente all’ esterno solo quando si fosse esteriorizzata come tale, e cioè quando due o più persone avessero operato nel mondo esterno in modo da ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società che di fatto sarebbe stata costituita da ta li comportamenti. Si evidenzia ancora da parte dei ricorrenti che la Corte territoriale, in presenza di specifiche deduzioni introdotte per la prima volta in sede di gravame dagli appellanti, avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza gravata avesse statuito sui capi della domanda relativa alla declaratoria di società occulta, così statuendo in ordine alla positiva dimostrazione della dissimulazione della società e così incorrendo nella denunciata ultrapetizione,con violazione sia dell’art. 345 cod. proc. civ. siadel disposto normativo di cui all’art. 112 codice di rito. 2.1 I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni prospettate dai ricorrenti –sono infondati. 2.2 Va subito precisato che, come emerge dalla lettura degli atti (cfr. pag. 2 del controricorso), la domanda attorea articolata in primo grado si era fondata sull’allegazione che la società che si affermavacostituita dal [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio del 1982 conIncampo, Manfredi e Ceglia avesse per “ragioni di convenienza” adottato “convenzionalmente la denominazione di [OSCURATO:PERSONA]” e che la stessa dovesse “apparire” come ditta individuale a nome di uno dei quattro soci. Allegarono inoltre gli attori in primo grado che “Tutti i soci, compreso il Comodo, hanno assunto la qualifica fittizia di dipendenti della ditta individuale ma, di fatto, si sono sempre comportati e hanno sempre agito come soci, assumendo le responsabilità operative e gestionali e dividendo in parti uguali le spese e gli utili”. 2.2 Risulta pertanto evidente che,nel caso di specie, non si è verificata in sede di gravame alcuna mutatio della domanda presentata in primo grado, posto che gli attoriavevano sempre allegato l’esi stenza di una società di fatto convenzionalmente occultataper volontà dei soci, tramite la dissimulazione del contratto di società che avrebbe dovuto apparire all’esterno invece come impresa individuale intestata ad uno dei soci, e cioè all’[OSCURATO:PERSONA]. Sul punto qui in discussione è statoinfatti affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la proposizione della domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto rispetto a quella di riconoscimento della qualità di socio di fatto, originariamente proposta, non integra una inammissibile domanda nuova, poiché la “causa petendi” è costituita in entrambi i casi dall’accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017; cfr. anche: Cass. n. 8981-2016; Cass. n. 17925-2016).In realtà, si parla di rapporto sociale di fatto nel caso in cui manchi la prova scritta della costituzione del rapporto, peraltro nonrichiesta dalla legge ai fini della sua validità (Cass., sez. VI, 5 maggio 2016, n. 8981 , Cass., sez. I, 11 marzo 2010, n. 5961); mentre società irregolare è quella che,anche se costituita per esplicito accordo scritto, non sia stata registrata (Cass.. sez. I, 29 ottobre 1997, n. 10695, m. 509395). Il rapporto sociale è occulto quando , pur esistendoanche solo di fatto, non venga esteriorizzato nei rapporti con i terzi (Cass., sez. VI, 12settembre 2016. n. 17925). Ciò che rileva in ogni caso, sia nei rapporti interni tra i soci sia nei rapporti con i terzi, è l'effettiva esistenza della società, perché la società di persone realmente esistente, ma occulta, risponde di fronte ai terzi anche in difetto della esteriorizzazione, ossia della prova di un comportamento dei soci apparenti idoneo a determinare in concreto l'incolpevole affidamento dei terzi circa l'esistenza della società, essendo sufficiente che la società esista di fatto, anche a prescindere da un accordo espresso fra le parti (Cass., sez. I, 23 aprile 1969 n. 1284, Cass., sez. I,12 novembre 1984, n. 5691). È stato altresì precisato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva de qua consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021). Orbene, nel caso qui in esame le parti – secondo l ’ originaria prospettiva attorea poi ribadita nell’atto di citazione in appello – avevano voluto “esteriorizzare”, per patto convenzionale costitutivo della società di fatto, solo l’impresa individuale, rimanendo occulta dunque la struttura interna che, invece, quanto a quota di partecipazione e a divisione degli utili, si era modellata secondo la struttura di una società di fatto che prevedeva, più in particolare, la partecipazione di ogni componente,per il 25% ciascuno, all a compagine sociale (e ai relativi utili) e il conferimento di beni strumentali (terreni ed attrezzature) per losvolgimento dell’attività produttiva (edilizia) oggetto del contratto sociale. Ne consegue che la domanda di accertamentoavanzata dal Comodoera volta proprio a disvelare la dissimulazione del contratto sociale tramite l’apparenza dell’impresa individuale e a verificare la fondatezza della prospettata domanda attorea,diretta ad accertare per l’appunto l’esistenza tra le parti di una società di fatto, con conseguente diritto dei soci (attori in giudizio) a percepire la liquidazione della quota di partecipazione al sodalizio societario. Del resto, va anche ricordato, in termini più generali, che il divieto di proporre domande nuove in appello implica che è preclusa la facoltà di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e l'applicazione di una norma di diritto non invocata in primo grado, tanto più quando la nuova ragione giuridica dedotta in sede di gravame derivi da una norma di legge che il giudice è tenuto ad applicare (Cass.n. 6854 del 16/03/2017; v.anche Cass.n.7776/2017). Ciò posto, le doglianze dei ricorrenti, dirette ad evidenziare la prospettazione di una domanda nuova in appello non proposta in primo grado, e cioè la domanda di accertamento dell’esistenza tra le parti di una società occulta (domanda ontologicamente diversa –secondo la prospettazione dei ricorrenti -da quella diretta ad accertare l’esistenza di una società di fatto), risultano prive di fondamento, posto che la domanda avanzata in primo grado si fondava proprio sulla prospettazione, in tesi, della dissimulazione del contratto di società tra le parti tramite l’apparenza di una diversa forma di organizzazione dell’impresa, e cioè di una impresa individuale che nascondesse il contratto sociale e la qualità di soci degli appartenenti al sodalizio societario (soci che, peraltro, risultavano formalmente solo dipendenti della società). Ne consegue che la Corte di appello –ritenendo provata l’esistenza tra le parti di una società di fattosulla base de l corredo probatorio allegato dalle parti (controdichiarazione del 16.01.1989 a firma [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni testimoniali acquisite) -non è incorsa in alcuna ultrapetizione ex art. 112 co. proc. civ. né ha accolto una domanda nuova rispetto a quella prospettata in primo g rado, essendosi invece limitata a verificare la fondatezza della prospettazione attorea già allegata e dedotta in primo grado riscontrandone la veridicità e dunque la legittimità quanto alla conseguente richiesta di liquidazione della quota sociale. Né può parlarsi di violazione di un giudicato interno asseritamente formatosi sul rigetto della domanda di accertamento della società di fatto per la prospettata mancata impugnazione da parte degli appellanti della relativa statuizione del giudice di prime cure. E ciò per le medesime ragioni sopra indicate,che hanno già evidenziato l ’ identità di domande prospettate dagli originari attoricon l’atto di citazione in primo grado e con la proposizione del gravame, domande dirette tutte ad accertare l’esistenza di una società di fatto oggetto di dissimulazione tramite la concordata apparenza dello svolgimento dell’attività di impresa sotto l’egida di una impresa individuale fittiziamente intestata ad uno solo dei soci della predetta società, invece convenzionalmente voluta dalle parti con gli accordi documentati con la dichiarazione del 16.1.1989. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per falsa applicazione degli artt.2730, 2735 e 2247 cod. civ., nonché per vizio di omessa motivazione sulla sussistenza dell’animus confitendiex art. 360, primo comma, n. 5. Cod. proc. civ.,sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare la natura confessoria della dichiarazione del 16.1.1989. Osservano i ricorrenti che i giudici del merito avrebbero omesso di considerare che una dichiarazione di verità sarebbe configurabile, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., solo se riguardasse l’esistenza obiettiva degli elementi costitutivi del negozio, con la conseguenza che, con riferimento alla prova del rapporto di società, la confessione dovrebbe riguardare l’esistenza degli elementi costitutivi ed essenziali del rapporto stesso e non già la generica esistenza della società, e ciò a maggior ragione ove sia stata allegata, come nel caso in esame, l’esistenza di una società di fatto per il quale il contratto sociale si eraformato non in forza di una manifestazione di volontà espressa, ma attraverso comportamenti concludenti delle parti o dimostrazioni palesi dell’attività dei soci. Osservano ancora i ricorrenti che, qualora la predetta dichiarazione avesse avuto valenza confessoria, la corte di merito neanche avrebbe avuto la necessità di scrutinare le altre prove testimoniali (come la deposizione del commercialista), essendo già stato dimostrato il contratto di società. 3.1 Il motivo, così articolato, è inammissibile. Pretendono invero i ricorrenti una rivalutazione di merito del contenuto della dichiarazione del 16.01.89, già più volte sopra ricordata, che invece non è prospettabile in cassazione se non entro i ristretti limiti del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (per come perimetrato da Cass. ss.uu. n. 8053/2014), vizio qui solo enunciato in rubrica e non enucleato nella esposizione del motivo tramite l’articolazione di un “fatto storico”, oggetto di discussione nel giudizio e decisivo ai fini della decisione, del cui omesso esame è legittimo dolersi tramite la prospettazione del vizio da ultimo ricordato. Così articolata la doglianza è inammissibile in questo giudizio di legittimità. E ciòproprio perché è volta a sollecitare una rivalutazione del contenuto della predetta documentazione sulla quale la Corte di appello ha invece espresso una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, peraltro incentrata -a differenza di quanto denunciato dai ricorrenti - sugli elementi costitutivi del sodalizio societario(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 3.2 Del resto e sotto altro profilo di riflessione , la giurisprudenza di questa Corte ha precisato cheuna dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013; Sentenza n. 12798del 23/05/2018). Ebbene, la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto da ultimo ricordati (e qui riaffermati), riscontrando sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo della confessione, così escludendo in radice anche la fondatezza della lamentata falsa applicazione delle norme sopra ricordate in rubrica. Va da ultimo precisato che la predetta dichiarazione del 16.1.89 è stata comunque liberamente apprezzata dalla Corte di appello, unitamente agli altri mezzi di provasopra descritti (dichiarazioni testimoniali; conferimento terreni alsodalizio societario; etc), come prescritto dall’art. 2733, terzo comma, cod. civ. in tema di litisconsorzio necessario e non è pertanto rintracciabile alcuna violazione dei principi regolanti la valutazione della prova legale, violazione peraltro neanche denunciata dai ricorrentie comunque non sussistente. 4. I controricorrenti hanno inoltre presentato ricorso incidentale, con il quale denunciano, sebbene con riserva di rinuncia del ricorso (all’esito della istanza di correzione di errore materiale avanzata al giudice a quo), la violazionee falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione al mancato rimborso in loro favore delle spese rappresentate dal versamento del contributo unificato già effettuato in primo grado, pari ad euro 804, come documentato nella nota spese del 25.1.2017. 4.1 I controricorrenti hanno dato atto, da ultimo, nella memoria che la statuizione giudiziale impugnata con il ricorso incidentale è stata oggettodi correzione di errore materiale da parte della Corte di Appello di Bari, sicchè deve ritenersivenuto meno l’interesse a ricorrere da parte dei controricorrenti con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale (Cass. 25625/2020). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza principale e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentaleper sopravvenuta carenza di interesse; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1
Sentenza Cassazione n. 26133/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris